Medico di famiglia

Medico di famiglia Disponibile per nuove iscrizioni e anche trasferimenti

08/01/2023

Farmaci senza ricetta in caso di urgenza
A volte può capitare di aver bisogno di un farmaco per cui serve la ricetta, ma di essere sprovvisti della prescrizione medica. Premesso che parte del problema potrà essere risolta con il pieno implemento della ricetta elettronica, la legge italiana ha comunque previsto delle situazioni di necessità e urgenza che permettono ad un cittadino di poter avere il farmaco anche se non ha con sé la ricetta del medico. Queste situazioni sono ben dettagliate dal decreto ministeriale del 31 marzo 2008.

Necessita di proseguire il trattamento di diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica. In queste circostanze, il farmacista può consegnare il medicinale al paziente solo se ci sono elementi che confermino che il paziente è in trattamento con quel farmaco, quali la presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto proprio il farmaco richiesto; oppure l’esibizione da parte del cittadino di un documento rilasciato da autorità sanitaria, attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco; oppure di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica e il farmaco utilizzato per il trattamento; o ancora una ricetta scaduta da non oltre trenta giorni, che il farmacista annoterà affinché non venga riusata. Anche la conoscenza diretta da parte del farmacista del paziente, del suo stato di salute e del trattamento in corso è condizione di erogabilità senza ricetta.
Necessità di non interrompere un trattamento, quale ad esempio la prosecuzione di una terapia antibiotica. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente sia in trattamento con il farmaco, quali la presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto; oppure, l’esibizione, da parte del cliente di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.
Proseguire trattamento dopo dimissione ospedaliera. Il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione da parte del cliente di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.
In tutti i casi previsti il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore. La legge non prevede la consegna di medicinali a carico del SSN. Questi saranno quindi pagati dal cittadino. La consegna di medicinali iniettabili è ammessa limitatamente all’insulina e agli antibiotici monodose. Non è invece ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti.

Il cittadino sarà tenuto ad informare il medico curante fornendogli una scheda che il farmacista gli consegnerà, dove sarà indicata la specificazione del medicinale consegnato. Il cittadino è inoltre tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione è conservata dal farmacista ed è allegata al registro dove annoterà la procedura di consegna di farmaci in urgenza, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione che ha dato luogo alla consegna del farmaco.

08/01/2023

Il medico di base può rifiutarsi di prescrivere esami o farmaci richiesti dalla specialista?
Ogni medico si assume personalmente la responsabilità delle prescrizioni che redige. Pertanto il medico di famiglia o il pediatra libera scelta non è tenuto a trascrivere sul ricettario regionale le prescrizioni di altri medici, sia che provengano da strutture ospedaliere o ambulatori pubblici, sia da strutture private accreditate, men che meno se provenienti da strutture private, qualora non le condivida.
I medici specialisti, dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o convenzionati con il servizio sanitario, sono oggi dotati di ricettario regionale per prescrivere tutti gli accertamenti ed esami ritenuti necessari, così come le terapie farmacologiche afferenti alla loro branca di specializzazione, cosa che sono tenuti a fare. Quindi, in questi casi, il paziente non ha bisogno di andare dal medico di medicina generale per far trascrivere le ricette bianche degli specialisti, perché lo specialista dipendente pubblico o accreditato al SSN è tenuto a provvedere direttamente e personalmente (i ricettari sono personali). I medici in regime di libera professione non possono prescrivere su ricettario regionale, ma solo su ricetta bianca. Il medico di famiglia può accogliere i suggerimenti dello specialista (redatti sul referto della visita), se li condivide, ma non è tenuto a copiare su ricettario regionale le prescrizioni fatte dallo specialista privato o pubblico.

Il rapporto con il Medico Specialista. Il MMG, quando lo ritiene necessario, richiede una visita specialistica o un esam...
05/01/2023

Il rapporto con il Medico Specialista.
Il MMG, quando lo ritiene necessario, richiede
una visita specialistica o un esame diagnostico, o propone un ricovero e ciò anche in
assenza del paziente laddove il medico stesso non ravvisi la necessità di una visita.
Il MMG è il responsabile clinico del suo paziente ed è per ciò che l’assistito non può
richiedere al medico la trascrizione di esami, farmaci o visite, anche se consigliati da
specialisti a cui il paziente si è rivolto spontaneamente o privatamente.
Lo specialista è
tenuto a formulare una esauriente risposta al quesito posto dal MMG e le indicazioni
di approfondimento diagnostico o di terapia sono formulate come “consigli” al medico
di medicina generale, al quale spetta comunque la decisione di attuarli, modificarli e,
se non li condivide, può e deve rifiutarsi di trascriverli.
Qualora lo specialista ritenga opportuno richiedere ulteriori consulenze specialistiche o
ritenga necessario eseguire ulteriori indagini per la risposta al quesito del medico
curante, se appartiene a una struttura pubblica, o accreditata dalla Regione, deve
formulare direttamente le relative richieste sul ricettario del SSN.
Nessuna prenotazione di visita specialistica o di indagine diagnostica potrà essere
effettuata dal cittadino in assenza di richiesta sul ricettario SSN formulata dal MMG o
dal Medico Specialista. L’assistito non può richiedere la prescrizione di prestazioni già
eseguite.
L’assistito non deve sollecitare l’utilizzo di procedure per l’esecuzione di accertamenti o
visite urgenti o farmaci prescrittegli da medici privati qualora tutto ciò non sia ritenuto
opportuno dal MMG.

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22/01/2022

di Salvatore Caiazza, Medici senza Carriere

05/06/2021

Per cortesia non Ci continuate a chiamate il giorno dopo che sentite nuove notizie dalla tv/internet (su vaccini etc.... ); in questi mesi abbiamo assistito a molta confusione mediatica; se invece saranno notizie che si dimostreranno vere saranno confermate anche a Noi dal distretto sanitario Rm3 e dalla regionale Lazio.
Vi ricordo che il sistema sanitario è regionale ed a Roma Distrettuale...., e non mi pare esisti una tv che è portavoce della gazzetta ufficiale regionale. Anche i decreti nazionali devono avere un tempo tecnico per essere recepiti dai distretti nel senso naturalmente di essere organizzati.
grazie

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