28/08/2022
Interessante articolo del collega Dott. Michele Galeri per
IL APPROVA LO (il di per il 2Animale)
Si tratta del Decreto interministeriale recante la disciplina del “Sistema di qualità nazionale per il benessere animale” istituito ai sensi dell’articolo 224 bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, introdotto dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77.
Allo scopo di assicurare un crescente livello di qualità alimentare e di sostenibilità del processo produttivo nel settore zootecnico, lo SQNBA - Sistema di qualità Nazionale Benessere Animale, è un sistema volontario di certificazione ed etichettatura che attesta uno standard di produzione di livello superiore ai limiti di legge, a maggior garanzia del consumatore, che migliora le condizioni di benessere animale. Si tratta peraltro di una prassi che dovrebbe anticipare (il condizionale è d’obbligo!) la sua adozione in tutto il territorio dell’Unione Europea.
Punti salienti del Decreto sono:
L’Organismo di Certificazione che intende operare nell’ambito del SQNBA deve essere accreditato alla norma UNI CEI EN ISO IEC 17065 nella versione in vigore, secondo lo schema di certificazione SQNBA;
Commercializzazione ed etichettatura;
Sistema informativo di categorizzazione degli allevamenti in base al rischio - ClassyFarm) . ClassyFarm è il sistema informativo del Ministero della Salute, gestito dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) ed integrato nel portale nazionale della veterinaria www.vetinfo.it, che definisce la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta e l’elaborazione delle informazioni inerenti l’attività di autocontrollo e l’attività di sorveglianza svolta dagli Operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento (UE) 429/2016;
istituito il Comitato Tecnico Scientifico Benessere Animale (CTSBA);
Requisiti per il personale dell’Organismo di Certificazione (Valutatori).
Nell’allegato I sono chiarite le figure dei “Valutatori”, di seguito breve estratto.
1. Laureati in Medicina veterinaria (LM-42) ed iscrizione nel relativo Albo professionale, con competenza esclusiva per:
- la sanità animale;
- la biosicurezza;
- il farmaco veterinario ed il benessere animale.
2. Laureati in Scienze agro-zootecniche (L-25, L-26, L-38, LM-69, LM-70) ed iscrizione nel relativo Albo professionale, con competenza non esclusiva per quanto riguarda le emissioni dello stabilimento.
3. Laureati in Medicina veterinaria (LM-42); in Scienze agro-zootecniche (L-25, L-26, L-38, LM-69, LM-70) o biologiche (L-13, LM-6); laureati professionali (Classe L-P02); diplomati in agraria, con competenza non esclusiva per la valutazione della filiera.
Di Michele Galeri