15/11/2020
In qualità di direttore tecnico , e sottolineo più volte l’essere in possesso di tale attestazione con tutta la gavetta e i sacrifici che mi hanno permesso di ottenerlo , mi permetto di far presente quanto segue :
PER CHI ANCORA NON AVESE LE IDEE CHIARE LEGGETE CON CALMA IL SEGUENTE CODICE DEONTOLOGICO PUBBLICATO SU GAZZETTA UFFICIALE , in particolare l’articolo 6 che viene violato incondizionatamente e quotidianamente a discapito delle imprese oneste .
Allegato A
CODICE DEONTOLOGICO DELLE IMPRESE FUNEBRI
Art. 1.
Servizi funebri
1. Le imprese private e i servizi pubblici di onoranze funebri
devono garantire servizi decorosi ed applicare prezzi adeguati alle
prestazioni rese ed alle forniture effettuate.
2. Ai fini dell'applicazione del presente codice, col termine di
"impresa funebre" si fara' riferimento alle imprese in possesso dei
requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia di onoranze e
trasporti funebri.
3. Sara' vietato l'esercizio del servizio funebre alle imprese
sprovviste delle necessarie autorizzazioni previste dalle normative
che regolano la materia.
Art. 2.
I n f o r m a z i o n i
1. Le imprese funebri devono fornire informazioni chiare e
complete sui loro servizi, illustrare al committente i diversi tipi
di funerale che possono mettere a loro disposizione e sottoporre
prezzi relativi senza influenzarne le scelte.
2. Modificazioni sono possibili in ogni tipo di funerale secondo
le esigenze del cliente.
3. Le imprese e le aziende di onoranze funebri devono fornire al
cliente informazioni dettagliate circa il disbrigo di pratiche
amministrative relativo al decesso.
Art. 3.
Tipologie di funerali
1. I servizi di onoranze funebri si distinguono in:
a) funerali con prestazioni standardizzate;
b) con prestazioni standardizzate a cui si aggiungono ulteriori
adempimenti di ordine amministrativo e/o richieste dal cliente;
c) funerali con prestazioni diverse da quelle previste alle
lettere a) e b).
2. Per i funerali con prestazioni standardizzate viene
determinato dall'impresa funebre un prezzo da pubblicizzare
all'interno dei locali in cui vengono effettuate le trattative. Copia
di quanto pubblicizzato nella sede dell'impresa deve essere fatta
pervenire all'ufficio municipale di polizia mortuaria.
3. Nella determina dei funerali con prestazioni standardizzate si
fara' conto di un servizio completo di carro, bara e personale
necroforo per le seguenti tipologie:
a. 1 - funerale di tipo economico da inumazione;
a. 2 - funerale di tipo economico da tumulazione;
a. 3 - funerale di tipo medio da tumulazione.
4. Il listino prezzi di cui ai funerali di tipo a.1, a.2, a.3,
debitamente firmato dal titolare dell'impresa ed esposto ben visibile
nelle sede, deve in qualunque circostanza essere disponibile alla
richiesta della clientela.
Art. 4.
P u b b l i c i t a'
1. La pubblicita' delle imprese funebri sui servizi che queste
sono in grado di offrire deve essere chiara e semplice.
2. Non sono ammesse forme pubblicitarie sensazionali, mendaci o
indecorose.
Art. 5.
Ordinativi di servizio e documentazione contabile
1. Di regola, l'ordinativo del servizio funebre, comprendente
l'elenco delle prestazioni e le tariffe relative, deve essere
sottoscritto dal committente e accettato dall'impresa funebre, al
momento in cui viene conferito l'incarico. A tale ordinativo dovranno
essere aggiunte le spese relative ed altri servizi successivamente
richiesti.
2. Il rilascio delle ricevute e/o delle fatture a servizio
eseguito deve osservare le disposizioni di legge previste al
riguardo, in materia.
Art. 6.
Condotta professionale
1. La scelta dell'impresa funebre deve essere una libera ed
assoluta prerogativa della famiglia interessata. Ogni atto che possa
limitare tale principio, costituisce violazione al presente codice di
etica professionale.
2. Ai fini della responsabilita' di quanto sopra stabilito si
precisa quanto segue:
solo i responsabili delle imprese funebri, i loro
rappresentanti legali ed il personale dipendente qualificato,
potranno trattare con gli interessi gli ordinativi dei servizi;
e' fatto divieto assoluto di utilizzare personale estraneo
all'impresa funebre nell'esecuzione dei servizi di onoranza e
trasporto funebre; di corrispondere mance o ricompense a terzi
affinche' acquisiscano funerali all'impresa.
Art. 7.
Sede dell'impresa
1. La negoziazione degli affari inerenti l'espletamento
dell'attivita' di onoranze funebri, deve avvenire esclusivamente
nella sede dell'impresa funebre. E' ammessa la contrattazione dei
servizi funebri fuori dalla sede dell'impresa, solo se il committente
lo richieda espressamente, in tal caso, al cliente deve essere
mostrata copia dei servizi e delle tariffe stabilite dall'Art. 3,
nonche' formulario tariffario di tutte le prestazioni di servizio e
delle forniture disposte dall'impresa.
2. E' assolutamente vietato alle imprese di onoranze funebri
sostare nei pressi di ospedali, nosocomi, cliniche geriatriche e
l'abitazione di morienti per presentare all'occorrenza offerta dei
propri servizi. In tali luoghi e' ammessa la sosta solo se
debitamente autorizzati dalle suddette amministrazioni e per il tempo
strettamente necessario all'espletamento di un incarico
precedentemente acquisito nei modi stabiliti dal primo comma del
presente articolo.
Art. 8.
Personale delle imprese funebri
1. Le regole contenute nel presente codice debbono essere portate
a conoscenza del personale delle imprese funebri.
2. Il personale impiegato dalle imprese funebri deve essere
debitamente qualificato all'espletamento dei compiti ad esso
attribuiti. In particolare:
il personale delle imprese funebri nell'esercizio delle loro
funzioni deve presentare un aspetto decoroso e sobrio, deve essere
munito di dotazioni atte alla salvaguardia igienico-sanitaria
personale e dell'ambiente in cui opera, non deve chiedere mance.
3. Le continuate infrazioni al presente codice da parte del
personale dell'impresa funebre portano alla responsabilita' diretta
dell'impresa.
Art. 9.
C o n t r o l l o
1. Per assicurare il rispetto dei principi e delle regole esposte
nel presente codice di comportamento viene istituito il controllo da
parte della consulta di cui all'Art. 3 della legge regionale di
disciplina delle attivita' funerarie e cimiteriali in Campania.
2. La consulta deliberera' sulle infrazioni accertate e proporra'
agli organi competenti le sanzioni opportune.
Art. 10.
R e g o l a m e n t o
1. Entro sei mesi dal suo insediamento, la consulta di cui
all'Art. 3 della legge regionale di disciplina delle attivita'
funerarie, proporra' alla giunta regionale un regolamento
disciplinare sulle infrazioni al presente codice di comportamento per
le imprese funebri.