10/11/2016
Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo
professionale del PODOLOGO
14/09/1994
Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n. 666
Il Ministro della sanità:
Adotta il seguent
e regolamento:
Art. 1
1. È individuata la figura pr
ofessionale del podologo con
il seguente profilo: il podologo è
l'operatore sanitario che in possesso
del diploma universitario abilita
nte, tratta direttamente, nel
rispetto della normativa vigente, dopo esame obiettivo de
l piede, con metodi incruenti, ortesici ed
idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofi
che, deformi e incarnite, nonché il piede doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica,
previene e svolge la medica
zione delle ulcerazioni delle
verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini
dell'educazione sanitaria, i soggetti portatori di
malattie a rischio.
3. Il podologo individua e segnala al
medico le sospette condizi
oni patologiche che richiedono un
approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attività
professionale in strutture san
itarie, pubbliche
o private, in
regime di dipendenza o libero-professionale.
Art. 2
1. Il diploma universitario di podologo, conseguito ai sensi dell'art.6,
comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive m
odificazioni, abilita
all'esercizio della
professione.
Art. 3
1. Con decreto del Ministro della sanità di concer
to con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti
in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma univer
sitario di cui all'art.
2 ai fini dell'esercizio
della relativa attività professional
e e dell'accesso ai pubblici uffici.