Ar Service

Ar Service Informazioni di contatto, mappa e indicazioni stradali, modulo di contatto, orari di apertura, servizi, valutazioni, foto, video e annunci di Ar Service, Bari.

03/03/2022
14/04/2021

Buonasera a tutti, anche quest'anno siamo pronti per aiutarvi nella compilazione dei modello 730/21.
Siamo aperti, con accesso solo per appuntamento, tutti i giorni (sabato escluso) dalle 9:00 alle 12:30 3 dalle 16:00 alle 19:00.
L'indirizzo è sempre il medesimo Via Giovanni Laterza 43 - e sempre i medesimi i numeri di telefono: fisso 080 9644573 - Cell. o Wattsapp 3892371098.
A breve potremmo offrirvi un nuovo servizio assicurativo.
Rimanete in contatto con noi.

Come tutte le attività non essenziali siamo chiusi ormai da 15 gg, tuttavia non siamo fermi ma siamo attivi con tutti i ...
22/03/2020

Come tutte le attività non essenziali siamo chiusi ormai da 15 gg, tuttavia non siamo fermi ma siamo attivi con tutti i mezzi tecnologici che orami tutti abbiamo a disposizione Mail, Foto, WhatsApp, Messenger, messaggi e chiamate al cell.
Per tutte le informazioni riguardanti le pratiche oggetto del Decreto "CURA ITALIA" rispondiamo anche al seguente numero di cellulare 389 2371098.

Stiamo attendendo direttive per la gestione delle agevolazioni e per la richiesta dei Bonus (Voucher Baby Sitter) contri...
17/03/2020

Stiamo attendendo direttive per la gestione delle agevolazioni e per la richiesta dei Bonus (Voucher Baby Sitter) contributo una tantum per le partite IVA.
Attendete qualche giorno per ottenere le informazioni che cercate.

17/03/2020

CORONAVIRUS Se ho un domestico irregolare come mi comporto?

Ora più che mai è il momento di mettere in regola colf, badanti e baby sitter -. Assumere con regolare contratto di lavoro dovrebbe essere la regola ma la realtà ci dice altro: la maggior parte dei lavoratori domestici sono, infatti, in una condizione di irregolarità. Ora, però, che per muoversi sul territorio nazionale serve un'autocertificazione la famiglia datrice che ha il domestico in ‘nero' rischia molto. Un motivo in più per provvedere alla regolarizzazione del rapporto di lavoro».

17/03/2020

Il datore Certificazione e controlli sono dovuti ?

Fino ad ora il lavoro domestico non è stato “toccato” dai provvedimenti degl Governo per arginare l’epidemia di coronavirus. Ma colf, badanti e baby sitter che si recano sul posto di lavoro (o compiono mansioni, come fare la spesa o andare in farmacia) per conto del datore, devono portare con sé un’autocertificazione con le generalità del datore di lavoro. Il datore dovrà rendersi disponibile nel caso di eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine, chiamate a confermare la veridicità delle informazioni.

VOUCHER BABY-SITTERIl bonus da 600 euro:Un’alternativa al congedo parentale, che inevitabilmente vede il dimezzamento de...
17/03/2020

VOUCHER BABY-SITTER
Il bonus da 600 euro:

Un’alternativa al congedo parentale, che inevitabilmente vede il dimezzamento dello stipendio nel caso più favorevole (quello dei figli under 12), è il voucher babysitter, che viene così reintrodotto dopo la sospensione della scorsa legge di Bilancio. Il bonus massimo è di 600 euro, che però sale a mille euro per medici, infermieri, tecnici sanitari e ricercatori impegnati nella guerra al virus e nelle trincee degli ospedali, e anche per i militari.

Le condizioni per avere il «voucher baby sitter 2020»

Per ottenere il voucher Inps ci sono però due condizioni: entrambi i genitori devono lavorare e la baby sitter deve essere regolarmente assunta. Particolare non da poco, dato che il lavoro domestico (e quello della baby sitter in particolare) è in Italia tra quelli in cui è più diffuso il nero. Se non lo si è già fatto, dunque, si deve mettere in regola la baby sitter facendo riferimento al CCNL sulla Disciplina del Lavoro Domestico. Per intenderci, quello di colf e badanti (il maxi decreto ha fatto slittare a giugno, senza aggravi, il versamento dei contributi per colf e badanti previsti fino al 31 maggio).

Il nostro ufficio è aperto, previo appuntamento, per assistervi nelle pratiche di gestione dell'assunzione.

21/01/2020

ULTERIORE NOVITA'

Il 15/01/2020 con protocollo n. 8945/2020 l'Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 730/202 redditi 2019 ed i relativi allegati ad eccezione della circolare dei calcoli.
Nel frattempo, è possibile iniziare a stabilire le novità che interessano la dichiarazione dei redditi per il prossimo anno, come l’addio al modello cartaceo: dal 2020, istruzioni e modelli per il 730 saranno disponibili solo online.
Un’altra novità riguarda l’estensione del modello 730 anche gli eredi delle persone decedute nel 2019, o entro il 23 luglio 2020, ma solo se il de cuius possedeva i requisiti per utilizzare direttamente il modello 730.
Vediamo altre novità in attesa di entrare nel dettaglio prossimamente:
• i figli di età non superiore a 24 anni sono considerati a carico se possiedono redditi fino a 4.000 euro, dunque le istruzioni relative ai familiari a carico sono state aggiornate dall’Agenzia delle Entrate;
• è stato aumentato l’importo massimo annuo per la detrazione delle spese d’istruzione fino a 800 euro;
• i lavoratori residenti a Campione d’Italia potranno usufruire dell’agevolazione fiscale a loro riservata grazie all’istituzione di due nuovi codici tributo;
• chi impartisce lezioni private deve indicare il codice “5” se sceglie la tassazione ordinaria, oppure deve presentare anche il quadro RM insieme al modello Redditi PF 2020;
• per le erogazioni liberali in favore di Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nel rigo E36 è stata inserita la colonna denominata “Residuo precedente dichiarazione” per l’indicazione dell’importo deducibile non utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al 2018;
• ci sarà un unico rigo (E56 nella sezione III C del quadro E) per la nuova detrazione al 50% per “riscatto della laurea” e delle “colonnine per ricarica” di auto elettriche, in cui va indicato l’importo delle due detrazioni;
• nel quadro C del modello è stata eliminata la colonna 5 “Quota Tfr” del rigo C14 in seguito alla mancata proroga per il 2019 delle disposizioni che prevedevano l’erogazione in busta paga della quota di TFR maturata nel periodo.
• il credito d’imposta sport-bonus;
• il credito d’imposta per bonifica ambientale.

18/01/2020

NUOVO ISEE 2020

nuovi parametri su redditi e patrimoni

10 GENNAIO 2020

Anno nuovo, Isee nuovo. Meglio non si potrebbe riassumere la ripartenza nel 2020 dell’indicatore economico familiare, che già nelle ultime settimane del 2019, in vista del cambio d’anno, stava suscitando molti interrogativi da parte di contribuenti in possesso di dichiarazioni prossime alla scadenza o comunque in procinto di chiedere ex novo il calcolo dell’indicatore 2020. La prima novità, in effetti, si fa fatica a definirla tale perché di fatto è diventata operativa già dal 2019, ovverosia la scadenza delle Dsu Isee anticipata dal 15 gennaio dell’anno successivo alla sottoscrizione al 31 dicembre dello stesso anno, ragion per cui tutti gli indicatori economici calcolati nel 2019 sono scaduti il 31 dicembre 2019.

È il discorso, ad esempio, dei nuclei familiari che nel 2019 hanno fatto domanda (poi accolta) per godere di prestazioni a sostegno del reddito come il Bonus Bebè o lo stesso Reddito di Cittadinanza, le cui erogazioni a cadenza mensile, per poter proseguire anche adesso nel 2020, avranno bisogno di un Isee aggiornato coi parametri del 2020. E proprio qui subentrano i dubbi dei più, cioè sulla nuova regola ai fini del calcolo Isee con cui avremo a che fare dal 2020 in poi. Il succo riguarda sostanzialmente le annualità di redditi e patrimoni da prendere a riferimento per la compilazione della Dsu.

Se fino al 2019 nella procedura di calcolo dovevano essere dichiarati i redditi di due anni prima (nel senso di redditi imponibili ai fini Irpef, dichiarati o meno nel 730) e i patrimoni (sia mobili che immobili) posseduti al 31 dicembre dell’anno prima, dal 2020, invece, scatta l’uniformità dell’anno di riferimento, ossia: nel calcolo Isee saranno considerati non solo i redditi imponibili, ma anche i patrimoni di due anni prima. In sostanza il legislatore non ha fatto altro che rendere omogena la tempistica di riferimento per redditi e patrimoni, indietreggiando di dodici mesi le lancette di questi ultimi, cosa che dal punto di vista pratico comporta un vantaggio di non poco conto, visto che i saldi e le giacenze medie dei conti saranno già disponibili presso le banche, trattandosi appunto di dati già "vecchi" di due anni.

Ciò non toglie però, come disposto dall’art. 7 del DL 101/2019 (Disposizioni urgenti in materia di Isee) che “resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'Isee corrente”. Cioè in sostanza: se la famiglia l'anno prima ha percepito redditi più bassi o magari ha posseduto un patrimonio più basso rispetto ai redditi/patrimoni di due anni prima, allora in quel caso si può ri-calcolare l'Isee sulla base dei dati relativi all'anno precedente, questo appunto perché con redditi e patrimoni più bassi scaturirà un Isee ovviamente più basso, con maggiori possibilità per la famiglia di accedere alla prestazione richiesta.

Di base, allora, si dovrà comunque fare l'Isee dichiarando i redditi e i patrimoni del secondo anno antecedente alla Dsu, poi, in caso, l’indicatore potrà essere aggiornato, ma con modalità che devono ancora essere specificate. In questo senso i CAF in primis, vista la loro attività di intermediari fra contribuenti e Inps nella compilazione e trasmissione delle Dsu, dovranno attendersi prima o poi comunicazioni specifiche (molto probabilmente un decreto congiunto) da parte dei ministeri competenti di Lavoro e Finanze.

16/01/2020

AVVISO IMPORTANTE:

Nel 2020, la legge di bilancio con le misure collegate, mette mano in maniera subdola alla riforma delle detrazioni Irpef al 19%, attraverso un importante intervento sulle detrazioni fiscali per oneri. (Legge di Bilancio 2020 n. 160/2019 art. 1, commi 679 e 680).
Viene infatti introdotto l'obbligo della tracciabilità del pagamento per poter usufruire della detrazione fiscale.
Le spese detraibili 2020 sono sempre le stesse, ma cambia il metodo di pagamento di legge per fruire della detrazione. E cambiano pure gli adempimenti.
Dal 2020, ai fini Irpef, la detrazione d'imposta del 19% degli oneri indicati nell’articolo 15 del TUIR, spetta a condizione che la spesa sia sostenuta con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili quali:
• carte di debito, di credito e prepagate,
• assegni bancari e circolari
Dal 1 gennaio 2020 viene quindi di fatto vietato l’utilizzo del contante se si vuole beneficiare delle detrazioni nella dichiarazione dei redditi, pena la perdita della detrazione stessa.
Rientrano in tale obbligo:
• spese sanitarie;
• interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
• spese per istruzione, sia per le spese scolastiche sia per le spese universitarie, nonché delle detrazioni ad esse collegate;
• spese funebri;
• spese per l'assistenza personale;
• spese per attività sportive per ragazzi;
• spese per intermediazione immobiliare;
• spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
• erogazioni liberali;
• spese relative a beni soggetti a regime vincolistico;
• spese veterinarie;
• premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni;
• spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Uniche eccezioni alla tracciabilità sono:
• i medicinali e i dispositivi medici,
• nonché le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.
La riforma delle detrazioni IRPEF al 19% prevede, quindi, l'obbligo del metodo di pagamento. La detrazione al 19% spetta solo «a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 241/1997». Il pagamento non può essere effettuato in contanti.

Le uniche spese escluse dalla stretta sulle tracciabilità delle detrazioni sono appunto solo i medicinali ed i dispositivi medici, e le prestazioni sanitarie sostenute nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN.
Quindi quando ci si rivolgerà ad un qualsiasi medico o struttura occorrerà che il contribuente valuti di volta in volta se vi è la convenzione SSN o no. Se la spesa è sostenuta nei confronti di una struttura pubblica o privata accreditata al SSN, allora è consentito il pagamento in contanti, altrimenti rientra nell'obbligo di tracciabilità delle detrazioni per poter essere detratto.
Il problema quindi non è solo la fattura per la prestazione ma anche il metodo di pagamento.
Nel sistema TST, piattaforma unica per indicazione delle prestazioni sanitarie detraibili e inseribili nella dichiarazione precompilata del contribuente, i medici dovranno indicare anche il metodo di pagamento.
Quindi se la fattura verrà emessa e pagata in contanti non potrà essere detratta.
Tantissime spese sanitarie, quali visite mediche "ordinarie" e specialistiche presso medici o professionisti privati, ricoveri e/o interventi chirurgici, esami clinici, cure, ecografie, ecc. in strutture private non accreditate al SSN, ed in generale tutte le detrazioni fiscali al 19%, sono detraibili al 19% solo con pagamenti tracciati:
• versamento con bonifico bancario o postale,
• con assegni o con carta di debito bancomat o carta di credito
Tutto ciò rappresenta una importante modifica comportamentale per i contribuenti, che saranno obbligati, per fruire della detrazione del 19%, a conservare le fatture o documenti fiscali attestanti la spesa, ad effettuare i pagamenti con strumenti tracciabili, ed a conservare la copia del pagamento.
Abituiamoci fin da subito ad usare la carta di credito e pretendiamo il pagamento tracciabile, così non potremo sbagliarci.
E' da valutare l'impatto della nuova normativa sui contribuenti ai fini della presentazione del modello 730 o modello Redditi (per i titolari di partita IVA), soprattutto in termini di conservazione del giustificativo di pagamento accanto al giustificativo di spesa detraibile.
Più bassa la soglia del contante
Inoltre con il nuovo anno si abbassa il limite di spesa tramite denaro liquido, attualmente fissato a 3mila euro. Secondo le previsioni del collegato fiscale alla manovra 2020 (articolo 18 del Dl n. 124/2019, convertito con legge n. 157/2019) le nuove soglie, oltre le quali si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, sono:
• 3 mila euro fino al 30 giugno 2020
• 2 mila euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021
• mille euro dal 1° gennaio 2022.
Le violazioni riscontrate nel primo arco temporale saranno sanzionate con un minimo di 2mila euro, quelle commesse a partire dal 2022, con mille euro.
La misura e, più in generale, la tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto illustrato nella relazione tecnica al collegato fiscale, è finalizzata al contrasto del riciclaggio dei proventi illeciti e del finanziamento del terrorismo, disciplinato nel nostro ordinamento interno dal Dlgs n. 231/2007, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce. Tale decreto legislativo è stato poi oggetto di costanti modifiche e integrazioni per recepire le indicazioni delle norme Ue, fra cui la recente direttiva 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio). Stessa soglia di limite di utilizzo del contante vale per prestiti e regali anche tra parenti stretti.
Il limite all’uso del contante, inoltre, rappresenta anche un possibile strumento di contrasto all’evasione. A tal fine l’articolo 7-quater del Dl n. 193/2016, modificando il Tuir, ha previsto, con riferimento ai titolari di reddito d’impresa, un parametro pari a mille euro giornalieri e 5mila mensili, oltre il quale scatta la presunzione di evasione.
La soglia di utilizzo del contante è prevista per l'importo cumulativo e non tiene conto delle singole transazioni. Ad esempio compro un televisore da 4.000,00 Euro non posso fare due pagamenti in contanti (se ciò avviene prima del 01/07/2020) da 2.000,00 Euro ciascuno per essere in regola, ma devo obbligatoriamente fare due pagamenti con metodo tracciabile

29/01/2019

Pensioni quota 100, al via le domande. Ecco requisiti, paletti, finestre di uscita e regole sulla liquidazione
Quota 100” entra nella fase operativa. Da oggi è possibile infatti presentare la richiesta per andare in pensione anticipatamente rispetto alle norme finora esistenti. L’agevolazione non riguarda evidentemente tutti i lavoratori ma solo quelli che si trovano in determinate condizioni previste nel decreto legge 4/2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 23 del 28 gennaio. Nel dettaglio, potranno presentare la domanda i lavoratori del settore pubblico e privato che abbiano raggiunto i 62 anni di età e versato almeno 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2021: una platea di circa 300mila persone nel solo 2019. I due requisiti non saranno flessibili: non si potrà cioè andare in pensione con “quota 100” avendo maturato 61 anni di età e 39 di contributi. Ma sarà invece possibile con 62 anni di età, 35 anni di contributi e 3 anni di contribuzione da disoccupazione. In più il diritto conseguito entro dicembre 2021 potrà essere esercitato “anche successivamente”.

Divieto di cumulo con altri redditi – Il decreto dispone l’assoluta impossibilità di sommare la pensione ottenuta con “Quota 100” ad altri introiti se non nei limiti dei 5mila euro lordi annui per prestazioni occasionali. Questo vincolo potrebbe rendere l’opzione meno attraente per il personale medico scongiurando in parte l’esodo di massa temuto dai sindacati. Per gli insegnanti ci sarà una precisa tabella di marcia in nome della continuità dell’insegnamento, mentre per forze armate, polizia, vigili del fuoco, guardia di finanza e polizia penitenziaria continueranno ad applicarsi i regimi più favorevoli previsti nel decreto legislativo 165/97.

Assegno più leggero rispetto alla pensione di vecchiaia, non a quella anticipata – “Il testo del decreto non prevede alcun ricalcolo dell’assegno, cui si continueranno ad applicare le regole di calcolo pensionistiche tradizionali (metodo retributivo, misto o contributivo a seconda della contribuzione posseduta al 31.12.1995)”, spiega Antonello Orlando della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro. “Non vi sono, dunque, decurtazioni riservate alle pensioni in Quota 100 né passaggi di metodo di calcolo (come l’obbligo di opzione per il contributivo che si attiva con opzione donna). Evidentemente, qualora l’assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere restituendo una pensione più alta, ma non si può parlare di una penalizzazione in senso stretto”. Il “taglio” dell’assegno sarà quindi rispetto alla pensione di vecchiaia perché ci sono meno anni di contributi e sarà proporzionale al periodo di anticipo: secondo la Cisl, nell’ipotesi di uscita dal mercato del lavoro quattro anni prima della maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia il taglio dell’assegno potrebbe essere compreso fra il 16 e il 22 per cento.

16/04/2018
Modello 730/2018 – Le scadenze Sta entrando nel pieno della sua operatività la stagione dei dichiarativi 2018 relativi a...
16/04/2018

Modello 730/2018 – Le scadenze

Sta entrando nel pieno della sua operatività la stagione dei dichiarativi 2018 relativi al periodo d’imposta 2017 e con riferimento al modello 730 la prima data da tenere presente sarà il prossimo 16 aprile (il 15 è domenica) a partire dal quale l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti il modello 730 precompilato che potrà essere consultato.
Ricordiamo che il modello 730 (ordinario o precompilato) è rivolto ai lavoratori dipendenti e pensionati, la sua compilazione non presenta grosse difficoltà e il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione.
L’Agenzia delle Entrate, come noto, da qualche anno mette a disposizione dei contribuenti un modello già precompilato utilizzando:
• i dati contenuti nella Certificazione Unica, che viene inviata alla stessa dai sostituti d’imposta,
• gli oneri deducibili o detraibili che vengono comunicati annualmente,
• alcune informazioni contenute nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente come i dati dei terreni e dei fabbricati,
• altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria come le informazioni contenute nelle banche dati immobiliari, i pagamenti e le compensazioni effettuati con il modello F24.
Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo in quanto può (per ora) presentare alternativamente la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie.
Scadenze modello 730 per il 2018
Tra le novità del modello 730/2018, quella più rilevante riguarda le scadenze, e in particolare l’introduzione di nuovi termini per la trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate da parte dei CAF/Intermediari abilitati in particolare la trasmissione potrà avvenire:
• entro il 29 giugno per le dichiarazioni presentate dai contribuenti entro il 22 giugno;
• entro il 7 luglio per le dichiarazioni presentate dai contribuenti dal 23 giugno al 30 giugno;
• entro il 23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° luglio al 23 luglio.
La scadenza per la presentazione del modello 730 da parte del contribuente al CAF/Intermediario abilitato non sarà più il 7 luglio, ma ci sarà tempo fino al 23 luglio.
Ai fini della presentazione il modello 730/2018 ordinario si potrà presentare:
• entro il 7 luglio (con proroga al 9 in quanto il 7 cade sabato) al proprio sostituto d’imposta;
• entro il 23 luglio al Caf o al professionista abilitato.
Nel caso di presentazione al sostituto d’imposta il contribuente deve consegnare il modello 730 ordinario già compilato. La scadenza del 23 luglio vale anche per il contribuente che intende inviare direttamente il modello precompilato.
Oneri inseriti nel quadro E del modello 730
Tra i quadri presenti nel modello 730 quello che risulta maggiormente interessante sia per il numero di informazioni che contiene, e sia perché ogni anno è in genere quello più soggetto alle novità legislative è sicuramente il quadro E dedicato all’indicazione delle spese sostenute dal contribuente per beneficiare delle detrazioni e delle deduzioni d’imposta.
Come tutti gli anni il modello 730 recepisce le novità fiscali relativamente alle detrazioni e deduzioni ai fini Irpef, e sono dunque molte le spese che possono essere portate in detrazione o in deduzione. Tra le novità vi è ad esempio la nuova detrazione del 19% sulle spese per gli alimenti a fini medici, e inoltre, come ormai di consueto vi sono le proroghe in particolare quelle relative alle ristrutturazioni edilizie e al risparmio energetico.
Tra le novità presenti con esclusivo riferimento alla compilazione del quadro E:
• è possibile limitatamente per il 2017 e 2018, fruire della detrazione del 19% per le spese sanitarie, relativamente alle spese sostenute per l’acquisto di alimenti a fini medici speciali, sono comunque escluse le spese per gli alimenti destinati ai lattanti;
• è stato aumentato da 564 a 717 euro il limite annuo per studente per le spese di istruzione da indicare con il codice 12 ai righi da E8 a E10;
• relativamente alla detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari fuori sede da indicare sempre ai righi da E8 a E10 con il codice 18, per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza vale anche all’interno della stessa Provincia, lo stesso è stato ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone di montagna o disagiate;
• è stata estesa la detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti tecnici superiori di cui al D.P.C.M. 25 gennaio 2008, importo da indicare con il codice 31 sempre nei righi da E8 a E10. Ricordiamo che la detrazione spetta a condizione che il pagamento venga effettuato con versamento postale o bancario o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Sono invece state interessate dalle proroghe:
• la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;
• la detrazione del 50% per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici;
• la detrazione del 65% per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici e tra le spese detraibili anche quelle sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni di edifici condominiali che godono della detrazione del 70% o 75%.
Spese sostenute per familiari a carico nel modello 730
Alcuni oneri e spese inserite nel quadro E (ad esempio spese sanitarie, premi di assicurazione, le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, i contributi previdenziali e assistenziali) danno diritto alla detrazione o alla deduzione anche se sono stati sostenuti nell’interesse delle persone fiscalmente a carico.
In questo caso, la detrazione o deduzione spetta anche se non si fruisce delle detrazioni per carichi di famiglia, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. Il documento che certifica la spesa deve essere intestato al contribuente o al figlio fiscalmente a carico. In quest’ultima ipotesi le spese devono essere suddivise tra i due genitori nella misura in cui sono state effettivamente sostenute.
Se i genitori intendono ripartire le spese in misura diversa dal 50 per cento devono annotare la percentuale di ripartizione nel documento che comprova la spesa. Se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell’altro, l’intera spesa sostenuta può essere attribuita al coniuge non a carico.
Canoni di locazione per studenti fuori sede nel modello 730
Relativamente alle spese sostenute nel 2017 per i canoni di locazione dagli studenti fuori sede, nel quadro E vanno indicate le spese relative a contratti di locazione stipulati o rinnovati, contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.
L’importo che è possibile indicare nel quadro E (codice 18, al rigo da E8 a E10), non deve superare i 2.633 euro.
Per fruire della detrazione l’università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometridal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa oppure nel territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo con i quali sia possibile lo scambio di informazioni.
Per gli anni d’imposta 2017 e 2018 il requisito della distanza si intende rispettato anche all’interno della stessa provincia, (novità) ed è ridotto a 50 chilometri per gli studenti residenti in zone montane o disagiate. Ai fini della detrazione non rileva il tipo di facoltà o corso universitario frequentato né la natura pubblica o privata dell’Università.
La detrazione non riguarda le locazioni di immobili all’estero e non può essere applicata in caso di contratti di subaffitto.
Per la detrazione è necessaria la copia del contratto di locazione, (registrato), o del contratto di ospitalità, inoltre sono necessarie le ricevute di pagamento del canone di locazione, questa spetta anche se le spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico
Detrazione per ristrutturazioni e interventi antisismici
Per quanto riguarda gli interventi antisismici e di ristrutturazione è stata prorogata per il 2017, la detrazione del 50% per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio, in più debuttano le nuove detrazioni per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità e per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali.
Relativamente a quest’ultimo punto, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità, riferite a costruzioni adibite ad abitazione, spetta una detrazione d’imposta nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche che comportano il passaggio a classi di rischio inferiori, le detrazioni previste sono del:
• 70% della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
• 80% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano nella misura del:
• 75% della spesa sostenuta qualora dalla realizzazione degli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
• 85% se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
Se gli interventi sono realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1 mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, per ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumenti, eseguti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedono, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, la detrazione dell’imposta che verrà calcolata da chi presta l’assistenza fiscale è pari al:
• 75% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
• 85% del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita, se dalla realizzazione degli interventi derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiore.
Anche questa detrazione viene ripartita in 5 rate di pari importo da chi presta l’assistenza fiscale.
La spesa su cui applicare la percentuale non può superare il limite di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Le detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Detrazione per interventi sul risparmio energetico
Su risparmio energetico si segnala che si è avuta una ulteriore proroga della detrazione sulle spese per interventi fino al 31 dicembre 2017 con la percentuale di detrazione al 65%.
Le suddette spese vanno indicate nella quarta sezione del quadro E, e sono riferite ad interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, anche rurale.
La detrazione prevista, calcolata da chi presta l’assistenza fiscale, è pari al:
• 55 %, per le spese sostenute dal 2008 al 2012 e dal 1° gennaio al 5 giugno 2013;
• 65%, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2017;
• 70%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
• 75%, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015.
Per le spese sostenute dal 2011 al 2017 la detrazione è ripartita in dieci rate annuali di pari importo (entro il limite massimo previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato) da chi presta l’assistenza fiscale.
Per le spese sostenute nel 2008 le rate annuali continuano a essere quelle scelte (da otto a dieci), salvo il caso di rideterminazione.
Le tipologie di interventi che beneficiano dello “sconto” fiscale riguardano:
• la riqualificazione energetica di edifici esistenti;
• gli interventi sull’involucro di edifici esistenti;
• l’installazione di pannelli solari;
• la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
• l’acquisto e la posa in opera di schermature solari;
• l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.
La prova dell’esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione in catasto oppure dalla richiesta di accatastamento, oltre che dal pagamento dell’Ici o dell’Imu, se dovuta. Sono esclusi gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Per fruire della detrazione è necessario acquisire i seguenti documenti:
• la fattura dell’impresa che esegue i lavori;
• l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici richiesti.
• l’attestato di certificazione (o qualificazione) energetica che contiene i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio ed è prodotta successivamente all’esecuzione degli interventi, in base alle procedure indicate dai Comuni o dalle Regioni. In assenza di tali procedure, dopo l’esecuzione dei lavori, può essere prodotto l’attestato di “qualificazione energetica”, in luogo di quello di “certificazione energetica;
• la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.
Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, si dovranno trasmettere all’ENEA (attraverso il sito internet www.acs.enea.it) i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica, nonché la scheda informativa relativa agli interventi realizzati.

Local business

Indirizzo

Bari

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:30
16:00 - 19:30
Martedì 09:00 - 12:30
16:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 12:30
16:00 - 19:30
Giovedì 09:00 - 12:30
16:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 12:30
16:00 - 19:30

Telefono

080 9644573

Sito Web

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Ar Service pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram