L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti nasce ad Enna nel 1959 come sottosezione di Messina e tale rimane fino al 1966; dal 1967 diventa Sezione Provinciale. Quest’ultima, con propria delibera Consiliare n. 19, dell' 08/05/2007, acquisisce autonomia amministrativa e giuridica e viene iscritta, a decorrere dal 15/05/2007, nel Registro delle Onlus della Direzione Regionale delle Entrate, al n. 49967. Scopi fondamentali dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS:
- Scopo dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti-ONLUS, che opera senza fini di lucro per l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, è l'integrazione dei ciechi e degli ipovedenti nella società.
- L’Unione promuove ed attua, anche mediante la creazione di apposite strutture operative, ogni iniziativa a favore dei ciechi e degli ipovedenti, in base a specifiche convenzioni con le pubbliche amministrazioni competenti o, relativamente a tipologie d’interventi non realizzate da queste, previa comunicazione alle medesime. In particolare:
- favorisce la piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei ciechi e degli ipovedenti, la loro equiparazione sociale e l'integrazione in ogni ambito della vita civile, promuovendo allo scopo specifici interventi;
- promuove ed attua iniziative per la prevenzione della cecità, per il recupero visivo, per la riabilitazione funzionale e sociale dei ciechi e degli ipovedenti;
- promuove ed attua iniziative per l’istruzione dei ciechi e degli ipovedenti e per la loro formazione culturale e professionale;
- promuove la piena attuazione del diritto al lavoro per i ciechi e per gli ipovedenti, favorendone il collocamento lavorativo e l’attività professionale in forme individuali e cooperative;
- attua iniziative assistenziali rispondenti alle necessità dei ciechi e degli ipovedenti, con particolare attenzione ai pluriminorati e agli anziani;
- opera nel campo tiflologico e tiflotecnico per garantire la disponibilità di sempre più avanzati strumenti;
- promuove ed attua le attività sportive volte allo sviluppo psicofisico dei non vedenti e degli ipovedenti, anche in collaborazione con altri organismi”;
- favorisce la costituzione e lo sviluppo di cooperative sociali, aderendovi in qualità di socio con propri finanziamenti.
È fatto divieto, secondo quanto previsto dall’art. 10, comma 5, del D. L.vo 460/97, di svolgere attività diverse da quelle di cui ai commi precedenti, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.