08/01/2023
Farmaci senza ricetta in caso di urgenza
A volte può capitare di aver bisogno di un farmaco per cui serve la ricetta, ma di essere sprovvisti della prescrizione medica. Premesso che parte del problema potrà essere risolta con il pieno implemento della ricetta elettronica, la legge italiana ha comunque previsto delle situazioni di necessità e urgenza che permettono ad un cittadino di poter avere il farmaco anche se non ha con sé la ricetta del medico. Queste situazioni sono ben dettagliate dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008.
Necessita di proseguire il trattamento di diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica. In queste circostanze, il farmacista può consegnare il medicinale al paziente solo se ci sono elementi che confermino che il paziente è in trattamento con quel farmaco, quali la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto proprio il farmaco richiesto; oppure l’esibizione da parte del cittadino di un documento rilasciato da autorità sanitaria, attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; oppure di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica e il farmaco utilizzato per il trattamento; o ancora una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni, che il farmacista annoterà affinché non venga riusata. Anche la conoscenza diretta da parte del farmacista del paziente, del suo stato di salute e del trattamento in corso è condizione di erogabilità senza ricetta.
Necessità di non interrompere un trattamento, quale ad esempio la prosecuzione di una terapia antibiotica. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente sia in trattamento con il farmaco, quali la presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; oppure, l’esibizione, da parte del cliente di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.
Proseguire trattamento dopo dimissione ospedaliera. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.
In tutti i casi previsti il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore. La legge non prevede la consegna di medicinali a carico del SSN. Questi saranno quindi pagati dal cittadino. La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina e agli antibiotici monodose. Non è invece ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti.
Il cittadino sarà tenuto ad informare il medico curante fornendogli una scheda che il farmacista gli consegnerà, dove sarà indicata la specificazione del medicinale consegnato. Il cittadino è inoltre tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata al registro dove annoterà la procedura di consegna di farmaci in urgenza, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha dato luogo alla consegna del farmaco.