Dr. Marco Di Gesù Fisiatra

Dr. Marco Di Gesù Fisiatra Medico Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione

Fisiatra Interventista

Mya Salute - Palermo
Nova Salus - S.Giovanni Gemini (AG)
Fisiokines - Trapani D.
(1)

Laurea in Medicina e Chirurgia nel Luglio 2005 presso l'Università degli Studi di Palermo. Votazione 110/110 con lode tesi degna di menzione e candidata al premio Calandra. Titolo della tesi: “La riabilitazione nelle lesioni della cuffia dei rotatori”

Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa (Ottobre 2009) presso l'Università degli Studi di Messina. Votazione 50/50 con lode. Titolo della tesi “Terapia robotica e stimolazione elettrica transcranica a corrente continua (tDCS) nel recupero dei deficit motori dell'arto superiore in pazienti con esiti di ictus cerebri”

Nel periodo della formazione specialistica:
- U.O di Riabilitazione Neurologica Intensiva della Fondazione “S. Maugeri” di Mistretta (ME) – Direttore: Dott. De Cicco
- U.O. di Riabilitazione Neurologica del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina – Direttore: Prof. R. Dattola
- Research fellowship presso il Motion Analysis Laboratory dello Spaulding Rehabilitation Hospital di Boston, Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione, Università di Harvard. Direttore P. Bonato. Nel Febbraio 2010 ha ottenuto il “Certificate of Fellowship in Physical and Rehabilitation Medicine” dall’European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (Cert. 2170)

Uno dei fondatori di FisiatriaInterventistica.it. Responsabile dell’Ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione del Poliambulatorio Mya Salute a Palermo. Direttore Sanitario del Centro di fisioterapia Nova Salus a San Giovanni Gemini (AG). Consulente presso la Clinica Candela di Palermo. Consulente presso il centro Fisiokines a Trapani.

La comprensione e, soprattutto, il rispetto dei ruoli e delle competenze è alla base dell'unico percorso possibile in Ri...
08/11/2025

La comprensione e, soprattutto, il rispetto dei ruoli e delle competenze è alla base dell'unico percorso possibile in Riabilitazione: l'alleanza terapeutica tra Fisiatra e Fisioterapista.

Esiste la Fisiatria, esiste la Fisioterapia e, più di tutto, esiste la Riabilitazione. Una disciplina in cui non c'è spazio per le fandonie, per la non-medicina e per le inutili e dannose rivalità che per anni hanno consentito a chiunque di spacciarsi per riabilitatori.

Credo fortemente nella sinergia che Fisiatria Interventistica e Fisio-Notizie stanno portando avanti per dimostrare di cosa hanno realmente bisogno i pazienti.

AUTONOMIA PROFESSIONALE E CONFINI DELLA DIAGNOSI: EQUILIBRIO E RESPONSABILITÀ

Qualche settimana fa, un nostro contenuto ha riacceso, tra i commenti, il dibattito sull’autonomia del fisioterapista e sul significato del termine diagnosi in ambito sanitario.
Un tema complesso, ma cruciale: perché riguarda non solo i professionisti, ma anche i cittadini, che devono poter comprendere chi fa cosa nel percorso di cura.

DIAGNOSI: UNA PAROLA DA USARE CON PRECISIONE

Nel linguaggio comune, il termine diagnosi viene spesso usato come sinonimo di “riconoscere un problema”.
In medicina, invece, ha un significato molto più specifico: significa identificare un quadro patologico, definirne la natura, la causa e la terapia medica più appropriata.
È questo l’atto che appartiene per legge alla competenza esclusiva del medico.

Il fisioterapista, per contro, non si occupa della malattia in sé, ma delle conseguenze funzionali che essa produce sul movimento, sulla postura e sulla qualità della vita.
La sua attività si fonda sulla valutazione fisioterapica, un processo strutturato di raccolta anamnestica, osservazione, test funzionali e ragionamento clinico finalizzato a elaborare un piano riabilitativo.

È per questo che, nella comunicazione con i pazienti, molti fisioterapisti preferiscono usare il termine valutazione piuttosto che diagnosi: non per sminuire le proprie competenze, ma per garantire chiarezza e trasparenza.

In sanità, le parole contano: aiutano a capire, a fidarsi, a scegliere in modo consapevole.

L’AUTONOMIA DEL FISIOTERAPISTA: COSA SIGNIFICA DAVVERO

L’autonomia professionale del fisioterapista non è un’opinione: è sancita dalla legge.

Il D.M. 741/1994 definisce il fisioterapista come il professionista sanitario che “svolge in via autonoma o in collaborazione […] interventi di prevenzione, cura e riabilitazione”.
La Legge 42/1999 abolisce la definizione di professione ausiliaria, riconoscendo piena autonomia e responsabilità professionale.
La Legge 251/2000 ribadisce che i fisioterapisti “svolgono con titolarità e autonomia professionale le attività dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione”.

A questo impianto si aggiunge la Legge 3/2018, che ha istituito gli Ordini delle professioni sanitarie (TSRM–PSTRP) e ha riconosciuto formalmente il fisioterapista come professione dotata di autonomia, responsabilità e codice deontologico ordinistico.

La legge richiama esplicitamente ogni professionista ad operare in autonomia e responsabilità, entro i limiti del proprio profilo e nel rispetto delle competenze delle altre professioni sanitarie.

Nel settore privato e nei contesti in cui la normativa regionale lo consente, il fisioterapista può ricevere direttamente un paziente per una valutazione funzionale e un intervento riabilitativo compatibile con il proprio profilo.

Nei servizi pubblici o accreditati, l’accesso resta regolato dai percorsi prescrittivi regionali (e, quindi, solo dopo prescrizione medica).

Autonomia, tuttavia, non significa isolamento. Ogni professione mantiene confini chiari di competenza: ed è proprio questo equilibrio a garantire sicurezza e qualità dell’assistenza.

IL DIBATTITO EUROPEO E LA CASSAZIONE 29217/2025

Nel 2025 la Corte di Cassazione (sentenza n. 29217/2025) ha riaffermato un principio importante:

“La diagnosi medica e la prescrizione terapeutica restano atti propri della professione medica. Il fisioterapista esercita la propria autonomia nell’ambito delle competenze funzionali e riabilitative, non in sostituzione dell’atto diagnostico-clinico.”

Il caso riguardava un fisioterapista che aveva impostato un trattamento senza una diagnosi medica né invio successivo, configurando un eccesso di competenza.
La sentenza non limita l’autonomia fisioterapica, ma chiarisce che autonomia e diagnosi medica sono ambiti distinti e complementari.

Sullo stesso tema, l’editoriale pubblicato sull’European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine da Ferriero, Iolascon, Grabljevec e Zampolini (“Render to physiatrist the things that are physiatrist’s”, EJPRM, 2025) ha invitato a riflettere sul ruolo della diagnosi medica nei percorsi riabilitativi e sulla necessità di modelli organizzativi realmente integrati.

Gli autori sottolineano che la riabilitazione è un processo complesso, in cui la definizione del quadro clinico compete al medico fisiatra, mentre la valutazione funzionale e la gestione riabilitativa competono al fisioterapista.

La prospettiva proposta è di alleanza professionale, non di subordinazione: la sicurezza del paziente nasce dalla chiarezza dei ruoli e dalla collaborazione tra figure sanitarie.

COSA NON RIENTRA NELL’AMBITO FISIOTERAPICO

Il fisioterapista non effettua atti medici e non formula diagnosi patologiche.
Non rientrano tra le sue competenze: la diagnosi medica di malattia e la relativa indicazione terapeutica; la prescrizione di farmaci o terapie farmacologiche; la prescrizione di accertamenti diagnostici (radiografie, ecografie, risonanze, esami del sangue, ecc.); tutti i trattamenti percutanei (i.e. Dry Needling, Elettrolisi, neuromodulazione percutanea, infiltrazioni, etc); la modifica o sostituzione di trattamenti medici già prescritti.

Il fisioterapista può invece rilevare segni clinici di sospetto, formulare ipotesi funzionali e consigliare invio al medico per approfondimenti quando ritenga necessario un inquadramento patologico.

QUANDO LA VALUTAZIONE FISIOTERAPICA È SUFFICIENTE

Nella maggior parte dei disturbi muscolo-scheletrici di natura meccanica o funzionale, la valutazione fisioterapica è sufficiente per iniziare il trattamento, purché la sintomatologia sia coerente con un disturbo privo di segni di allarme o sospetto sistemico.

La normativa, la giurisprudenza e il buon senso clinico convergono su questo punto: il fisioterapista può avviare il percorso riabilitativo quando il quadro è chiaro e rientra nel proprio dominio funzionale.

- Esempio 1 – Dolore laterale di gomito dopo attività sportiva

Un dolore localizzato, evocabile ai test di carico e compatibile con un sovraccarico tendineo può essere gestito direttamente con esercizi mirati e modulazione del carico.
Non è necessaria una diagnosi medica immediata.

Se dopo 3-5 sedute non si osservano miglioramenti o i sintomi cambiano natura, è corretto inviare il paziente al medico.

- Esempio 2 – Lombalgia meccanica

Nel caso di mal di schiena legato a posture scorrette o sedentarietà, senza segni di allarme, il fisioterapista può iniziare subito il lavoro rieducativo.

Se però il dolore non migliora, si diffonde o presenta caratteristiche atipiche, diventa necessario un approfondimento medico.

(Gli esempi descrivono valutazioni funzionali orientate al movimento, non diagnosi patologiche in senso medico.)

QUANDO È NECESSARIO IL MEDICO

La collaborazione con il medico è indispensabile non solo in presenza di red flag, ma ogni volta che serve una diagnosi patologica.

Criteri chiari? Mancata risposta clinica dopo un primo ciclo di trattamento (3-5 sedute o 2 settimane), comparsa di segni atipici (dolore notturno, parestesie, debolezza inspiegabile, rigidità improvvisa), sospetto di patologia sistemica (febbre, perdita di peso, astenia), traumatologia acuta con dolore importante o instabilità evidente.

Il rinvio al medico non è un atto di sudditanza, ma di responsabilità condivisa.

IL CASO DELLA TRAUMATOLOGIA ACUTA

I traumi recenti, come una distorsione di caviglia, rappresentano un confine delicato.

Trauma lieve: gestione conservativa e rivalutazione a 48-72 ore.

Trauma moderato o dubbio: sospensione del trattamento e invio al medico.

Trauma grave con deformità visibile o dolore intenso: invio immediato al pronto soccorso.

Il fisioterapista può dunque effettuare una prima valutazione funzionale post-trauma, ma la diagnosi lesionale spetta al medico.

TRA GIURISPRUDENZA E PROSPETTIVA EUROPEA

Le recenti pronunce italiane (Cassazione 29217/2025, Tribunale Udine 294/2024) confermano che l’autonomia fisioterapica non è in contrasto con la legge, purché esercitata nel rispetto dei limiti di competenza.

Parallelamente, la letteratura internazionale e le linee guida World Physiotherapy mostrano che l’accesso diretto può essere sicuro ed efficace se inserito in percorsi strutturati di triage, refer-back e collaborazione medica.

L’orientamento europeo è chiaro: autonomia sì, ma dentro un sistema integrato.

RUOLI DISTINTI, LINGUAGGI COMPLEMENTARI

La fisioterapia moderna non rivendica atti medici né sostituzioni di ruolo, ma l’applicazione autonoma di competenze funzionali in un quadro clinico integrato.
La diagnosi medica identifica la malattia; la valutazione fisioterapica individua la disfunzione.

Entrambe concorrono alla presa in carico, secondo il principio di complementarità previsto dal D.M. 7 maggio 1998 e dal Codice Deontologico FNOFI.

Parlare di autonomia non significa ampliare i confini della diagnosi, ma esercitare con responsabilità il proprio mandato professionale all’interno di un sistema multiprofessionale.

IL CONFINE COME GARANZIA, NON COME LIMITE

La recente sentenza del Tribunale di Udine n. 294/2024 ha espresso il concetto con chiarezza:

“Anche nell’ambito di intervento riservato al fisioterapista si parla di diagnosi, nel senso dell’indagine preliminare per una valutazione funzionale e sull’avvio di un programma riabilitativo.”

In altre parole: la diagnosi di patologia resta un atto medico, la valutazione funzionale è un atto fisioterapico.

Due processi distinti ma complementari, che si incontrano nella presa in carico globale del paziente.

La collaborazione, non la sovrapposizione, è ciò che garantisce sicurezza e continuità di cura.

CONCLUSIONE

In sanità, autonomia non significa isolamento: significa responsabilità, consapevolezza dei propri limiti e capacità di collaborare.

Il fisioterapista valuta la funzione, il movimento e la capacità adattiva; il medico definisce la patologia e orienta la diagnosi clinica.
Sono due prospettive diverse di un unico obiettivo: la salute della persona.

Il confine tra diagnosi medica e valutazione fisioterapica non è una linea di divisione, ma una zona di rispetto reciproco. E come in ogni sistema che funziona, l’equilibrio nasce quando ciascuno conosce il proprio ruolo e lo esercita con competenza, chiarezza e collaborazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI E GIURISPRUDENZIALI

D.M. 14 settembre 1994, n. 741 – Profilo professionale del fisioterapista
Legge 26 febbraio 1999, n. 42 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie
Legge 10 agosto 2000, n. 251 – Disciplina delle professioni sanitarie
Legge 11 gennaio 2018, n. 3 – Riordino degli Ordini delle professioni sanitarie
D.M. 7 maggio 1998 – Linee guida per le attività di riabilitazione
Tribunale di Udine, Sentenza n. 294/2024
Corte di Cassazione, Sentenza n. 29217/2025
Ferriero G., Iolascon G., Grabljevec K., Zampolini M. (2025). Render to physiatrist the things that are physiatrist’s. EJPRM, 61(5).
World Physiotherapy (2024) – Direct Access to Physical Therapy: Global Policy Statement.

Immersione nel mondo della Reumatologia.Anche se non smetto di far fatica a seguire quando si parla di recettori e farma...
08/11/2025

Immersione nel mondo della Reumatologia.

Anche se non smetto di far fatica a seguire quando si parla di recettori e farmaci biologici (😀) trovo sempre più affascinante il confronto su patologie che inevitabilmente dobbiamo gestire insieme!

Ho provato a portare il contributo della Fisiatria Interventistica anche in questo contesto.

Grazie al Dott. Conforti e a Marco Bonifacio per invito e ospitalità!

"In Cina, dal 25 ottobre 2025, chiunque voglia parlare di temi «seri» sui social, come diritto, salute, finanza e istruz...
01/11/2025

"In Cina, dal 25 ottobre 2025, chiunque voglia parlare di temi «seri» sui social, come diritto, salute, finanza e istruzione, dovrà dimostrare di avere una qualifica professionale o un titolo di studio riconosciuto nel settore di cui si occupa. In caso contrario, si rischiano multe fino a 12 mila euro, sospensione o chiusura dell’account."

Direi che sarebbe un buon punto di partenza.

Violazione della libertà di parola e di espressione? Considerando i social, purtroppo, la principale fonte a cui si riferisce molta gente per trovare informazioni anche inerenti la salute... non sono per nulla contrario.
Ognuno può dire la sua? No.

Perché non iniziare a impedire a chi non ha una laurea conseguita in una facoltà di Medicina che possa parlare di salute e terapie?

A mali estremi...

L'anca nello sportivo a tutto campo!Un appuntamento consueto ma che da quest'anno gode del patrocinio della nostra ANFI!...
29/10/2025

L'anca nello sportivo a tutto campo!

Un appuntamento consueto ma che da quest'anno gode del patrocinio della nostra ANFI!

Orgogliosi di essere si supporto a un evento in cui il confronto interdisciplinare è alla base dei continui aggiornamenti!

Per chi volesse maggiori informazioni su Programma e Iscrizioni, trovate il link nel primo commento!

Quando siamo noi stessi a nuocere alla Riabilitazione.Più volte ho espresso le mie idee in merito all'importanza della R...
24/10/2025

Quando siamo noi stessi a nuocere alla Riabilitazione.

Più volte ho espresso le mie idee in merito all'importanza della Riabilitazione, un' ampia pagina della Medicina in cui Medici, in particolare Fisiatri, e tante altre figure sanitarie (Fisioterapisti, Logopedisti, Terapisti occupazionali solo per fare alcuni esempi) collaborano per Ri-abilitare, ognuno con le proprie competenze.

E tante volte ho ribadito l'importanza del corretto percorso Diagnosi-Terapia perchè il paziente non possa essere "affabulato" dalle promettenti guarigioni miracolose di figure "varie ed eventuali" che si insinuano nel mondo delle patologie muscoloscheletriche.

Poi giunge in ambulatorio un paziente che da più di un anno fa un trattamento ogni due settimane...

E poi scopro che gli è stato "prescritto".

E allora capisco che ancora una volta la colpa è nostra.

PS: Un referto senza diagnosi...non è un referto.
PPS: Una prescrizione di "manipolazioni dall'osteopatia"... non è una prescrizione!
PPS: Se sei un collega e ritieni che abbia un senso questa prescrizione... prima leggi questo: https://www.facebook.com/fisiatra/posts/pfbid03x2CSnP1oukB6cJ8w2NKE6tepw6pecFhnpM1nvfLoPgz9NbWXJJ63poNq7inuREAl e poi mettiti nei panni del paziente che pensa che l'unica soluzione sia continuare a foraggiare il portafoglio di chi "lo tratta" ininterrottamente da mesi.

Uno dei migliori progetti che l'ANFI abbia realizzato in questi anni.Frutto di tanti US-F che l'hanno preceduta, la Scuo...
24/10/2025

Uno dei migliori progetti che l'ANFI abbia realizzato in questi anni.

Frutto di tanti US-F che l'hanno preceduta, la Scuola di Ecografia rappresenta il miglior percorso formativo per i clinici che vogliano integrare l'ecografia nel percorso di diagnosi e cura delle patologie muscoloscheletriche.

Il pienone delle prossime edizioni previste gratifica e motiva a far sempre meglio.

E il merito di tutto ciò è della "seconda generazione" della nostra Associazione che ha saputo potenziare le idee che abbiamo sempre voluto mandare avanti.

Lunga vita alla Fisiatria Interventistica.

Per chi volesse informazioni in merito:
https://associazioneanfi.it/scuola-di-ecografia/

19/10/2025

Trattamenti infiltrativi ecoguidati - aIncontro con i Medici di Medicina Generale

.danielecastelli.fisiatra .lazzara

Sabato dedicato al confronto con i Medici di Medicina Generale!Grazie all'Azienda DOC Farma che ha scelto di consentirmi...
18/10/2025

Sabato dedicato al confronto con i Medici di Medicina Generale!

Grazie all'Azienda DOC Farma che ha scelto di consentirmi, insieme ai sempre più cari Emanuele Lazzara e Daniele Castelli, un valido confronto con un bel gruppo di Medici di Medicina Generale.
Argomento: tecniche infiltrative ecoguidate.

Ancora una volta l'attenzione per la Fisiatria Inteventistica cresce e orgogliosamente proviamo a fare la nostra parte!

Mya Rehab, in Team We Trust!

E il quarto week end di seguito lontano da casa si conclude.E anche questa volta... ne è valsa la pena!Cresce l'interess...
12/10/2025

E il quarto week end di seguito lontano da casa si conclude.
E anche questa volta... ne è valsa la pena!

Cresce l'interesse, crescono le aspettative, cresce la nostra qaualità.

Ma, soprattutto, cresce il piacere di stare insieme e condividere!

Cadaver Lab - Tecniche infiltrative ecoguidate: buona la seconda!

Alla prossima!


ANFI - Associazione Nazionale Fisiatria Interventistica

Perché il medico non dovrebbe “prescrivere” OSTEOPATIA.Negli ultimi anni si sente spesso parlare di collaborazione tra m...
05/10/2025

Perché il medico non dovrebbe “prescrivere” OSTEOPATIA.

Negli ultimi anni si sente spesso parlare di collaborazione tra medici e osteopati.
Ma attenzione: quando un medico scrive in cartella o rilascia una vera e propria prescrizione, non può farlo a cuor leggero. Perché? Lo dicono chiaramente sia il Codice di Deontologia Medica sia il quadro giuridico vigente in Italia.

Quadro giuridico

Osteopatia: con il D.M. 10 giugno 2021 è stata formalmente inserita tra le professioni sanitarie (insieme alla chiropratica). Tuttavia, ad oggi (2025) la professione è solo riconosciuta ma non ancora pienamente attuata: mancano percorsi universitari conclusi e un albo professionale funzionante. L’attività consentita è limitata a disfunzioni somatiche non patologiche dell’apparato muscolo-scheletrico tramite tecniche manuali esterne e non invasive.

Professioni sanitarie già attuate: prevedono lauree abilitanti, iscrizione obbligatoria all’albo di riferimento, formazione universitaria definita e linee guida evidence-based che ne regolano la pratica clinica.

Cosa dice il Codice di Deontologia Medica

Art. 3: la diagnosi e la prescrizione terapeutica sono competenza esclusiva e non delegabile del medico.
Art. 6: ogni atto medico deve basarsi su appropriatezza e sulle conoscenze scientifiche disponibili.
Art. 13: la prescrizione deve fondarsi su evidenze scientifiche, efficacia e sicurezza.
Art. 15: il medico non deve sottrarre il paziente a trattamenti scientificamente fondati e non può favorire l’esercizio di terzi non medici in attività riservate.
Art. 66–67: sì alla collaborazione tra professioni sanitarie, ma nel rispetto delle competenze. È vietato favorire o coprire l’esercizio abusivo.

Rischi per il medico che invia a osteopatia

- Responsabilità civile: il medico può essere ritenuto corresponsabile se l’indicazione “osteopatia” viene scritta in cartella e il paziente subisce un danno.

- Responsabilità penale: in caso di lesione colposa, un magistrato può valutare se l’invio abbia avuto un ruolo causale.

- Responsabilità disciplinare: l’Ordine può contestare violazioni deontologiche, perché la prescrizione non si basa su percorsi evidence-based pienamente attuati.

La situazione più sicura?

Non prescrivere formalmente l’osteopatia.

In cartella clinica deve risultare che il percorso terapeutico resta quello sanitario riconosciuto e già regolamentato (professioni sanitarie con formazione universitaria ed evidenze scientifiche consolidate).

Conclusione

L’osteopatia è riconosciuta ma non ancora pienamente attuata: il percorso universitario in osteopatia è stato attivato, ma non è ancora completato né ad oggi ha prodotto professionisti abilitati.
Il Codice deontologico impone al medico di proporre solo percorsi appropriati, sicuri ed evidence-based.

Per questo, un invio formale dal medico all’osteopata non è solo sconsigliato, ma può essere rischioso sul piano civile, penale e disciplinare. Gli approcci non sanitari possono essere solo menzionati come scelta autonoma del paziente, mai prescritti come alternativa ai percorsi delle professioni sanitarie già regolamentate.

E anche quando la disciplina sarà pienamente regolamentata, il suo inquadramento normativo la limiterà alle disfunzioni non patologiche: quindi mai una prescrizione per patologie, ma solo come eventuale scelta preventiva o complementare del paziente.

Dott. Giorgio Cuffaro pediatra

Indirizzo

Viale Strasburgo 422
Palermo
90146

Orario di apertura

Lunedì 09:30 - 18:30
Martedì 10:00 - 19:30
Mercoledì 09:00 - 19:00
Giovedì 09:00 - 19:30
Venerdì 09:00 - 19:30

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Chi sono...in breve!

Laurea in Medicina e Chirurgia nel Luglio 2005 presso l'Università degli Studi di Palermo. Votazione 110/110 con lode tesi degna di menzione e candidata al premio Calandra. Titolo della tesi: “La riabilitazione nelle lesioni della cuffia dei rotatori” Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa (Ottobre 2009) presso l'Università degli Studi di Messina. Votazione 50/50 con lode. Titolo della tesi “Terapia robotica e stimolazione elettrica transcranica a corrente continua (tDCS) nel recupero dei deficit motori dell'arto superiore in pazienti con esiti di ictus cerebri” Nel periodo della formazione specialistica: - U.O di Riabilitazione Neurologica Intensiva della Fondazione “S. Maugeri” di Mistretta (ME) – Direttore: Dott. D. De Cicco - U.O. di Riabilitazione Neurologica del Policlinico Universitario “G. Martino” di Messina – Direttore: Prof. R. Dattola - Research fellowship presso il Motion Analysis Laboratory dello Spaulding Rehabilitation Hospital di Boston, Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitazione, Università di Harvard. Direttore P. Bonato. Nel Febbraio 2010 ha ottenuto il “Certificate of Fellowship in Physical and Rehabilitation Medicine” dall’European Board of Physical and Rehabilitation Medicine (Cert. 2170)

Da Settembre 2020 Responsabile dell’ambulatorio di Medicina Fisica e Riabilitazione presso Mya Salute, Palermo

Dal 2014 consulente Fisiatra presso il Centro di fisioterapia Nova Salus a San Giovanni Gemini (AG)

Dal 2017 consulente presso lo studio Fisiokines di Trapani