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Formazione Back school primo livello. (Decreto L.GS .626/94 e la salute della schiena)
Con il D.Lgs. 626/94 si introducono nella legislazione italiana novità significative per quanto riguarda la tutela della salute dei lavoratori e destinate a modificare profondamente l'impianto della prevenzione e sicurezza nel mondo del lavoro. Il decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori in tutti i settori di attività privati o pubblici.
Il concetto di prevenzione diventa punto centrale del decreto imponendo ai datori di lavoro l'individuazione, valutazione, riduzione e controllo dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori.
In riferimento alla salute della schiena il decreto individua l'attività al videoterminale e la movimentazione manuale dei carichi mansioni particolarmente pericolose per l'integrità della colonna vertebrale.
Per completezza d'informazione trascrivo il contenuto del titolo V e VI del decreto inerenti ai due argomenti sopracitati.
Art. 59 - Caratteristiche tecniche
Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate di videoterminali.
La grande innovazione di questa legge è l'attenzione che il legislatore ha nei riguardi della formazione e informazione del lavoratore nel campo della tutela della salute sul luogo del lavoro. A tale proposito si trascrivono le linee generali che il decreto sancisce in relazione all'informazione e la formazione.
La formazione dei lavoratori prevista dal Decreto L.gs 626/94
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori a domicilio e quelli con rapporto contrattuale privato di portierato, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di sicurezza e di salute. con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
la formazione deve avvenire in occasione:
dell'assunzione;
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi; la formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi;
il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi; le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità; i lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque, di gestione dell'ernergenza devono essere adeguatamente formati; (Sanzione in caso di violazione di questo punto: il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni). La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, durante l'orario di lavoro, e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità (sentita la commissione consultiva permanente) possono stabilire i contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione nei casi previsti (vedi all. 1), tenendo anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Formazione riguardante l'uso delle attrezzature di lavoro
Avuto riguardo all'uso delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro si assicura che:
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone;
Informazione dei lavoratori prevista dal Decreto L.gs 626/94
Il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione:
i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori;
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
i nominativi dei lavoratori incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso; (Sanzione in caso di violazione di que punto: il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni). Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui ai punti a), b) e c) anche ai lavoratori a domicilio e a quelli con rapporto contrattuale privato di portierato; (Sanzione in caso di violazione di questo punto: il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni e il preposto è punito con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione).
Informazioni riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro
Il datore di lavoro deve fornire anche informazioni riguardanti l'uso delle attrezzature di lavoro:
provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
alle condizioni d'impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
alle situazioni anormali prevedibili;
le informazioni e le situazioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati.
Informazioni sull'uso dei dispositivo di protezione individuale; (Sanzione in caso di violazione di questo punto: il datore di lavoro e il dirigenti sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni e il preposto è punito con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione).
Requisiti della formazione e informazione
Con il termine informazione ci si riferisce usualmente ad interventi, di durata in generale non elevata, compiuti per fornire ai lavoratori notizie e dati, concernenti l'argomento di interesse. L'informazione non è necessariamente collegata alla presenza fisica dell'informatore, potendo essere anche effettuata con sussidi audiovisivi, con materiale cartaceo o altro. Diverso è invece il significato della formazione, attività che presuppone un coinvolgimento attivo del lavoratore ed anche un momento di verifica di quanto appreso. La formazione deve infatti sviluppare una coscienza della sicurezza, permettere di apprendere le misure di controllo del rischio, far memorizzare le regole della sicurezza attraverso interventi partecipativi che debbono essere condotti tenendo presente l'ambiente culturale in cui si opera. Potranno a tale scopo essere organizzati corsi, colloqui, riunioni che dovranno essere ripetuti periodicamente con forme di dimostrazione che potranno preludere o integrarsi con l'addestramento
La "Back School" come prevenzione del mal di schiena nel mondo del lavoro
Nasce in Svezia nel 1969 la prima back school presso l'ospedale Domderyd di Stoccolma. L'idea, semplice, ma molto efficace era di effettuare corsi, per tutte quelle persone che soffrivano di mal di schiena, durante i quali si davano informazioni teoriche di anatomia e di fisiologia relative alla colonna. Si cercava di sensibilizzare i partecipanti a l'uso corretto delle schiena durante le attivita' della vita quotidiana. Si insegnava il modo idoneo per effettuare sollevamento di pesi, l'esecuzione corretta di tutti quei movimenti che si effettuano al lavoro, in casa, durante l'attività sportiva e che possono comportare, se eseguiti in modo errato, notevole sovraccarico sulla spina dorsale. Si fornivano, quindi, anche con l'aiuto di proiezioni video nozioni di igiene posturale riferite a situazioni reali della vita quotidiana.
L'equipe che sovraintendeva la scuola della schiena, era composta da medici, psicologi, fisioterapisti, insegnanti di educazione fisica che lavoravano in stretto contatto per affrontare con un approccio multidisciplinare le problematiche inerenti al mal di schiena. Ben presto, l'idea, si è poi diffusa in Canada, negli Stati uniti, nella Nuova Zelanda, in Europa approdando nei primi anni ottanta anche in Italia. L'esperienza si è trasmessa con rapidità perché i risultati che le back school ottengono sono estremamente soddisfacenti.
Studi di professionisti tedeschi e americani hanno ribadito che i corsi di back school comportano, per chi li frequenta, miglioramenti sostanziali delle patologie a carico del rachide con il grande risultato di eliminare l'uso dei farmaci. Ma la funzione di questa scuola, che potremo anche chiamare di educazione alla salute della propria schiena, non deve interessare solamente le persone che soffrono di affezioni, ma deve altresì incidere sul fondamentale aspetto della prevenzione.
In questa ottica l'ideale è poter inserire la back school all'interno delle strutture lavorative, in modo da organizzare gli ambienti di lavoro i ritmi, le mansioni lavorative privilegiando nelle scelte l'aspetto ergonomico. Cercando, quindi, di rendere il luogo di lavoro adatto alle caratteristiche di chi opera, salvaguardando la salute in generale e quella della schiena in particolare. Dando importanti indicazioni per mantenere integra la propria colonna vertebrale.
Questo è l’obiettivo che mi propongo nel 2020. Offro formazione e lezioni in piccoli gruppi per i lavoratori all’interno delle aziende, studi professionali, fabbriche. Contattate la pagina in privato per info e appuntamento.