08/02/2026
Vi propongo un po' di informazioni poi sta a voi valutare se sono giuste o meno.Buona visone.
LE DIECI DOMANDE (del tutto legittime) DA FARE AL PEDIATRA
Prima di delegare ad un pediatra le scelte vaccinali sui vostri figli, almeno testate la sua preparazione in materia.
1 - Cosa c’è dentro un vaccino?
Adiuvanti (sali di alluminio ed altri), antibiotici, residui di formaldeide, stabilizzanti, conservanti,
emulsionanti (polisorbato 80), siero bovino fetale (nutrimento per le cellule virali vaccinali)…
Il tiomersale (mercurio), non è più usato nei vaccini monodose pediatrici, ma è ancora presente in alcuni flaconi multidose antinfluenzali. Tutti questi dati provengono direttamente dalla tabella della Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health *
2 - Lei ha studiato le vaccinazioni?
3 - I vaccini hanno effetti collaterali?
4 - Esistono i danni da vaccino?
5 - Ci sono leggi sui danni da vaccino?
(Si, in Italia L. 210/1992 e L. 229/2005, Vedi approfondimento a fondo pagina)
6 - Ci sono studi sui danni da vaccino?
7 - Conosce la Farmacovigilanza? (DM 12.12.2003 e successive modifiche)
8 - Percepisce incentivi economici (del tutto leciti) per le vaccinazioni dei suoi pazienti?
9 - I vaccini sono sperimentati?
10 - Lei possiede i foglietti illustrativi dei vaccini? Li leggiamo?
Forse ne sentirete delle belle ... 😎
Avv. Luca Ventaloro
(ventaloro.avv@libero.it)
* Excipients in Routinely Recommended Vaccines
Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health
Aggiornato all’8 dicembre 2025.
https://www.vaccinesafety.edu/components-excipients/
🔍 APPROFONDIMENTO
La Legge 210/1992 riconosce un indennizzo economico alle persone che abbiano riportato lesioni o infermità permanenti a causa di: vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazione di emoderivati infetti. L’articolo 1 chiarisce che chi subisce una menomazione permanente dell’integrità psico‑fisica dopo una vaccinazione obbligatoria ha diritto a un indennizzo da parte dello Stato. L’indennizzo è periodico, erogato ogni due mesi, non serve a “risarcire” il danno, ma a fornire un sostegno economico.
La Legge 229/2005 introduce un indennizzo aggiuntivo per i soggetti già riconosciuti danneggiati ai sensi della L. 210/1992.
Può richiedere l’indennizzo della L. 210/1992, chi ha subito complicanze irreversibili dopo una vaccinazione obbligatoria; i familiari in caso di decesso; chi ha subito danni da trasfusioni o emoderivati infetti. Per vedersi riconoscere l’indennizzo serve dimostrare un nesso causale tra vaccinazione e patologia, da valutare secondo criteri medico‑legali.
Il predetto beneficio deve essere domandato entro un termine di decadenza, pertanto chi presenta l’istanza oltre tale termine perde il diritto ad essere indennizzato, anche qualora ricorrano tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge.
Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di indennizzo è disciplinato dall’articolo 3, comma 1, primo periodo della legge 210/1992, a norma del quale I soggetti interessati ad ottenere l’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 1, presentano alla USL competente le relative domande, indirizzate al Ministro della sanità, entro il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazioni. I termini decorrono dal momento in cui l’avente diritto risulti aver avuto conoscenza del danno.
I soggetti vaccinati, qualora suppongano di aver subito un danno irreversibile, causalmente ricollegabile al vaccino, prudenzialmente dovrebbero prestare attenzione, in relazione al loro caso, alle date di somministrazione del vaccino, a quella o quelle di manifestazione del danno o danni ed alla documentazione sanitaria in proprio possesso, al fine, in caso di danno irreversibile riconducibile al vaccino, di non incorrere in decadenze che in passato hanno determinato, per migliaia di danneggiati da sangue infetto in Italia, il rigetto o l’esclusione dalla tutela indennitaria ex lege 210/92 per decorso del termine di decadenza.
La procedura per la richiesta di indennizzo è amministrativa (non è un risarcimento, che richiede una causa civile), con possibilità di ricorso e prevede: domanda alla ASL competente, valutazione da parte della Commissione Medica Ospedaliera, eventuale ricorso amministrativo o giudiziario se la domanda viene respinta. Esistono anche guide pratiche che spiegano come attivare la procedura, incluse quelle aggiornate per i casi legati alla vaccinazione COVID‑19.
In Italia, i danni da vaccinazione anti‑COVID‑19 rientrano nella stessa tutela prevista dalla Legge 210/1992, grazie a una modifica introdotta nel 2022.
La norma che ha esteso l’indennizzo ai vaccinati contro il COVID‑19 è il Decreto‑Legge n. 4 del 27 gennaio 2022, art. 20, comma 1.
Questo decreto ha inserito nella Legge 210/1992 un nuovo comma (1‑bis) che estende l’indennizzo anche a vaccinazioni anti‑COVID‑19, indipendentemente dal fatto che fossero obbligatorie o raccomandate.
Grazie a questa modifica, chi ha riportato un danno permanente dopo vaccino COVID‑19 può richiedere l’indennizzo previsto dalla Legge 210/1992. Vale anche per i familiari, in caso di decesso correlato.
L’indennizzo è economico e periodico, erogato ogni due mesi, non serve a “risarcire” il danno, ma a fornire un sostegno economico.
Anche in questo caso la procedura è amministrativa (non è un risarcimento, che richiede una causa civile), con possibilità di ricorso.
La Legge 229/2005 rimane valida: chi ottiene l’indennizzo 210/1992 può richiedere anche l’indennizzo aggiuntivo previsto dalla Legge 229/2005.