Dott. Marcello Maltese MEDICO COMPETENTE

Dott. Marcello Maltese MEDICO COMPETENTE Il medico del lavoro, propriamente detto medico competente, è un medico con particolari qualifiche

La medicina del lavoro è la branca della medicina che si occupa della prevenzione, della diagnosi e della cura delle malattie causate dalle attività lavorative, causate dai principali agenti dannosi presenti nei luoghi di lavoro. L'attività di medicina del lavoro è propria del medico competente, un medico particolarmente qualificato nella prevenzione, diagnosi e cura di queste malattie. La medicina del lavoro e la conseguente attività del medico competente è regolamentata da numerose e specifiche normative, tra queste principalmente il D.Lgs. 81/08. Oltre al medico competente sono molteplici le figure professionali che gravitano attorno alla salute del lavoratore e la salubrità e sicurezza dei luoghi di lavoro, creando un complesso intreccio di doveri e responsabilità che investono tutti, dal datore di lavoro fino al lavoratore stesso. Tra le principali mansioni del medico competente ci sono le visite sanitarie periodiche dei dipendenti secondo precisi protocolli sanitari in modo da monitorare constantemente il loro stato di salute ed intervenire per tempo nel caso insorgessero malattie professionali. Inoltre esegue sopralluoghi sul luogo di lavoro al fine di valutare rischi presenti in azienda. Partecipa, per quello che gli compete, alla stesura del Documento di Valutazione del Rischio ed alla sua revisione periodica o straordinaria, in modo da identificare i possibili rischi per la salute del lavoratore, indicando anche le necessarie precauzioni da prendere. Il medico competente è scelto dal datore di lavoro, che ne sostiene l' onere, può essere un dipendente interno della azienda o, come più spesso avviene, da un libero professionista o da un dipendente di una struttura pubblica o privata.

13/07/2024
07/07/2023

LO STUDIO MEDICO
DOTT. MARCELLO MALTESE RESTERÀ CHIUSO PER FERIE DAL 27 LUGLIO 2023 AL 27 AGOSTO 2023.

SOLO ed ESCLUSIVAMENTE per URGENZE potrete inviare una mail all'indirizzo studiomaltese.medicodellavoro@gmail.com e sarete ricontattati appena possibile.

BUONE VACANZE!

Il medico del lavoro, propriamente detto medico competente, è un medico con particolari qualifiche

02/01/2023

Fino al 30 aprile 2023 resta l’obbligo di indossare la per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, compresi ambulatori e studi medici.


Proteggi te stesso e le persone più fragili.

Leggi l’ordinanza⤵️
https://bit.ly/Ordinanza29dic22

02/11/2022

Fino al 31 dicembre 2022 resta l’obbligo di indossare la per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Proteggi te stesso e le persone più fragili dal e dall'influenza.
Leggi l’ordinanza⤵️
https://bit.ly/Ordinanza31ott22

19/07/2022

Lo studio rimarrà chiuso per ferie dal 04 al 30 agosto p.v.

29/07/2021

Lo studio rimarrà chiuso per ferie dal 02 al 31 agosto p.v.

Ecco il decalogo dei comportamenti da seguire serenamente ma in maniera sistematica.
24/02/2020

Ecco il decalogo dei comportamenti da seguire serenamente ma in maniera sistematica.

03/07/2018

LO STUDIO MEDICO DEL DOTT. MARCELLO MALTESE RESTERA' CHIUSO PER FERIE DAL 28/07/2018 AL 28/08/2018.

11/07/2014

La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell’infortunio, l’influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell’esercizio ed a CAUSA di quell’attività lavorativa o per l’esposizione a quella determinata noxa patogena.

La metodologia medico-legale classica per il riconoscimento di una malattia professionale esige l’osservanza di un iter valutativo che si può riassumere nei seguenti punti, tutti necessari e fondamentali

1.Identificazione dell’agente professionale o della mansione lavorativa ipoteticamente responsabile;
2.Evidenza scientifica della capacità lesiva della sostanza e della mansione attestata da Organismi nazionali o internazionali;
3.Esposizione lavorativa accertata e per tempi abbastanza significativi per durata e quantità;
4.Tipologia della malattia uguale a quella comunemente indotta dalla sostanza (o correlata alla mansione);
5.Manifestazione della malattia dopo diversi anni di esposizione.

Per malattie professionali si intendono solo quelle inserite nelle Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura pubblicate nella G.U. n.169 del 21 luglio 2008. Le nuove tabelle prevedono 85 voci per l’industria (erano prima 58) e 24 per l’agricoltura (in precedenza 27) essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo. Conservano la stessa struttura delle precedenti con suddivisione in tre colonne (Malattie-lavorazioni – periodo massimo di indennizzabilità) e, in ordine, sono elencate le malattie da agenti chimici, quelle dell’apparato respiratorio, della pelle non descritte in altre voci e quelle da agenti fisici. Per ciascuna voce di tabella è stata inserita l’indicazione nosologica delle malattie correlate ai diversi agenti, con la relativa codifica ICD10.

Particolare interesse suscita l’inclusione nelle tabelle di malattie provocate dal sovraccarico biomeccanico del rachide o di segmenti ossei dovute a sollecitazioni meccaniche ripetute nel tempo. Vengono riconosciute alcune malattie muscolo-scheletriche o neuro vascolari del sistema mano braccio, dell’ernia discale lombare, di sovraccarico di grandi articolazioni come quella del ginocchio che potevano prima essere facilmente riconosciute e indennizzate. Tali patologie hanno rappresentato le più frequenti forme di malattie professionali extratabellate denunciate all’INAIL negli ultimi anni.

Secondo l'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 “ È obbligatoria per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate nell'elenco (contenuto nel D.M. 18 aprile 1973) .... La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio...."

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 aprile 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2004 – è stato aggiornato l’elenco delle malattie di origine lavorativa per le quali è obbligatoria la denuncia alla Asl, all’Inail e all’Ispettorato del lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali).

Sia nel caso di certezza diagnostica o solo sospetto di malattia professionale deve essere sporta la denuncia della malattia da parte del medico competente.

Compito del medico competente è quello di compilare il certificato medico di malattia professionale, che il lavoratore dovrà consegnare al proprio datore di lavoro entro i 15 giorni successivi dalla dichiarazione ufficiale della patologia. Entro i 5 giorni successivi alla consegna del certificato medico di malattia professionale consegnato al datore di lavoro, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Inail la denuncia di malattia professionale. Il medico competente ha invece l'obbligo di denunciare la malattia professionale all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della ASL competente per il territorio, obbligato ad inviare, a sua volta, il referto all'Autorità Giudiziaria. Grazie alla segnalazione della malattia professionale, come del resto dell'infortunio, all'Autorità competente, si innesca un meccanismo di prevenzione e controllo dei luoghi di lavoro per arrestare o limitare i rischi che determinano eventi accidentali e dannosi per il lavoratore. Obbligo del medico competente è inoltre l'invio del primo certificato medico di malattia professionale all'INAIL.

Indirizzo

Modica
97015

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