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Studio Tullio Maurizio Amministrazione e Gestione Immobiliare

L’aggiornamento delle tariffe AQP in vigore dal 1° gennaio 2026 si inserisce in un contesto regolatorio, economico e amb...
28/01/2026

L’aggiornamento delle tariffe AQP in vigore dal 1° gennaio 2026 si inserisce in un contesto regolatorio, economico e ambientale molto più ampio rispetto alla semplice rimodulazione del costo al metro cubo. Parlare delle nuove tariffe dell’Acquedotto Pugliese significa, infatti, parlare di governance dell’acqua, di sostenibilità finanziaria del servizio idrico integrato, di investimenti infrastrutturali e di politiche pubbliche che incidono direttamente sui bilanci delle famiglie, dei condomìni e delle attività economiche pugliesi.

Le tariffe 2026 sono state approvate con Delibera n. 111 del 19 dicembre 2024 dell’Autorità Idrica Pugliese, in attuazione del Metodo Tariffario Idrico definito da ARERA per il periodo regolatorio 2024-2029, e trovano applicazione operativa attraverso AQP quale gestore unico del servizio idrico regionale . Questo passaggio non è neutro: il metodo tariffario nazionale, come più volte ricordato anche dalla stampa specializzata e dalle analisi di settore, mira a garantire l’equilibrio economico-finanziario dei gestori, assicurando al contempo la copertura dei costi di esercizio, manutenzione e investimento, in un contesto segnato dall’aumento generalizzato dei costi energetici, dei materiali e dalla crescente pressione climatica sulle risorse idriche.

Dal punto di vista strettamente tariffario, il sistema adottato per l’uso domestico residenziale conferma una struttura progressiva articolata in fasce di consumo, che riflette un’impostazione ormai consolidata nel panorama nazionale ed europeo: la tutela dei consumi essenziali da un lato e la penalizzazione dei consumi eccedenti dall’altro. La tariffa agevolata fino a 60 metri cubi annui mantiene un costo relativamente contenuto, mentre il superamento delle soglie successive comporta un incremento marcato del prezzo al metro cubo, che diventa particolarmente significativo oltre i 210 metri cubi annui. Questo meccanismo, spesso descritto nei commenti giornalistici come uno strumento di “educazione tariffaria”, risponde a una logica chiara: l’acqua è un bene pubblico, ma non è un bene illimitato, e il suo uso intensivo deve riflettere un maggiore contributo ai costi complessivi del sistema.

Accanto al costo a consumo, le tariffe 2026 confermano e rafforzano il peso delle quote fisse giornaliere per i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione. Si tratta di una componente che incide in modo strutturale sulla bolletta, indipendentemente dai volumi effettivamente consumati, e che trova giustificazione nella necessità di garantire la continuità del servizio, la manutenzione delle reti e la gestione degli impianti. È proprio su questo punto che, negli ultimi anni, una parte del dibattito pubblico e giornalistico ha concentrato l’attenzione, soprattutto nei contesti condominiali e nelle seconde case, dove la percezione di “pagare anche senza consumare” genera comprensibili tensioni tra utenti e gestori.

I servizi di fognatura e depurazione, applicati a consumo, completano il quadro tariffario e rappresentano una voce sempre più rilevante. La depurazione, in particolare, è oggetto di continui richiami da parte delle istituzioni europee e nazionali, anche in relazione alle procedure di infrazione che hanno interessato l’Italia negli anni passati. Gli investimenti in questo settore, più volte evidenziati dalla stampa economica e ambientale, sono imprescindibili per l’adeguamento degli impianti e per il rispetto degli standard ambientali, ma inevitabilmente si riflettono sulle tariffe applicate agli utenti finali.

Per le utenze commerciali, il sistema tariffario 2026 appare meno articolato in termini di fasce, ma decisamente più oneroso nei valori unitari. Questa scelta regolatoria riflette l’assunto, condiviso anche a livello nazionale, secondo cui le attività economiche presentano profili di consumo più stabili e intensivi e generano, in molti casi, un maggiore carico sul sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue. Anche in questo caso, il costo dell’acqua non è più leggibile come una semplice materia prima, ma come parte di un servizio complesso che include infrastrutture, controlli ambientali e obblighi normativi sempre più stringenti.

Sul piano più generale, le tariffe AQP 2026 non possono essere lette senza considerare il massiccio piano di investimenti che coinvolge il gestore pugliese. Negli ultimi anni, come riportato da numerose analisi giornalistiche e comunicati istituzionali, AQP è impegnata in programmi di ammodernamento delle reti, riduzione delle perdite idriche, digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio e potenziamento degli impianti di depurazione, anche grazie a finanziamenti europei e a strumenti di finanza “green”. Questo scenario spiega perché la leva tariffaria venga considerata, dal regolatore, uno strumento necessario per garantire la sostenibilità di lungo periodo del servizio.

Per famiglie e condomìni, l’impatto delle tariffe 2026 si traduce in una responsabilità gestionale sempre più marcata. La progressività delle fasce rende determinante il controllo dei consumi reali, l’individuazione tempestiva delle perdite occulte e l’adozione di sistemi di contabilizzazione puntuale. Nei contesti condominiali, dove i consumi collettivi possono facilmente spingere l’utenza nelle fasce più alte, la gestione dell’acqua diventa una vera e propria questione amministrativa e non più solo tecnica.

In conclusione, le nuove tariffe AQP 2026 rappresentano l’espressione concreta di una trasformazione strutturale del servizio idrico: da costo percepito come marginale a voce strategica del bilancio domestico e condominiale. Non si tratta soltanto di aumenti o rimodulazioni, ma di un cambiamento culturale imposto dalla scarsità della risorsa, dagli obblighi ambientali e dalla necessità di garantire infrastrutture efficienti nel lungo periodo. Comprendere queste tariffe significa, oggi più che mai, comprendere il valore economico, sociale e ambientale dell’acqua.

Cedolare secca o IRPEF: qual è la soluzione più conveniente per chi affitta un immobile?Quando si tratta di mettere un a...
24/01/2026

Cedolare secca o IRPEF: qual è la soluzione più conveniente per chi affitta un immobile?

Quando si tratta di mettere un appartamento o una casa in affitto, uno dei dubbi principali dei proprietari riguarda la scelta del regime fiscale con cui tassare i canoni di locazione. In Italia è possibile optare per due strade principali: l’imposizione ordinaria IRPEF o il regime alternativo della cedolare secca. La decisione non è banale e ha effetti concreti sul carico fiscale annuale, sugli adempimenti burocratici e sulla gestione del contratto. 

Che cosa sono IRPEF e cedolare secca

Regime ordinario IRPEF
Con il regime ordinario, il reddito da locazione viene aggiunto agli altri redditi del proprietario e tassato secondo le aliquote progressive dell’IRPEF (23%, 27%, 38%, ecc.), oltre alle addizionali regionali e comunali. Su questa base si applicano anche eventuali deduzioni o detrazioni consentite dalla legge. 

Cedolare secca
La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo introdotto per semplificare la tassazione sugli affitti abitativi. Sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali con un’imposta sostitutiva a aliquota fissa sul canone annuo percepito. Le aliquote attuali sono:
• 21% per i contratti a canone libero (es. 4+4)
• 10% per i contratti a canone concordato (es. 3+2 in Comuni ad alta tensione abitativa) 

Vantaggi principali della cedolare secca
1. Semplificazione fiscale
La cedolare semplifica la gestione perché sostituisce IRPEF, imposte di registro e bollo legate al contratto di locazione. Non è necessario registrare annualmente l’affitto in dichiarazione dei redditi separatamente né versare imposte di bollo o registro. 
2. Aliquota fissa e spesso inferiore
Le aliquote del 21% o del 10% sono quasi sempre inferiori alla tassazione che il reddito da locazione avrebbe se sommato agli altri redditi e tassato secondo gli scaglioni IRPEF, soprattutto per proprietari con redditi più alti. 
3. Prevedibilità del carico fiscale
Con la cedolare secca sai esattamente quanto pagherai all’anno senza sorprese da adeguamenti o scaglioni IRPEF crescenti. Questo facilita la pianificazione e il calcolo del rendimento netto dell’investimento immobiliare. 

Limiti e svantaggi della cedolare secca
1. Nessun aggiornamento ISTAT del canone
Optando per la cedolare secca, si deve rinunciare all’aggiornamento annuale del canone basato sull’indice ISTAT, anche se previsto nel contratto. Questo può ridurre l’incremento automatico del reddito da locazione nel tempo. 
2. Niente deduzioni o detrazioni
La cedolare secca si applica sull’intero canone annuo senza possibilità di dedurre spese o oneri relativi all’immobile (come le spese di manutenzione o interessi passivi su mutuo). Con il regime IRPEF, alcune di queste deduzioni potrebbero ridurre la base tassabile. 
3. Redditivo ai fini di altre valutazioni
Il reddito soggetto a cedolare secca può incidere integralmente in calcoli come l’ISEE, mentre nel regime ordinario la base imponibile potrebbe essere ridotta da specifiche norme. 

Quando conviene la cedolare secca

La cedolare secca risulta particolarmente vantaggiosa quando:
• il proprietario appartiene a scaglioni IRPEF medio-alti, dove l’aliquota marginale supera nettamente il 21%;
• si tratta di contratti a canone concordato, per i quali è prevista l’aliquota agevolata del 10%;
• si vuole ridurre la burocrazia e gli adempimenti fiscali legati al contratto di locazione;
• si desidera una tassazione chiara e prevedibile senza interferire con gli scaglioni IRPEF. 

Quando può essere meglio l’IRPEF

Il regime ordinario può risultare più conveniente se:
• il proprietario ha un reddito complessivo basso e si posiziona in scaglioni IRPEF favorevoli;
• esistono spese deducibili o detrazioni rilevanti collegate alla gestione dell’immobile (come costi di manutenzione o interessi passivi);
• si desidera mantenere la possibilità di aggiornare il canone in base all’inflazione. 

Conclusione: come orientarsi nella scelta

Non esiste una risposta unica valida per tutti. La scelta tra cedolare secca e regime ordinario dipende dalla situazione fiscale personale del proprietario, dal tipo di contratto e dalla strategia di investimento nel lungo periodo.

La cedolare secca è, nella maggior parte dei casi, la soluzione più semplice e fiscale conveniente per chi affitta immobili abitativi, soprattutto se il reddito complessivo del proprietario è elevato o si opta per contratti a canone concordato con aliquota al 10%. Tuttavia, se il contribuente ha redditi bassi o può beneficiare di deduzioni significative, il regime IRPEF ordinario potrebbe risultare più vantaggioso. 

🔊 Rumori dei locali e vita in condominio: cosa sapere davveroChi vive in un condominio vicino a bar, pub o locali serali...
19/01/2026

🔊 Rumori dei locali e vita in condominio: cosa sapere davvero

Chi vive in un condominio vicino a bar, pub o locali serali conosce bene il problema: musica alta, schiamazzi notturni, persone che restano in strada fino a tarda notte. Non è solo una questione di fastidio, ma di riposo, salute e qualità della vita.

Negli ultimi anni i giudici hanno chiarito un punto importante: quando i rumori diventano eccessivi e continui, il Comune può essere chiamato a rispondere, se non interviene per tutelare i cittadini. Questo perché le amministrazioni hanno il dovere di controllare il territorio e garantire la quiete pubblica.

Ma c’è un aspetto che spesso viene frainteso.

👉 Non esiste un risarcimento automatico per tutti.

Anche se il problema riguarda un intero condominio, ognuno deve agire per sé. Il giudice valuta la situazione di ogni singolo residente: quanto rumore subisce, per quanto tempo, con quali effetti sulla vita quotidiana. Non basta dire “il quartiere è rumoroso”, serve dimostrare il danno personale.

Cosa può fare allora chi vive in condominio?
• segnalare in modo corretto e documentato le situazioni di disturbo;
• coinvolgere l’amministratore per una gestione ordinata delle segnalazioni;
• valutare, se il problema persiste, un’azione individuale per la tutela dei propri diritti.

Il condominio può fare da punto di riferimento e da supporto, ma la tutela passa dal singolo. Sapere questo aiuta a evitare illusioni e a muoversi nel modo giusto.

La convivenza tra vita notturna e residenzialità è possibile solo se le regole vengono rispettate e applicate. Quando questo non accade, conoscere i propri diritti è il primo passo per difenderli.



📌 Per chi vuole approfondire
Corte di Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 14209 del 23 maggio 2023
Corte di Cassazione civile, ordinanza n. 18676 del 9 luglio 2024

Legionella in condominio: cosa cambia per l’amministratore.Negli ultimi anni la gestione degli impianti idrici condomini...
18/01/2026

Legionella in condominio: cosa cambia per l’amministratore.

Negli ultimi anni la gestione degli impianti idrici condominiali ha acquisito una nuova dimensione di responsabilità, spingendo la figura dell’amministratore ben oltre la semplice contabilità o manutenzione ordinaria delle parti comuni. Il motivo è uno: la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso la prevenzione del rischio legato alla Legionella, un batterio che può proliferare negli impianti idrici e causare gravi infezioni respiratorie. 

Il Decreto Legislativo n. 18 del 2023, recependo la Direttiva UE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano, ha introdotto nel nostro ordinamento obblighi specifici in tema di gestione e controllo della qualità dell’acqua all’interno degli edifici residenziali. In quest’ottica, l’amministratore di condominio si trova oggi ad essere il gestore della distribuzione idrica interna, con responsabilità precise fino ai punti di uso finale dei rubinetti dei condomini. 

Secondo l’impianto normativo attuale:
• l’amministratore deve garantire che l’acqua erogata sia conforme ai parametri di salubrità previsti dalla legge, nonché valutare e gestire il rischio Legionella attraverso una corretta manutenzione degli impianti; 
• è tenuto a predisporre e aggiornare una valutazione del rischio specifica, integrata nei piani di sicurezza degli impianti idrici del condominio; 
• deve adottare controlli di natura preventiva e correttiva, collaborando, se necessario, con tecnici qualificati e con le autorità sanitarie locali. 

Le Linee Guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, elaborate dalla Conferenza Stato-Regioni, costituiscono il riferimento operativo per la gestione del rischio. Esse indicano come fondamentale la redazione di un Documento di Valutazione del Rischio Legionella (DVRL), che mappi l’impianto e identifichi i punti critici potenzialmente favorevoli alla proliferazione batterica. 

Il ruolo dell’amministratore, quindi, non si esaurisce in un mero elenco di verifiche tecniche: questi deve pianificare e coordinare gli interventi che minimizzano il rischio per la salute dei condomini. È un compito che richiede competenze tecniche, coordinamento con professionisti esterni e un approccio proattivo, anziché reattivo. 

In assenza di una corretta gestione, le conseguenze non sono solo di natura tecnica. La legge prevede l’obbligo di documentazione e di adeguata manutenzione; la mancata osservanza può esporre l’amministratore a contestazioni amministrative o civili, soprattutto qualora si verifichino eventi dannosi imputabili a negligenza nella prevenzione. 

In sintesi, la prevenzione del rischio Legionella nei condomìni è oggi una voce strutturale nella gestione degli impianti idrici. Per l’amministratore significa adottare una visione integrata, che va dalla verifica tecnica alla tutela concreta della salute dei residenti, meno visibile ma certamente non meno rilevante di altri adempimenti di condominio.

Se il figlio vive nell’appartamento del genitore defunto: deve pagare il condominio?Una delle questioni più frequenti ch...
18/01/2026

Se il figlio vive nell’appartamento del genitore defunto: deve pagare il condominio?

Una delle questioni più frequenti che emergono nella prassi condominiale riguarda il rapporto tra successione ereditaria e obbligo al pagamento delle spese condominiali: in particolare quando il figlio continua a vivere nell’unità immobiliare appartenuta al genitore deceduto.

Dal punto di vista giuridico, non è sufficiente la semplice residenza o possesso dell’alloggio per configurare a carico del figlio l’obbligo di contribuzione. L’elemento decisivo è l’assunzione della qualità di erede. Infatti, la successione ereditaria non opera automaticamente al momento del decesso: i chiamati all’eredità diventano titolari dell’immobile e subentrano nei diritti e nei doveri del de cuius solo quando accettano l’eredità, sia in forma espressa (atto notarile) sia in forma tacita (comportamenti che implicano la volontà di accettare l’eredità e non compatibili con la rinuncia) .

In termini pratici, ciò significa che:
• fino a quando non è chiara l’accettazione dell’eredità da parte del figlio, non sussiste automaticamente l’obbligo di pagare le spese condominiali nei suoi confronti;
• la semplice permanenza nell’immobile, la voltura catastale o altri atti patrimoniali significativi possono integrare un’accettazione tacita dell’eredità e quindi far sorgere l’obbligo di contribuzione .

Dal momento in cui l’eredità viene accettata, gli eredi – incluso il figlio – subentrano nei rapporti attivi e passivi relativi all’immobile, comprese le spese condominiali. Questo vale tanto per gli oneri maturati dopo l’accettazione quanto per quelli pregressi legati alla proprietà dell’unità immobiliare, salvo diversamente disposto o rinuncia dell’eredità stessa .

È fondamentale per l’amministratore e per il condominio verificare la situazione anagrafica e successoria: l’accettazione dell’eredità può essere desunta da comportamenti concreti che dimostrano la volontà univoca di subentrare nei diritti e negli oneri del defunto.

In sostanza, la responsabilità condominiale non scatta automaticamente per il semplice fatto di abitare nell’alloggio del genitore deceduto, ma si attiva nel momento in cui viene accettata l’eredità. Fino ad allora, l’amministratore deve procedere con cautela, distinguendo tra semplice possesso e qualità di erede, e agire di conseguenza.

Auto ferme nel cortile: dove finisce l’uso e inizia l’occupazioneUno dei temi che più spesso emergono nella gestione quo...
18/01/2026

Auto ferme nel cortile: dove finisce l’uso e inizia l’occupazione

Uno dei temi che più spesso emergono nella gestione quotidiana dei condomìni riguarda l’utilizzo del cortile comune, in particolare quando al suo interno vengono lasciati veicoli inutilizzati per lunghi periodi. La domanda che ricorre è sempre la stessa: è consentito tenere un’auto ferma nel cortile, magari perché sottoposta a fermo amministrativo?

La risposta va cercata nei principi che regolano l’uso delle parti comuni. Il cortile è un bene condiviso e può essere utilizzato da ciascun condomino solo nel rispetto della sua destinazione e del diritto degli altri a goderne in egual misura. La sosta occasionale rientra nell’uso normale; la permanenza prolungata di un veicolo, invece, altera la funzione dell’area e finisce per sottrarre spazio alla collettività.

Il fermo amministrativo del mezzo non cambia questo quadro. Si tratta di un vincolo che incide sulla circolazione del veicolo, ma non attribuisce alcun diritto a occupare stabilmente uno spazio condominiale. In sostanza, una difficoltà individuale non può tradursi in un disagio permanente per tutti gli altri condomini.

Dal punto di vista pratico, situazioni di questo tipo possono generare ulteriori problemi: ostacoli alla manovra, rischio per la sicurezza, degrado visivo e, non da ultimo, profili di responsabilità per il condominio. È per questo che l’amministratore è chiamato a intervenire, con equilibrio ma con fermezza, per ripristinare il corretto utilizzo delle parti comuni.

Il percorso è generalmente graduale: richiamo al rispetto delle regole, invito alla rimozione del veicolo e, in caso di mancata collaborazione, attivazione delle procedure necessarie per tutelare l’interesse comune.

La gestione condominiale, spesso, si gioca su questi aspetti apparentemente marginali. In realtà, sono proprio le piccole regole quotidiane a fare la differenza tra un condominio ordinato e uno destinato al conflitto.

Con la Legge n. 182/2025, nota come Decreto Semplificazioni, il legislatore interviene su uno dei nodi più delicati e sp...
14/01/2026

Con la Legge n. 182/2025, nota come Decreto Semplificazioni, il legislatore interviene su uno dei nodi più delicati e spesso sottovalutati in materia successoria: la trascrizione dell’accettazione dell’eredità nei Registri Immobiliari, con particolare riferimento all’accettazione tacita. Per anni, nella pratica professionale, ci siamo confrontati con situazioni in cui l’erede aveva già assunto il possesso dei beni, li aveva amministrati o addirittura trasferiti, ma senza una formale trascrizione dell’accettazione, con il risultato di bloccare vendite, mutui, regolarizzazioni patrimoniali e operazioni immobiliari anche a distanza di decenni dalla successione. La riforma mira a superare queste rigidità, consentendo la trascrizione dell’accettazione anche sulla base di dichiarazioni rese in forma idonea, purché formalmente valide e responsabilmente assunte, ristabilendo così la continuità delle trascrizioni e la certezza dei traffici giuridici. Si tratta di un passaggio importante, che favorisce la circolazione degli immobili provenienti da successione e riduce il contenzioso latente generato da situazioni irrisolte. Attenzione però: la semplificazione procedurale non incide sui presupposti sostanziali dell’accettazione ereditaria né elimina la necessità di un’analisi accurata del singolo caso. Ogni successione ha una propria storia, spesso complessa, e richiede una valutazione tecnica che tenga conto di profili civilistici, fiscali e patrimoniali. In questo equilibrio tra semplificazione e rigore giuridico si gioca la vera efficacia della riforma, che rappresenta un’opportunità concreta solo se gestita con competenza e visione di lungo periodo.

📌 Voltura Catastale Web: la nuova frontiera digitale dell’Agenzia delle EntrateDa 12 gennaio 2026 parte ufficialmente il...
11/01/2026

📌 Voltura Catastale Web: la nuova frontiera digitale dell’Agenzia delle Entrate

Da 12 gennaio 2026 parte ufficialmente il nuovo servizio Voltura Catastale Web, che permette di compilare e presentare le domande di voltura catastale interamente online, senza dover scaricare software o recarsi in ufficio. 

🔎 Cos’è la voltura catastale
La voltura catastale è l’aggiornamento dell’intestazione di un immobile o terreno nel Catasto: serve quando cambia il soggetto titolare di un diritto reale (proprietà, usufrutto, diritto di abitazione ecc.). È un adempimento dovuto dall’Agenzia delle Entrate per allineare gli archivi catastali dopo eventi come compravendite, successioni, donazioni o altri trasferimenti. 

📲 Cosa cambia con “Voltura Catastale Web”
Con il provvedimento n. 153452 dell’Agenzia delle Entrate del 27 marzo 2025 è stato introdotto questo nuovo servizio digitale, che gradualmente sostituirà il vecchio software “Voltura 2.0 – Telematica”. La procedura guida l’utente passo dopo passo nella compilazione della domanda, nel caricamento dei documenti e nella trasmissione telematica. 

💡 Vantaggi principali
• Tutto 100% online: accesso tramite SPID, CIE, CNS o credenziali Entratel/Fisconline direttamente dall’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. 
• Compilazione guidata: il sistema controlla automaticamente i dati inseriti e verifica la coerenza con le banche dati catastali. 
• Pagamenti digitali: versamento di tributi e bolli tramite PagoPA senza uscire da casa. 
• Ricevute e protocolli immediati: al termine della trasmissione si ottiene la conferma dell’accettazione e del pagamento. 

👤 Chi può usarlo
Possono presentare la domanda:
• il proprietario o soggetto obbligato con le proprie credenziali;
• un delegato (professionista, CAF, consulente) previa autorizzazione;
• i notai e altri intermediari abilitati nei casi previsti. 

📌 Cosa resta invariato
Il servizio non sostituisce l’atto giuridico che determina il trasferimento (come il rogito notarile o la dichiarazione di successione). La voltura resta l’adempimento formale che comunica all’Agenzia delle Entrate l’effettiva variazione del titolare catastale.

🏘️ “Piano Casa 2026: affitti agevolati e politiche abitative in Legge di Bilancio — cosa cambia davvero”La Legge di Bila...
03/01/2026

🏘️ “Piano Casa 2026: affitti agevolati e politiche abitative in Legge di Bilancio — cosa cambia davvero”

La Legge di Bilancio 2026, ora in corso di approvazione parlamentare, include un capitolo significativo dedicato alle politiche per la casa e agli affitti agevolati, inserito nel cosiddetto Piano Casa. Questa parte della manovra non è un semplice slogan elettorale, ma una risposta concreta alla crisi abitativa che l’Italia sta vivendo da anni, con canoni in crescita e difficoltà di accesso per giovani, famiglie e categorie svantaggiate. 

L’idea alla base del Piano è chiara: sostenere soluzioni abitative accessibili attraverso incentivi e strumenti nuovi, capaci di favorire sia l’offerta di affitti a canone calmierato, sia la costruzione o la rigenerazione di alloggi da destinare a fasce di popolazione con bisogno abitativo. In questa prospettiva si stanno delineando programmi di edilizia sociale che prevedono la locazione a canone agevolato di unità immobiliari, anche in vista di successive possibilità di acquisto o in connessione con contratti di permuta per specifiche categorie, come giovani coppie o persone anziane. 

Le risorse stanziate per dare concretezza a queste misure, pur ridotte rispetto alle prime ipotesi, rappresentano comunque un impegno economico tangibile nel contesto della manovra: circa 100 milioni per il 2026, con ulteriori fondi programmati anche per il 2027. Questo indica la volontà del legislatore di strutturare un intervento che vada oltre la mera elargizione di bonus, puntando sulla governance dei mercati abitativi e sulla sostenibilità del contesto sociale. 

Un elemento importante da sottolineare è l’attenzione rivolta non solo alle giovani coppie o alle fasce vulnerabili, ma anche alla realtà degli immobili attualmente sotto-utilizzati o vuoti che possono entrare nel circuito degli affitti agevolati attraverso strumenti contrattuali e fiscali ad hoc. L’obiettivo è duplice: aumentare l’offerta abitativa disponibile a costi sostenibili e, allo stesso tempo, valorizzare il patrimonio immobiliare esistente. 

È in questo quadro che devono essere lette le proposte per programmi di affitti a canone calmierato legati alla futura alienazione dell’immobile, che costituiscono una novità nel linguaggio della politica abitativa italiana. Si tratta di strumenti che, se ben regolati, possono offrire soluzioni efficaci per chi, pur lavorando regolarmente, fatica a entrare nel mercato delle locazioni a lungo termine. 

È però cruciale osservare che il percorso del Piano Casa non è ancora concluso: la sua definizione definitiva dipenderà dall’esame parlamentare del testo di bilancio e dalle scelte di copertura finanziaria e attuativa che verranno calibrate nell’iter legislativo. Su questo fronte sarà importante seguire l’azione dei rappresentanti territoriali e delle associazioni di categoria, per assicurare che la misura non resti solo un’intenzione normativa ma si traduca in strumenti operativi reali e sostenibili. 

In sintesi, il Piano Casa 2026 propone una visione più articolata e matura delle politiche abitative: non un mero incentivo fiscale, ma un insieme di strumenti – affitti agevolati, programmi di edilizia sociale, locazioni progressive – che, se ben calibrati, possono dare una risposta strutturale alle difficoltà di accesso alla casa che caratterizzano molte fasce della popolazione italiana.

📌 Quando il vicino fuma sul balcone e l’odore entra in casa: diritti, limiti e tutela per i condomini.La convivenza in c...
02/01/2026

📌 Quando il vicino fuma sul balcone e l’odore entra in casa: diritti, limiti e tutela per i condomini.

La convivenza in condominio pone quotidianamente questioni di rispetto reciproco e di equilibrio tra diritti individuali e diritto alla salute. Una delle controversie più frequenti riguarda il fumo di sigaretta sul balcone del vicino che entra negli spazi abitativi altrui: una situazione che non va sottovalutata e che merita una lettura chiara e giuridicamente fondata.

In linea generale non esiste un divieto assoluto di fumare nei balconi o nelle abitazioni private: il proprietario di un appartamento può normalmente fumare nel proprio spazio esterno o interno. Tuttavia, il principio fondamentale del diritto civile è che il tuo diritto finisce dove inizia quello altrui, e la legge tutela chi subisce immissioni che superano la normale tollerabilità. 

La norma di riferimento è l’articolo 844 del Codice Civile, che disciplina le immissioni provenienti dal fondo del vicino (fumo, odori, calore, rumori):

“Il proprietario non può impedire le immissioni … se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.” 

Significa che solo se l’introduzione di fumo passivo è continua, persistente e oggettivamente insopportabile, tanto da impedire l’uso ordinario degli ambienti o arrecare un danno alla salute, può essere considerata illegittima e meritevole di tutela giudiziaria o amministrativa. 

È importante ricordare che:
• La legge Sirchia (Legge n. 3/2003) vieta il fumo negli spazi chiusi aperti al pubblico e negli spazi comuni del condominio (scale, androni, ascensori). In questi ambiti l’amministratore è tenuto ad applicare la normativa e vigilare sulla corretta informazione e segnaletica. 
• Nel caso di spazi privati come il balcone, la disciplina ordinaria delle immissioni civili si applica solo se il fumo supera quella soglia di normale tollerabilità. 

Da un punto di vista pratico, per chi subisce immissioni di fumo nei propri ambienti abitativi le strade operative possono essere diverse:
• Tentare un dialogo con il vicino, evidenziando l’impatto sulla qualità della vita e cercando soluzioni condivise.
• Verificare il regolamento condominiale: se prevede limiti specifici al fumo negli spazi privati o comuni, può configurarsi una violazione delle regole approvate dall’assemblea. 
• Documentare la situazione, anche con foto o registrazioni di orari e frequenza, per valutare una possibile tutela giuridica.
• Rivolgersi alle forze dell’ordine o a un legale se il fenomeno è grave e continuativo, integrando gli estremi di disturbo o di lesione del diritto alla salute. 

In sintesi: non sempre è possibile vietare al vicino di fumare sul proprio balcone, ma il fumo che supera la normale tollerabilità e interferisce concretamente con il tuo diritto di vivere in un ambiente salubre può essere oggetto di tutela. Conoscere la normativa e agire con cognizione di causa è il primo passo per trasformare un problema di convivenza in una soluzione equilibrata e giuridicamente fondata.

Indirizzo

Abate Bruni N. 92
Bisceglie

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Martedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Mercoledì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00
Venerdì 09:00 - 12:00
16:00 - 19:00

Telefono

0802375196

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