20/03/2020
In ambito INAIL, nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro, il medico certificatore ha l'obbligo di redigere il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.
Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro.
La causa virulenta è quindi in questi casi equiparata alla causa violenta e come tale tutelabile in ambito INAIL come infortunio sul lavoro e non come malattia professionale che invece riconosce nell'esposizione cronica professionale causa e/o concausa etiopatogenetica, scientificamente documentata, efficiente ed indispensabile a produrre lo specifico danno in osservanza del principio del rischio professionale che costituisce il presupposto essenziale di detta tutela.
Tali disposizioni si applicano per medici, infermieri ed operatori del sistema sanitario in genere, del settore sia pubblico che privato, laddove sia accertata l'origine professionale del contagio, avvenuto nell'ambiente di lavoro oppure per causa determinata dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
Da ricordare infine che in caso di decesso dell'assicurato l'INAIL erogherà l'assegno funerario e darà un'eventuale rendita ai superstiti aventi diritto.
Nel caso di infezioni di altre categorie di lavoratori differenti dagli operatori sanitari, essendo in questo caso presente un rischio lavorativo generico, la validità di un eventuale infortunio andrà valutata caso per caso mediante specifica consulenza di un Avvocato specializzato in diritto del Lavoro.