29/06/2024
Interdisciplinarietà e professionalità concorrenti, questi sono i principi espressi dalla Sezione V bis del Tar del Lazio definendo il ricorso proposto dalla Fnomceo contro il Decreto del Ministro della Giustizia dell’agosto 2023 sulle competenze dei CTU.
Con ricorso al Tar del Lazio la Fnomceo si doleva che nel decreto impugnato gli psicologi potessero fornire valutazioni al Giudice sulla capacità di intendere e di volere degli imputati, sulla loro capacità di stare in atti, sulla valutazione del danno (psichico), nonché su alcune questioni in materia previdenziale, assumendo che tali materie fossero riservate solo ai medici. Il CNOP, nel resistere in giudizio, rivendicava tali attività anche per gli psicologi in quanto frutto di competenze professionali comuni con i medici, psichiatri in particolare.
Il TAR, non senza spiazzare i ricorrenti, ha accolto il loro ricorso, ma in quanto il decreto ministeriale sembrava attribuire ai soli psicologi la competenza nelle materie in contestazione e, argomentando proprio sul principio di interdisciplinarietà concorrente tra le professioni, già espresso dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto che il decreto dovesse essere riformulato nel senso di rendere chiaro che tali materie sono ANCHE di competenza dei medici.
Un principio da noi pienamente condiviso e peraltro contenuto nelle memorie presentate in sede di giudizio, non essendoci mai stata nella nostra visione l’idea di escludere la professione medica da queste fattispecie, da noi ampiamente riconosciute, a differenza – spiace doverlo rilevare – dalla posizione assunta in giudizio dalla Fnomceo per escludere la professione psicologica.
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https://www.quotidianosanita.it/lavoro-e-professioni/articolo.php?articolo_id=123132