10/11/2014
Il TAR del Piemonte si pronuncia sul ricorso di FENASCOP, ANFFAS Piemonte onlus e CEAPI:
Sentenza TAR Piemonte (N. 1551/14)
La Sentenza depositata in data 10.10.2014 dal TAR Piemonte - II Sezione - N. 1551/14 su ricorso di FENASCOP, nonché ANFFAS Piemonte onlus e CEAPI, tutte patrocinate dall'Avv. Emilio Robotti del Foro di Genova, ha annullato la DGR Piemonte N. 66/2011 che aveva sterilizzato tutti gli aumenti delle rette socio sanitarie per le strutture accreditate e contrattate già disposti con precedenti deliberazioni regionali e tutti gli adeguamenti automatici delle suddette tariffe comunque previsti.
La decisione è da segnalare e di particolare importanza perché, a prescindere dalle conseguenze positive per le strutture accreditate in termini di possibilità di recupero degli aumenti illegittimamente "congelati" dalla Regione Piemonte, ribadisce (in linea con la giurisprudenza recente, anche dello stesso TAR Piemontese) importanti principi in materia di determinazione delle rette da parte della Pubblica Amministrazione, di legittimo affidamento delle strutture accreditate e contrattate, nonché in materia di correlazione tra il diritto alla salute e appunto le tariffe stesse e di loro criteri di determinazione e di necessaria partecipazione al relativo procedimento da parte degli erogatori accreditati.
LA GIURISPRUDENZA
Sanità Sole 24 Ore del 28/10/2014 - Pag. 19
TAR PIEMONTE/ Accolto il ricorso di Fenascop, Ceapi e Anfas contro una delibera del 2011
Tariffe e tetti mai «arbitrari»
La discrezionalità delle Regioni non è assoluta - Erogatori da tutelare
La Regione non può, con atto d?imperio, sterilizzare le tariffe degli erogatori senza adeguata motivazione e senza avere valutato gli effettivi costi di mercato necessari per l?organizzazione dei servizi. Le tariffe costituiscono espressione del potere pubblicistico di regolamentazione di un determinato settore economico e, nella loro adozione, l?autorità competente non deve tener conto della sola legge della domanda e dell?offerta, ma deve effettuare una valutazione complessiva modulata anche sul beneficio dell?utenza. Nel particolare ambito delle tariffe relative alle prestazioni sanitarie, per la loro determinazione deve tenersi conto sia della necessità di remunerare adeguatamente il soggetto erogatore, sia dell?esigenza di contenimento della spesa pubblica, avendo presente l?obiettivo finale di consentire l?accesso diffuso alle prestazioni sanitarie ritenute essenziali.
È vero che la politica programmatoria sui limiti di spesa sanitaria o socio-sanitaria garantisce agli enti un ampio potere discrezionale, ma a patto che vengano bilanciati interessi diversi: non solo l?interesse pubblico al contenimento della spesa e il diritto degli assistiti alla fruizione di prestazioni sanitarie adeguate (art. 32 Cost.), ma anche le legittime aspettative degli operatori privati i quali ispirano le loro condotte a una logica imprenditoriale, nell?ambito della loro libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Con questa motivazione, il Tar Piemonte, con sentenza n. 1551/2014, ha accolto il ricorso proposto da Fenascop, Ceapi e Anfas contro la delibera n. 66/3253 del 30 dicembre 2011 con la quale la Regione sospese, per gli anni 2012 e 2013, per le tipologie di prestazioni dell?area socio-sanitaria residenziali e semiresidenziali di cui all?allegato 1-C del Dpcm 29 novembre 2001, l?applicazione di tutte le norme regionali che prevedono un adeguamento delle tariffe al tasso di inflazione programmata o comunque altri adeguamenti automatici, prescrivendo anche che le aziende sanitarie non potessero riconoscere, per i due anni considerati, tariffe superiori a quelle corrisposte alla data del 31 dicembre 2011.
Il tribunale è così tornato a ribadire (si veda anche la sentenza n. 201/2014) che la fissazione di un tetto di spesa che si preoccupi solo di qualcuno degli interessi predetti, trascurando gli altri, non potrebbe per ciò solo essere considerata legittima, in quanto carente ab origine del necessario bilanciamento descritto, con conseguente dovere di rispettare l?equilibrio economico dei fornitori.
Il meccanismo vincolante di aggiornamento risponde allo scopo di sottrarre il sistema tariffario alla discrezionalità illimitata delle amministrazioni regionali, che finirebbe per recare un grave pregiudizio anche agli utenti stessi, dal momento che gli erogatori non potrebbero mantenere costi gestionali non remunerativi e non corrispondenti ai costi di mercato. La decisione d?imperio, in difetto di istruttoria, costituisce una violazione del legittimo affidamento delle strutture sanitarie le quali avevano programmato i propri bilanci e, di conseguenza, un eccesso di potere da parte della pubblica amministrazione.