05/11/2025
CIRCOLARE INFORMATIVA – PROVVEDIMENTO GARANTE PRIVACY N. 571/2025
📅 Data: 5 novembre 2025
🏢 Oggetto: L’attestato di formazione appartiene al lavoratore – Chiarimenti del Garante Privacy (Provv. n. 571/2025)
Il Garante ha chiarito che:
“Gli attestati di formazione e i relativi registri contengono dati personali riferibili ai lavoratori, la cui disponibilità deve essere garantita all’interessato, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.”
📌 Principi fondamentali
• L’attestato di formazione è un documento personale del lavoratore, non aziendale.
• Il datore di lavoro è il soggetto tenuto a consegnare l’attestato al lavoratore al termine del percorso formativo.
• L’ente erogatore della formazione (organismo formatore accreditato) rilascia l’attestato al datore di lavoro committente, che ne diviene custode amministrativo per fini di vigilanza, ma non è tenuto né autorizzato a rilasciare copie dirette ai singoli lavoratori.
• Il datore di lavoro deve garantire al lavoratore la possibilità di ottenere copia o originale in qualsiasi momento, anche dopo la cessazione del rapporto.
Negare la consegna o trattenere l’attestato può configurare violazione della normativa sulla protezione dei dati personali e inadempimento contrattuale.
🛠️ Indicazioni operative per le aziende
Per adeguarsi al Provvedimento:
1. Consegnare al lavoratore l’attestato di formazione al termine del corso, contro firma di ricevuta.
2. Conservare una copia nel fascicolo formativo aziendale.
3. Rilasciare copia conforme su richiesta del lavoratore.
4. Non richiedere all’ente formatore la duplicazione o consegna diretta degli attestati ai dipendenti.
Questo chiarimento, in linea con il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, ribadisce la centralità della persona nel sistema della prevenzione aziendale e rafforza la trasparenza nella gestione dei dati formativi.
Per consultare il testo ufficiale del Provvedimento:
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