04/02/2026
🔴 Il massofisioterapista NON rientra tra le professioni sanitarie, ma deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale.
QUINDI
I massofisioterapisti NON possono aprire autonomamente un proprio studio professionale ove esercitare attività proprie delle professioni sanitarie senza la supervisione di un professionista sanitario, o ove utilizzare dispositivi medici”.
Massofisioterapisti: TAR conferma posizione del Ministero e FNOFI.
Il TAR LAZIO, con l’odierna sentenza n. 2129/2026, ha confermato la piena legittimità della nota della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute dell’11 dicembre 2024 e chiarito, inequivocabilmente, che: “la figura del massofisioterapista non rientra tra le professioni sanitarie, ma deve essere considerato un operatore di interesse sanitario, figura che si connota per la mancanza di autonomia professionale con funzioni accessorie e strumentali, tuttavia, rispetto alle mansioni proprie delle professioni sanitarie riconosciute in via esclusiva dall’ordinamento statale.
La conseguenza è che i massofisioterapisti non possono aprire autonomamente un proprio studio professionale ove esercitare attività proprie delle professioni sanitarie senza la supervisione di un professionista sanitario, o ove utilizzare dispositivi medici”.
È personalmente il Presidente FNOFI Piero Ferrante a darne notizia a nome di tutto il Comitato centrale, esprimendo innanzitutto un profondo ringraziamento al Ministero della Salute per la sensibilità mostrata, ancora una volta, verso temi così nodali per i cittadini, con vivo apprezzamento per la decisione espressa dal Tribunale Amministrativo, a conferma dell’impegno continuo della Federazione e di tutto il Comitato centrale per la promozione della professione, in primis a tutela della salute individuale e collettiva.
Il TAR Lazio, con la sentenza indicata, conferma quindi la correttezza della posizione ministeriale, concludendo che “Nel caso in esame, l’istanza avanzata dal ricorrente è diretta a costituire uno studio di massofisioterapia attraverso l’utilizzo di dispositivi medici (quali la tecar, la magnetoterapia etc.), con la conseguenza della legittimità del rifiuto opposto dall’ASL, proprio in quanto, come sopra detto, questi dispositivi non possono essere utilizzati in modo autonomo da chi non è professionista sanitario”.
La notizia integrale sul sito della FNOFI: https://www.fnofi.it/blog/massofisioterapisti-tar-conferma-posizione-del-ministero-e-fnofi/