13/05/2019
➡️ Estratti e cristalli di CBD, situazione regolatoria italiana ⬅️
Per capire bene quale sia il quadro normativo, bisogna anticipare che, ad oggi, i settori di classificazione del Cannabidiolo (CBD) e suoi estratti possono ricadere nell’ambito farmaceutico, cosmetico e alimentare, tutti con non poche restrizioni.
--> CBD COME SOSTANZA FARMACOLOGICAMENTE ATTIVA (GMP API)
Per essere certificati GMP bisogna ottenere l’approvazione dall’ente nazionale del controllo farmaceutico (in Italia AIFA) che non basta a certificare un prodotto, infatti questo deve comparire tra le sostanze elencate nel certificato di autorizzazione rilasciato e consultabile su alcuni database.L’uso del CBD nelle preparazioni galeniche in farmacia è consentito solo dietro presentazione di ricetta medica secondo “legge Di Bella o 94/98 ” , nonostante nessun farmaco a base di CBD abbia ottenuto la Market Authorization in europa.
--> CBD COME MATERIA PRIMA COSMETICA
Il Cannabidiolo è tra le sostanze approvate per l’uso cosmetico, in particolare è presente nella lista UE CosIng (cosmetic ingredients database) dove vengono elencati anche gli effetti attribuibili alla sostanza.
--> CBD NEGLI INTEGRATORI
Il CBD puro ed estratti non risultano impiegabili come ingredienti negli integratori alimentari. Italia, Francia e Belgio hanno approvato una lista chiamata “BelFrIt” dove vengono riportate tutte le piante e loro parti ammesse nella formulazione di integratori alimentari.
--> CBD COME NOVEL FOOD
“Alimenti e ingredienti alimentari che non sono stati utilizzati ad uso umano in maniera significativa nella comunità prima del 15 Maggio 1997 sono considerati Novel Food"
Ad oggi si è ancora in attesa di un comunicato ufficiale che modifichi o approvi quanto riportato nel catalogo Europeo, in quanto la presenza nell'elenco non ha valore esecutivo, ma da solo indicazione agli stati europei su come dovrebbe essere classificata la sostanza.
--> CBD COME AROMA ALIMENTARE
Ad oggi nonostante la documentazione inviata al ministero italiano da parte di alcuni produttori, nemmeno questa strada sembra percorribile. L’ufficio igiene e alimenti del ministero della salute ha ritenuto gli aromi/preparazioni aromatiche di canapa non di libera vendita, infatti questi dovrebbero essere sottoposti a valutazione EFSA in quanto non derivanti da alimenti.
In poche parole sia alimenti che aromi devono derivare solamente dai semi e non dalle infiorescenze.
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Info: www.medical-cannabis.it
Data la confusione in ambito nazionale ed europeo sulla canapa e derivati, si è visto il crescente aumento di realtà e prodotti che poco hanno che fare col settore alimentare e tantomeno farmaceutico.Per capire bene quale sia il quadro normativo, bisogna anticipare che, ad oggi, i settori di class...