CAF CDL SRL

CAF CDL SRL Assistenza fiscale. Consulenza sul lavoro. Servizi Professionali per Aziende e Dipendenti.

04/12/2022

Le donne, valgono esattamente quanto gli uomini, anzi, sono dotate di una maggiore flessibilità cerebrale. Purtroppo nel corso della storia sono state tenute lontane dall'istruzione. Ma là dove hanno accesso al sapere, i risultati non mancano.
A 90 anni ho iniziato a perdere un po' la vista, molto l'udito. Alle conferenze non vedo le proiezioni e non sento bene. Ma penso più adesso di quando avevo vent'anni.
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente"
Rita Levi Montalcini

05/09/2022
13/10/2021

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01/03/2017

BUONGIORNO.....
VI INFORMO CHE E' IN CORSO IL NUOVO BANDO INPS
HOME CARE PREMIUM 2017
RIVOLTO AI DISABILI DIPENDENTI O PENSIONATI DI ENTI PUBBLICI E LORO FAMILIARI OVUNQUE RESIDENTI.EROGAZIONE DI CONTRIBUTI MENSILI IN PROPORZIONE AL REDDITO ISEE DEL DISABILE SCADENZA 30/03/2017
PER INFORMAZIONI CONTATTATEMI VI SEGUIREMO IN TUTTA LA PRATICA.
BUONA GIORNATA.....

13/01/2017

Buon pomeriggio a tutti
il CAF CDL rende noto che il modello ISEE 2016 scadrà il prossimo 15 gennaio e siamo a disposizione per il nuovo modello ISEE 2017.Ricordandovi che il rilascio dello stesso richiede 15 gg
e per poter usufruire di tutte le agevolazioni che richiedono la presentazione del modello ISEE 2017,vi consigliamo di provvedere al rinnovo dello stesso nel più breve tempo possibile.
Qui di seguito la documentazione completa:

carta identità e codice fiscale per ogni componente della famiglia
casa di proprietà rendita catastale o visura
casa in affitto registrazione del contratto
redditi della famiglia anche se sono disoccupati
auto motorini o barche o navi di proprietà,targa e cilindrata
libretti postali o bancari con saldo al 31/12/2016 e con giacenza media del conto
iban o numero di conto
codice fiscale dell'ente, Banca o Posta
assegno sociale o accompagnamento
assegni di mantenimento
mutuo
assicurazioni sulla vita
depositi bancari o postali,titoli,buoni,rendite vitalizie
decreto di invalidità
spese per assistenza per golf o badanti.

Siamo comunque a disposizione per ogni chiarimento, vi salutiamo
cordialmente.

30/12/2016

IL CAF CDL SRL AUGURA A TUTTI UN SERENO FINE ANNO VECCHIO E UNO SCINTILLANTE INIZIO ANNO NUOVO....

AUGURIIII E BUON 2017

EQUITALIA..... NULLE LE CARTELLE NOTIFICATE DOPO IL 2008Dopo la sentenza del TAR del Lazio, che annullava le cartelle di...
05/06/2016

EQUITALIA.....
NULLE LE CARTELLE NOTIFICATE DOPO IL 2008

Dopo la sentenza del TAR del Lazio, che annullava le cartelle di Equitalia non redatte o firmate da un dirigente, altre due sentenze degli Ermellini annullano quasi tutte le cartelle di Equitalia presentate dopo giugno 2008.

Con la prima sentenza n. 4516 del 21 marzo 2012 la Cassazione Civile Tributaria ha stabilito che la cartella di pagamento non può limitarsi a riportare la cifra globale degli interessi dovuti. Al contrario, in essa deve essere indicato come si è arrivati ad un dato calcolo, specificando le singole aliquote a base delle annualità prese in considerazione. L’operato di Equitalia non deve risultare ricostruibile soltanto attraverso difficili indagini che non competono al contribuente, perché se così fosse, risulterebbe violato il diritto di difesa del destinatario dell’atto.
La Cassazione ha precisato dunque che sono illegittimi tutti gli atti di riscossione notificati dopo giugno 2008, se privi dell’indicazione della base di calcolo degli interessi: quindi sono tutte illegittime le cartelle Equitalia notificate dopo giugno 2008.

Con la seconda sentenza n. 92 del 1° ottobre 2012 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha statuito che l’atto di riscossione deve indicare tutti quegli elementi che consentano al contribuente di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dal concessionario. Una cartella esattoriale compilata in modo incompleto o con difetti di forma non è valida. Ad esempio, se non è indicato chiaramente il metodo di calcolo degli interessi. In particolare, in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza tributaria di merito e dalla Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 92/36/12 la Commissione Tributaria Regionale del Piemonte ha chiarito che la trasparenza della cartella esattoriale costituisce un elemento essenziale per la legittimità dell’atto di riscossione, poiché il contribuente deve essere messo in condizione di verificare la correttezza dei calcoli effettuati dall’agenzia deputato alla riscossione, il più delle volte la famigerata Equitalia.

Quindi, se dall’esame della cartella esattoriale il cittadino non può comprendere chiaramente il tasso degli interessi imposto piuttosto che il metodo di calcolo applicato (ad esempio, se viene applicata la capitalizzazione semplice degli interessi o quella composta – o, qualora si applichi quest’ultima, qual è il periodo di riferimento) in virtù della sentenza citata, la cartella esattoriale è da considerarsi nulla. Insomma, non va pagata. Questo perché, detto in altre parole, riportare solo la cifra globale degli interessi dovuti senza indicare le specifiche modalità di calcolo degli interessi non è sufficiente per scongiurare pratiche non in linea con la legislazione vigente e, alla fine, pretendere un pagamento dell’imposta gravato da mora.

La Commissione piemontese non ha certo sconvolto l’ordinamento giurisprudenziale in merito, ma ha soltanto confermato l’orientamento ormai consolidato della Corte di Cassazione che con la sentenza n. 4516/2012 ha affermato che tutte le cartelle di pagamento notificate dopo giugno 2008 prive dell’indicazione della base di calcolo degli interessi, dovranno considerarsi illegittime, sia a prescindere dalla circostanza che l’accertamento si sia concluso e che il cittadino ne sia già stato messo a conoscenza.

Corte di Cassazione – Sentenza N. 4516/2012
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AGENZIA ENTRATE CARTELLA DI PAGAMENTO CORTE DI CASSAZIONE EQUITALIA

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© Copyright 2016, vietata la riproduzione, anche parziale.

04/06/2016

Buongiorno e buon week end a tutti....
Voglio informarvi, soprattutto per i ritardatari, che e' stato concesso piu' tempo per presentare il 730 2016....e non solo....


LEGGETE ATTENTAMENTE....

Il Fisco riscrive il calendario delle scadenze tributarie di metà anno. A partire dal modello 730, che con un decreto della presidenza del Consiglio sulla falsariga di quello varato lo scorso anno concederà più tempo a dipendenti, pensionati, Caf e professionisti abilitati per presentare la dichiarazione dei redditi 2016. Il termine del 7 luglio, infatti, slitterà avanti di due settimane e la nuova scadenza sarà venerdì 22 luglio. Ma non sarà la sola data a cambiare. Con un decreto legge che potrebbe essere approvato oggi dal Consiglio dei ministri saranno almeno altre cinque le scadenze tributarie a subire modifiche. A completare il pacchetto delle novità fiscali potrebbe essere il correttivo della delega sulle semplificazioni degli adempimenti, in cui dovrebbe trovare posto anche la già annunciata moratoria estiva: le risposte a tutti gli avvisi, compresi quelli bonari, inviati dalle Entrate tra il 1° e il 31 agosto slitteranno automaticamente di 30 giorni.
Ma andiamo con ordine. La proroga del 730 era stata chiesta dalla commissione Finanze della Camera con una risoluzione approvata lo scorso 6 aprile. Nei giorni passati è stata poi la Consulta dei Caf a spingere per avere più tempo rispetto al termine del 7 luglio. Alla fine la soluzione adottata dal Governo è stata quella di riproporre lo schema dello scorso anno. In pratica i 15 giorni aggiuntivi concessi ai contribuenti che chiederanno assistenza al Caf o a un intermediario saranno condizionati al fatto che il centro di assistenza o il professionista abbiano trasmesso alla data del 7 luglio almeno l’80% dei modelli precompilati oppure ordinari presi in carico dai contribuenti. Ci sarà da chiarire nuovamente se il nuovo termine del 22 luglio per l’invio del 730 all’amministrazione finanziaria riguarderà anche dipendenti e pensionati che inviano il 730 precompilato autonomamente senza ricorrere all’assistenza fiscale. Una possibilità che lo scorso anno l’agenzia delle Entrate aveva riconosciuto in via amministrativa con la circolare 26/E/2015. Occorre ricordare comunque che lo slittamento in avanti del termine ha una controindicazione per i contribuenti i cui modelli saranno inviati dal 7 al 22 luglio: i rimborsi in busta paga o nel cedolino della pensione rischiano, infatti, di arrivare nel mese successivo. Con il rischio di creare problemi ai sostituti d’imposta visto che in agosto gli uffici del personale lavorano a ranghi più ridotti e un problema di liquidità ai contribuenti dato che i rimborsi Irpef sono una tradizionale fonte di finanziamento delle vacanze estive.
Le altre proroghe invece saranno imbarcate in un decreto legge, che visti i tempi strettissimi dovrebbe vedere la luce già oggi. È il caso, primo fra tutti, della riammissione alle rate per chi è decaduto da un piano di rientro a seguito di acquiescenza o adesione all’accertamento, definizione del processo verbale di constatazione (pvc) o dell’invito al contraddittorio. Il termine per rientrare in questi istituti deflattivi del contenzioso versando la rata scaduta è fissato proprio per oggi 31 maggio. La nuova scadenza verrebbe spostata al prossimo 31 ottobre. Più tempo anche per il debutto della sentenza esecutiva nel contenzioso tributario: il termine del 1° giugno slitterebbe al 1° settembre. In questo caso manca ancora all’appello il decreto con cui si dovevano fissare le garanzie e le fidejussioni se il valore della lite è superiore a 10mila euro. Chiesta a gran voce dall’Anci dovrebbe arrivare già oggi l’ennesima proroga a fine anno dell’affidamento a Equitalia della riscossione degli oltre 6.500 Comuni in scadenza il prossimo 30 giugno. Per le imprese, invece, sarebbe pronto lo slittamento dal 30 settembre al 30 novembre 2016 per lo scioglimento agevolato delle società di comodo e delle altre società e per l’assegnazione dei beni ai soci: misure contenute nell’ultima legge di Stabilità. Anche se non si tratta di una vera e propria proroga viene di fatto spostato in avanti di un paio di settimane il debutto della notifica delle cartelle esattoriali e degli altri atti di Equitalia attraverso la posta elettronica certificata (Pec). Il termine «notificati» verrebbe sostituito con il termine «emessi». Quindi la Pec riguarderà tutti gli atti lavorati da Equitalia dal 1° giugno, destinati ad arrivare nelle caselle elettroniche solo dalla seconda metà del mese.
Il menù fiscale è destinato a completarsi con il primo via libera al decreto legislativo che “corregge” il precedente provvedimento sulle semplificazioni attuativo della delega fiscale. Oltre alla già ricordata moratoria estiva, imprese e professionisti potranno dire addio a una serie di comunicazioni come ad esempio quelle su concessioni di beni e finanziamenti ai soci e sulle operazioni con Paesi black list. Ma in arrivo c’è anche la cancellazione delle partite Iva inattive da tre anni senza l’applicazione di sanzioni preceduta, però, da un preavviso delle Entrate ai contribuenti, che potranno decidere di mantenere in vita la propria posizione Iva.

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2016IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 2 - COORDINAMENTO ENTRATERENDE NOTOche, in attuazione d...
13/05/2016

TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2016

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE 2 - COORDINAMENTO ENTRATE

RENDE NOTO

che, in attuazione dell'art. 31 del vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), con determina dirigenziale n. 536 del 08/04/2016, sono state concesse, per l'anno 2016, agevolazioni di esenzione o riduzione della tassa sui rifiuti per determinate categorie di contribuenti in possesso di specifici requisiti:
a) Nuclei familiari di provata indigenza oggetto di assistenza da parte della Direzione 6 – Servizi Sociali: riduzione della tariffa
del 100%;
b) Invalidi civili il cui unico reddito del nucleo familiare è rappresentato dalla pensione di invalidità civile ed, eventualmente,
dagli altri assegni assistenziali. L'importo complessivo, al lordo delle ritenute, di cui al periodo precedente non deve,
in ogni caso, essere superiore a quello del trattamento minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogate dall'INPS come
periodicamente determinato, aumentato della maggiorazione sociale relativa ai soggetti di età non inferiore ad anni 70.
Riduzione della tariffa del 100%;
c) Pensionati di età superiore ad anni 65 con reddito familiare costituito unicamente da redditi derivati da trattamenti minimi,
assegni vitalizi, pensioni e assegni sociali, ivi comprese le integrazioni sociali. L'importo complessivo, al lordo
delle ritenute, di cui al periodo precedente non deve, in ogni caso, essere superiore a quello del trattamento
minimo sociale, al lordo delle ritenute, erogate dall'INPS come periodicamente determinato, aumentato della
maggiorazione sociale relativa ai soggetti di età non inferiore ad anni 70. Riduzione della tariffa del 100%;
d) Nuclei familiari al cui interno è presente un portatore di handicap di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 (connotazione di gravità): riduzione della tariffa nelle seguenti misura:
1) Reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare fino ad euro 11.000,00: riduzione della tariffa
del 100%;
2) Reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da euro 11.001,00 fino ad euro 14.000,00:
riduzione della tariffa del 50%;
3) Reddito annuo complessivo, al lordo delle ritenute, del nucleo familiare da euro 14.001,00 fino ad euro 17.000,00:
riduzione della tariffa del 30%.
I soggetti, di cui alle precedenti lettere b), c) e d), devono presentare entro il 30 giugno 2016 apposita domanda corredata dagli attestati di reddito (CUD riferito ai redditi 2015 o equipollente) e di un certificato ISEE in corso di validità che comprovi l'assenza di ulteriori redditi. I soggetti, di cui alla precedente lettera d), devono altresì presentare certificazione rilasciata da competente autorità che attesti i requisiti previsti dal comma 3, dell'art. 3 della legge 104 del 1992, con specifica indicazione della connotazione di gravità.
I nuclei familiari di provata indigenza, di cui alla precedente lettera a), non devono presentare alcuna domanda, in quanto l'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è eseguita direttamente dalla Direzione 6 – Servizi Sociali
INVITA

I contribuenti rientranti in una delle condizioni specificate nelle lettere b), c) e d), a presentare all'Ufficio Protocollo Generale del Comune, entro e non oltre il 30 giugno 2016, secondo quanto stabilito dalla determina dirigenziale n. 536 del 08/04/2016, la domanda redatta sull'apposito modulo in distribuzione presso il Servizio Fiscalità Locale e gli uffici circoscrizionali o prelevabile dalla Home Page del sito del Comune di Pozzuoli ( www.comune.pozzuoli.na.it ), per ottenere, relativamente al solo anno 2016, la esenzione ovvero la riduzione della tassa sui rifiuti.
Il termine per la presentazione delle richieste di agevolazione TARI 2016, limitatamente ai casi di maturazione dei requisiti in data successiva al 30 giugno 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, è stato fissato al 31 gennaio 2017.
PRECISA

Che la presentazione della domanda non dà luogo automaticamente ad alcuna agevolazione che sarà definita solo dopo l'esame e l'accoglimento delle stesse. Sulla base delle domande pervenute sarà approvato l'elenco dei beneficiari e determinata l'entità dell'agevolazione ad ognuno spettante.
Si richiama l'attenzione sulla verifica delle dichiarazioni rese secondo i dettami del D.P.R. n. 445/2000.
Servizio esenzioni ticket...ci pensiamo noi sempre noi..recati al nostro studio 😉

Sito istituzionale del Comune di Pozzuoli

30/04/2016

Facebook e Fisco, unione possibile? Il Fisco potrà utilizzare anche le notizie provenienti da giornali e social network come Facebook per procedere con le attività di verifica ed accertamento fiscale.

30/04/2016

Imprese e professionisti possono fruire della sostitutiva ridotta per i primi 5 anni...

Indirizzo

Via Domitiana 90 Ad. Supermercato DOK
Pozzuoli
80078

Telefono

3391779385

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