Introdacqua - Agorà

Introdacqua - Agorà Informazioni fiscali e non rivolte alla comunità

Sospese cartelle ASL1
06/02/2026

Sospese cartelle ASL1

La Asl 1 Avezzano-Sulmona-L'Aquila ha annunciato la sospensione delle procedure di riscossione relative al periodo 2014-2021 per le sanzioni legate alle presunte mancate disdette sanitarie. (ANSA)

ARERA, A TUTELA DEI CONSUMATORI. NUOVE REGOLE PER I RECLAMI DI LUCE E GASCon la deliberazione 399/2025/R/com, l’Arera (A...
05/02/2026

ARERA, A TUTELA DEI CONSUMATORI. NUOVE REGOLE PER I RECLAMI DI LUCE E GAS

Con la deliberazione 399/2025/R/com, l’Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) ha fissato nuove regole a partire dallo scorso 1° gennaio sui reclami e sui servizi di assistenza.
Le finalità principali della riforma sono:
garantire tempi certi per la risposta ai reclami
introdurre indennizzi automatici in caso di ritardi o risposte inadeguate
rafforzare le tutele per i clienti vulnerabili

La parte forse di maggiore interesse della riforma riguarda la gestione dei reclami scritti sulle bollette e le rettifiche di fatturazione.
Dal primo gennaio 2026, infatti, i fornitori devono rispettare termini precisi e vincolanti.
In particolare:
60 giorni per correggere una bolletta errata;
30 giorni solari per rispondere ai reclami scritti del cliente;
15 giorni per risolvere i casi di doppia fatturazione.
In caso di mancato rispetto dei tempi, gli indennizzi sono automatici e, conseguentemente, l'utente non è più tenuto a presentare apposita domanda.
In sostanza: se il fornitore non rispetta i termini previsti, scatta un rimborso economico come immediata e diretta conseguenza. Nel dettaglio, il rimborso viene riconosciuto o come sconto nella prima bolletta utile, oppure come credito a favore del cliente.
Gli indennizzi scattano in caso di:
risposta oltre i tempi stabiliti
risposta non conforme o non risolutiva
mancato rispetto degli obblighi sui canali di contatto
ritardi nella gestione delle richieste del cliente

Gli importi degli indennizzi sono i seguenti :
30 euro di indennizzo base;
60 euro se il ritardo supera il doppio dello standard;
90 euro se il ritardo supera i 90 giorni.

Ulteriore novità, dal primo luglio 2026, i fornitori dovranno mettere a disposizione una funzione che consenta di inviare reclami online senza registrazione, con rilascio immediato di una ricevuta che attesti sia la data di invio che il codice pratica.

Ricapitolando, se l'utente riceve una bolletta di luce o gas errata, può presentare un reclamo scritto al fornitore dell'energia. Per farlo, deve utilizzare il modulo reclami online, l'area clienti, la PEC o una raccomandata, indicando l'intestatario dell'utenza, il codice POD (luce) o PDR (gas), il numero della bolletta contestata e la ragione del reclamo.
Se il reclamo non viene risolto o la risposta non è soddisfacente, il cliente può rivolgersi al gratuito Servizio Conciliazione Arera, con procedura integralmente online e la presenza di un conciliatore con il ruolo di aiutare le parti a trovare un accordo. In particolare, può farlo dopo aver inviato un reclamo scritto al fornitore se non arriva risposta entro 30 giorni, oppure se la risposta è negativa o incompleta. Qualora la conciliazione si risolva positivamente, l'accordo che ne emerge è vincolante. In caso contrario, restano aperte le azioni legali successive all'infruttuoso tentativo di mediare tra le richieste delle parti.

Maggiori tutele per i clienti vulnerabili
Una parte della riforma riguarda coloro che si trovano in condizioni economiche o personali che richiedono un’attenzione particolare. Per queste persone, i fornitori devono garantire canali preferenziali, tempi più rapidi e modalità di comunicazione più semplici.
Le categorie considerate vulnerabili includono:
persone con disagio economico
persone con disagio fisico
over 75
utenti che vivono in zone isolate o con difficoltà di accesso ai servizi digitali

In conclusione ci saranno tempi certi, rimborsi automatici e un rapporto più rapido tra cliente e fornitore.

CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICACHI DEVE  PROVARE IL VANTAGGIO DIRETTO ED  IMMEDIATOA seguito della revoca della sospe...
04/02/2026

CONTRIBUTI AI CONSORZI DI BONIFICA
CHI DEVE PROVARE IL VANTAGGIO DIRETTO ED IMMEDIATO

A seguito della revoca della sospensione della riscossione, a breve, il Consorzio di Bonifica Interno Bacino Aterno, Sagittario provvederà all’invio delle richieste di pagamento del contributo per gli anni 2024 e 2025. Fino a qualche anno fa, in presenza dell’adozione del «piano di classifica» vi era una presunzione di sussistenza di un vantaggio concreto per gli immobili in questione, superabile dal contribuente mediante prova contraria.
Con l’entrata in vigore della legge n. 130/2022, che ha aggiunto il comma 5-bis all’art. 7 del d.lgs. n. 546/1992, in materia di onere probatorio le cose sono cambiate.
La presunzione di vantaggiosità dell’attività svolta dal consorzio non è più applicabile e, di conseguenza, l’onere probatorio grava sempre sul consorzio, a prescindere dalla presenza o meno del «piano di classifica» e dell’insistenza dell’immobile nel «perimetro di contribuenza».

Ciò sta a significare che è sempre onere del consorzio fornire l’effettiva dimostrazione circa la sussistenza dei presupposti per l’esigibilità dei contributi di bonifica.
Sula questione c’è un’ interessante sentenza della Cortedi Giustizia di secondo grado del Lazio, la n. 243 del 9.1.2024.
I giudici laziali, infatti, si sono così testualmente espressi: “In materia di onere probatorio, prima dell’entrata in vigore della legge n. 130/2022, la giurisprudenza di legittimità riteneva che, in presenza di un «piano di classifica» e dell’inclusione dell’immobile nel piano di contribuenza, il presupposto impositivo si considerava presunto, gravando sul contribuente l’onere di fornire la prova dell’illegittimità dell’imposizione consortile.

Il problema è valutare, in considerazione dell’importo del tributo richiesto, la convenienza del ricorso alla Corte di Giustizia, che solo di contributo unificato tributario ha un costo di € 30,00
Ciò che si potrebbe fare, per chi ha già avuto la richiesta di pagamento per il 2024, è chiedere formalmente al Consorzio quale sia il vantaggio diretto ed immediato per il fabbricato tassato

RITORNA E RADDOPPIA LA TASSA SULLE GRONDAIESi chiede il pagamento entro il 31 marzo del 2025 e 2026Sul sito del CONSORZI...
02/02/2026

RITORNA E RADDOPPIA LA TASSA SULLE GRONDAIE
Si chiede il pagamento entro il 31 marzo del 2025 e 2026

Sul sito del CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO Bacino Aterno e Sagittario sono state recentemente pubblicate tre delibere del Consiglio di Amministrazione di particolare interesse, tenuto conto, in particolare per la n.2, del clamore e delle proteste suscitate la scorsa estate .
Si tratta delle delibere n.1, 2 e 3 del 16 gennaio 2026.
La prima, finalmente, sopprime dal 2026 il contributo fisso di € 10,00 pro capite per la gestione del catasto consortile che era stata istituito nel 2012
La seconda riguarda la più conosciuta tassa sulle grondaie
La terza dispone l’incremento dei canoni annuali per l’esercizio 2026.

In relazione alla tassa sulle grondaie si premette che con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 21/05/2025 il Consorzio aveva disposto la sospensione dei termini di pagamento degli avvisi di riscossione del contributo per le attività di “gestione delle infrastrutture idrauliche, bonifica e di tutela del territorio” (conosciuta come la tassa sulle grondaie), riservandosi ogni decisione all’esito delle valutazioni del tavolo tecnico-istituzionale e disponendo, nelle more, la sospensione delle procedure di riscossione coattiva per gli avvisi interessati.
Prendendo atto che la Regione Abruzzo non ha dato seguito all’istituzione del tavolo tecnico interistituzionale richiesto, né ha formulato proposte alternative nel periodo di sospensione, il Consorzio ha disposto la revoca della sospensione dei termini di pagamento degli avvisi, riattivando in tal modo la riscossione del contributo nei confronti dei consorziati proprietari di soli immobili urbani e ha fissato il termine per il pagamento al 31 marzo 2026.
Per l’anno 2025, il recupero delle somme avverrà mediante invito al pagamento spontaneo, prevedendo in particolare:

a. l’emissione di un’unica richiesta di versamento che cumula gli importi dovuti per gli anni 2025 e 2026;
b. assenza di interessi moratori e di ulteriori oneri o sanzioni aggiuntive a carico del contribuente;
c. termine di pagamento della richiesta cumulativa fissato al 31 marzo 2026.
Sul link che segue è possibile prendere visione delle delibere e comprendere anche l’entità dell’incremento del contributo

https://www.cbaternosagittario.it/index.php/component/content/article/110-deliberazioni-del-consiglio-di-amministrazione-2026/206-deliberazioni-del-consiglio-di-amministrazione?Itemid=101

La nuova definizione agevolata delle entrate locali.Nota IFEL e schema di regolamentoIl 27 gennaio l’IFEL ha pubblicato ...
30/01/2026

La nuova definizione agevolata delle entrate locali.

Nota IFEL e schema di regolamento

Il 27 gennaio l’IFEL ha pubblicato una nota di approfondimento
che affronta i temi salienti della nuova definizione agevolata delle entrate comunali e schema di regolamento suddiviso in cinque blocchi, autonomamente mutuabili ed adattabili in base alle esigenze di ciascun ente.
Di seguito la parte riferita al Regolamento comunale . Contenuti e termini di efficacia.
Nel link che segue è possibile consultare l’intera Nota e gli schemi di Regolamento

https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/6392_9c16bd6cf35fc3930d2070085074af48

Anche Comuni e Regioni posso disporre la rottamazione delle cartelle
26/01/2026

Anche Comuni e Regioni posso disporre la rottamazione delle cartelle

Il ministro dell’Economia invita gli enti locali a usare la rottamazione quinquies: perché per i Comuni è più comodo non esigere i crediti

26/01/2026

Legge 104, ecco come funzionano i permessi per l'assistenza congiunta dei familiari dipendenti pubblici: novità ARAN

“SEND” QUESTA SCONOSCIUTACOME UNA MULTA DA € 34,00 POSSA AUMENTARE AD € 68,00Il CASO:IL 21 gennaio 2026 il postino recap...
22/01/2026

“SEND” QUESTA SCONOSCIUTA

COME UNA MULTA DA € 34,00 POSSA AUMENTARE AD € 68,00

Il CASO:

IL 21 gennaio 2026 il postino recapita una raccomandata che contiene un verbale di contestazione e violazione del codice della strada.
Si tratta del superamento del limite di velocità; rilevato 57,00 Km/h su una strada con il limite di 50 km/h
Il verbale riporta nelle modalità di estinzione:
entro cinque giorni € 34,00
decorsi cinque giorni ed entro 60 giorni € 46,60
dal 91-esimo giorno € 91,10

Il giorno successivo all’arrivo della raccomandata l’interessato si reca alle Poste per pagare con il bollettino di € 34,00 ma, sorpresa, l’importo da versare risulta essere € 68,00

Come è possibile?
Ecco che entra in ballo SEND, questa sconosciuta.
Le notifiche dei verbali e altri atti amministrativi tramite la piattaforma SEND (Servizio Notifiche Digitali) non sono semplici “messaggi informali”, ma comunicazioni con valore legale che producono effetti giuridici ai fini di termini e obblighi, come succedeva con la raccomandata A/R e la PEC tradizionale.

SEND è la piattaforma introdotta per digitalizzare e semplificare proprio queste notifiche, basata sulla normativa del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 26) e successive modifiche, e gestita da PagoPA S.p.A. insieme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Registrarsi non è un obbligo per i cittadini e per le le pubbliche amministrazioni è una facoltà. La normativa italiana consente alle amministrazioni pubbliche di utilizzare la piattaforma SEND come canale ufficiale con valore legale per notificare verbali, multe, avvisi di accertamento, rimborso, ecc.

Nel fatto sopra descritto cosa è accaduto?
La notifica digitale è avvenuta il 2 dicembre 2025 tramite SEND, i giorni per il pagamento ridotto decorrono dal 2 dicembre anche se di fatto il cittadino non era a conoscenza.

Come funziona in pratica?
✔️ Se hai un domicilio digitale attivo (es. PEC/INAD) o hai attivato SEND/App IO, la notifica via SEND o PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata classica.
✔️ Se non ricevi recapiti digitali o non accedi nei termini indicati, la notifica viene comunque completata tramite raccomandata cartacea.
✔️ La notifica si considera perfezionata (giuridicamente valida) in diversi modi: ad esempio alla consultazione della notifica su SEND/App IO o decorso di un certo numero di giorni (7 – 15) dopo l’invio digitale o cartaceo secondo le regole specifiche.

L’importo riscontrato alle Poste include:
• Sanzione piena (€ 42,00)
• Spese di notifica SEND + cartacea (spesso > 4 €, anche 10–15 €)
• Spese di procedimento
• Maggiorazione ex art. 203 CdS (10% semestrale in alcuni sistemi)
• Arrotondamenti e diritti di incasso

Cosa conviene fare per non avere sgradite sorprese?
Registrarsi tramite spid o cie su SEND ed indicare il recapito ove si vogliono ricevere le comunicazioni.

Tra i Comuni che si avvalgono della notifica digitale ci sono Popoli e Sulmona

Rottamazione-quinquiesDa oggi e’ attiva la procedura . La domanda potrà essere presentata entro il 30 aprile.
20/01/2026

Rottamazione-quinquies

Da oggi e’ attiva la procedura . La domanda potrà essere presentata entro il 30 aprile.

DAL 2026 NOVITA’ PER L’IMU E LA TARI PER  I RESIDENTI AL’ESTEROLa Camera dei Deputati ha licenziato, con modificazioni, ...
04/01/2026

DAL 2026 NOVITA’ PER L’IMU E LA TARI PER I RESIDENTI AL’ESTERO

La Camera dei Deputati ha licenziato, con modificazioni, il disegno di legge AC 956, ora all’esame del Senato (AS 1736).
Di seguito una sintesi del contenuto del ddl.
Sono previste agevolazioni per l’IMU e la TARI per i residenti all’estero che hanno un immobile destinato ad abitazione in Italia, non locato o dato in comodato d'uso, in un Comune con meno di 5.000 abitanti,
Il beneficio può essere usufruito per una sola unità immobiliare a condizione che l’interessato, nel periodo precedente al trasferimento, ha risieduto in Italia per almeno 5 anni,
l’IMU si applica nella misura del 40% se la rendita catastale dell’immobile è compresa tra 201 e 300 euro ovvero nella misura del 67% ove la rendita catastale sia compresa tra 301 e 500 euro. Sopra i 500 euro non è prevista alcuna riduzione.
L’imposta non è dovuta in caso di rendita catastale non superiore a 200 euro.
La rendita da prendere in considerazione è quella maggiorata del 5%,

Tassa rifiuti: riduzione alla metà
Nei casi di agevolazione dell'IMU, la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, è dovuta in misura ridotta della metà.
A fronte del mancato gettito è previsto, a favore dei Comuni il ristoro delle minori entrate.

02/01/2026

Sul sito di Agenzia entrate riscossione le novità sulla rottamazione-quinquies

Legge di Bilancio 2026: in arrivo la “Rottamazione-quinquies”
31.12.2025

È stata pubblicata sul supplemento ordinario n. 42 alla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, la Legge n. 199/2025 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" che prevede la nuova Definizione agevolata delle cartelle (“Rottamazione-quinquies”).

I contribuenti che sceglieranno di aderire alla nuova misura agevolativa avranno la possibilità di estinguere il proprio debito, senza corrispondere interessi e sanzioni, interessi di mora e aggio.

Ambito di applicazione
La “Rottamazione-quinquies” riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 derivanti da omesso versamento di:

imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’amministrazione finanziaria di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del DPR n. 600 del 1973, e agli articoli 54-bis e 54-ter del DPR n. 633 del 1972;
contributi previdenziali dovuti all’INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sono ammessi alla nuova “Rottamazione” anche coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti, purché i carichi siano quelli ricompresi nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”.

La norma, invece, esclude dalla nuova “Rottamazione” i debiti che, seppur rientranti nell’ambito applicativo della “Rottamazione-quinquies”, sono ricompresi in piani di pagamento della “Rottamazione-quater” per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

Come e quando presentare la domanda
I contribuenti potranno presentare la domanda di adesione entro il 30 aprile 2026 con le modalità, esclusivamente telematiche, che Agenzia delle entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, e scegliere se pagare in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2026 oppure, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni) con scadenza:

la prima, la seconda e la terza rata, rispettivamente, il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
dalla quarta alla cinquantunesima rata, rispettivamente, il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027;
dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata, rispettivamente, il 31 gennaio 2035, il 31 marzo 2035 e il 31 maggio 2035.
Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

Decadenza e perdita dei benefici
La “Rottamazione-quinquies” risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute, in caso di omesso ovvero insufficiente versamento dell’unica rata scelta per effettuare il pagamento (da pagare entro il 31 luglio 2026).

Inoltre, nel caso di pagamento rateale, la decadenza dalla “Rottamazione-quinquies” interverrà in caso di omesso ovvero insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell’ultima rata del piano.

01/01/2026

Indirizzo

Piazza Cavour
Introdacqua

Telefono

+393476250075

Sito Web

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