25/02/2026
Con riferimento alle attività di osteopata, chiropratico e chinesiologo, al contrario,
non essendo queste ultime configurabile quali prestazioni sanitarie e non essendo
ammesse tra le spese detraibili eventualmente documentabili attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, dovrà essere emessa la fattura elettronica.
Con riguardo alle prestazioni rese in qualità di massaggiatore capo bagnino
degli stabilimenti idroterapici (massoterapista), si rappresenta che l'articolo 99 del
R.D. n. 1265, comma 2, cui rinvia la citata disposizione di cui all'articolo 10,
comma 1, n. 18), dispone che «E' anche soggetto a vigilanza l'esercizio delle arti
ausiliarie delle professioni sanitarie. S'intendono designate con tale espressione le arti dell'odontotecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori».
Al riguardo, nel menzionato parere, il Ministero della salute ha evidenziato «come
la suddetta figura sia attualmente collocata tra le arti ausiliarie delle professioni
sanitarie, di cui al R.D. n. 1334 del 31 maggio 1928. Non si tratta quindi di un
professionista sanitario, ma di un operatore sanitario che non possiede autonomia
professionale, dovendo il medesimo operare sotto la supervisione di un professionista
sanitario».