09/10/2017
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il tanto atteso D.Lgs. 15 Settembre 2017 n. 145 “Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento
Il decreto si applica ai prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alla collettività, che devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento.
La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento. L'indicazione può essere omessa nel caso in cui:
• la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento, coincida con la sede già indicata in etichetta;
• il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.
Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purchè quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.
ATTENZIONE:
Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011,
- legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione Europea o in Turchia
o
- fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), in pratica: Norvegia, Liechtenstein e Islanda.
La Svizzera non ha aderito a questi accordi e pertanto i prodotti fabbricati in questo Paese sono soggetti al presente decreto.
Per quanto riguarda i prodotti destinati all’esportazione, il decreto non specifica nulla, fonti ministeriali pare che confermino l’interpretazione, già vigente con il Decreto 109/92, di non assoggettabilità alla nuova norma. Si è in attesa di un chiarimento che probabilmente sarà contenuto in una prossima circolare esplicativa.