626 Advice Srl

626 Advice Srl 626 Advice è una società leader nel campo della Sicurezza sul Lavoro, Formazione, Sicurezza Cantie

La qualità dei servizi offerti, la tempestività di intervento, l’assistenza post-vendita e la soddisfazione del cliente sono da sempre gli elementi cardine della nostra filosofia di lavoro; il nostro Staff è composto da diversi professionisti ognuno specializzato nel proprio settore di appartenenza, capaci di lavorare in sinergia al fine di offrire la massima professionalità al prezzo più vantaggioso sul mercato.

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/patente-a-crediti-vigilanza-le-indicazioni-della-circolare-inl-1/202...
06/03/2026

https://www.puntosicuro.it/vigilanza-controllo-C-66/patente-a-crediti-vigilanza-le-indicazioni-della-circolare-inl-1/2026-AR-26193/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260306%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+6+marzo+2026&iFromNewsletterID=6704

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, ha apportato numerose e significative modifiche alla normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Italia, rappresentata dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico).

Alcune modifiche sono contenute nell’articolo 3, comma 4 e 5, del D.L. n. 159/2025 con riferimento alla patente a crediti, di cui all’art. 27 del Testo Unico.

A ricordarlo, e a fornire utili chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza su questo tema, è la recente Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) che ha in oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Per presentare il contenuto della circolare 1/2026 sul tema della patente a crediti, l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:

- Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: decurtazione per lavoro nero
- Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: novità sulle sanzioni
- Circolare INL 1/2026 e patente a crediti: sospensione della patente

Una circolare INL fornisce istruzioni operative sulle novità introdotte dal DL 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Focus su patente a crediti: decurtazione, sanzioni e sospensione. - Vigilanza e controllo

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05/03/2026

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Le aziende si stanno organizzando per far fronte alle esigenze formative poste dal nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025, in vigore da quasi un anno e che entro pochi mesi diverrà operativo a pieno regime.

Esso dà la possibilità alle organizzazioni di potersi avvalere delle prestazioni dei soggetti formatori identificati come tali dal provvedimento (soggetti istituzionali, accreditati e altri) e al contempo, limitatamente alla formazione rivolta ai lavoratori (generale e specifica), ai preposti e ai dirigenti, legittima anche i datori di lavoro a poter fungere essi stessi da soggetti formatori.

In particolare, l’Accordo prevede, al paragrafo intitolato “corso per lavoratori, preposti e dirigenti”, che “i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art.37, comma 2, del d.lgs. n.81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto dal presente Accordo. In questo caso il datore di lavoro riveste il ruolo di soggetto formatore cui spettano gli adempimenti del presente accordo” (parte II, punto 2 dell’Accordo).

Il datore di lavoro può essere anche formatore? Leggi l'approfondimento aggiornato all’ASR 2025 e scopri tutti gli obblighi formativi per la sicurezza sul lavoro. - Informazione, formazione, addestramento

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04/03/2026

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/le-tecnologie-digitali-per-l-erogazione-dei-corsi-di-formazione-AR-26097/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20260304%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+4+marzo+2026&iFromNewsletterID=6700

Un obiettivo (obiettivo 4) dell’Agenda Onu 2030 mira a garantire “un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa e a promuovere opportunità di apprendimento continuo per tutti”. E anche l’Unione Europea, attraverso il Pilastro dei diritti sociali, ha posto più volte l’accento “sull’istruzione, la formazione e l’apprendimento permanente di qualità e inclusivo al fine di gestire con successo le transizioni verde, digitale e demografica”.

Senza dimenticare che il Piano d’azione per l’istruzione digitale UE (2021 - 2027) presenta una “visione comune rispetto a un’istruzione digitale di alta qualità, inclusiva e accessibile e punta a sostenere l’adeguamento dei sistemi di istruzione e formazione degli Stati membri nell’era digitale”.

A segnalarlo, riportando l’attenzione sul tema della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) e sulle tecnologie digitali, è la scheda informativa Inail “ Accordo Stato-Regioni in tema di formazione alla SSL: indicazioni metodologiche per i soggetti formatori”. Una scheda, a cura di S. Stabile (Inail, Dimeila) e K. Garbini (Inail - Direzione centrale prevenzione), che ricorda anche che “promuovere molteplici approcci e contesti di apprendimento, anche con l’uso opportuno delle tecnologie digitali, è una delle azioni a sostegno dello sviluppo delle competenze chiave”. Un’azione prevista, tra l’altro, dalla Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 maggio 2018 e dal Piano d’azione digitale europeo “Ripensare la formazione nell’era digitale”.

Un factsheet presenta indicazioni metodologiche per la progettazione, erogazione e la gestione dei corsi di formazione. Formazione a distanza, tecnologie immersive e gamification. - Informazione, formazione, addestramento

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-scuole-C-141/pcto-requisiti-di-sicurezza-per-l-inserimento-di-studenti-in-azienda-A...
03/03/2026

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Premessa

L’ alternanza scuola-lavoro, oggi denominata PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento), è una modalità educativa che integra studio e lavoro per sviluppare competenze professionali e orientative.

È definita dall’art. 1 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 (attuazione della Legge 28/2003) “come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo … per assicurare ai giovani … l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro”. Successivamente, la Legge 13 luglio 2015, n. 107 (artt. 33-43), nota come “Buona Scuola”, ha reso obbligatori tali percorsi per gli studenti del triennio superiore: 400 ore per istituti tecnici/professionali, 200 ore per i licei.

Perché la sicurezza nei PCTO riguarda direttamente l’impresa
Ospitare studenti nei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) comporta per l’azienda precise responsabilità giuridiche in materia di salute e sicurezza.

Dal punto di vista prevenzionistico, lo studente è equiparato a lavoratore ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 limitatamente al periodo di permanenza in azienda, con conseguente applicazione degli obblighi previsti dal Testo unico.

Le recenti modifiche normative (D.L. 48/2023 convertito in L. 85/2023 e Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025) hanno rafforzato il ruolo del datore di lavoro ospitante, chiarendo che la sicurezza degli studenti non è un adempimento formale, ma parte integrante dell’organizzazione aziendale.

Un contributo dell’Ing. Massimiliano Della Pasqua e Ing. Cecilia Peroni. PCTO: i requisiti di sicurezza per l’inserimento di studenti in azienda. - Sicurezza scuole

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02/03/2026

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Come spesso avviene, quando entrano in vigore normative che modificano il D.Lgs. 81/2008 introducendo nuove disposizioni e obblighi per aziende e datori di lavoro, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ( INL) fornisce utili chiarimenti e approfondimenti per le attività di vigilanza.

Proprio con questo obiettivo l’Ispettorato, dopo la Nota prot. n. 603 del 22 gennaio 2026 con cui si fornivano le prime indicazioni sulle novità in materia di patente a crediti, ha recentemente emanato la Circolare n. 1 del 23 febbraio 2026 che ha in oggetto: D.L. n. 159/2025 (conv. da L. n. 198/2025), recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

La Circolare INL si sofferma sulle principali novità introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 e sui nuovi adempimenti, “alcuni direttamente operativi, altri rimessi all’adozione di appositi decreti ministeriali”

Una circolare INL fornisce istruzioni operative sulle novità introdotte dal DL 159/2025 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Focus su badge di cantiere, formazione, appalti e subappalti. - Vigilanza e controllo

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/quando-la-difesa-del-datore-di-lavoro-si-incentra-sui-doveri-dell-r...
26/02/2026

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Leggendo le sentenze della Suprema Corte sulle responsabilità dei datori di lavoro per infortuni dovuti a carenze nei documenti di valutazione dei rischi, si constata facilmente che i motivi di ricorso di tali soggetti sono spesso basati su argomentazioni difensive secondo cui l’incarico conferito all’ RSPP - interno o esterno che sia - da un lato avrebbe l’effetto di liberarli da qualunque responsabilità in relazione ai contenuti del DVR e, in molti casi, dall’altro comporterebbe che solo alle omissioni dell’RSPP andrebbe ricondotta la responsabilità penale per l’evento verificatosi.

A fronte di tali argomentazioni dei datori di lavoro ricorrenti in Cassazione, la Suprema Corte ribadisce e applica costantemente i principi giuridici che regolano la materia.

Vediamo dunque qualche significativo esempio giurisprudenziale in tal senso.

La Cassazione chiarisce che la nomina dell’RSPP non esonera il datore di lavoro dalle responsabilità in materia di sicurezza. Analisi delle sentenze e dei principi giurisprudenziali. - Sentenze commentate

https://www.puntosicuro.it/informazione-formazione-addestramento-C-56/la-formazione-del-datore-di-lavoro-il-modulo-aggiu...
20/02/2026

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Come ricordato in molti nostri articoli, una delle novità più importanti del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, approvato il 17 aprile 2025, è relativa alla disciplina della formazione dei datori di lavoro.

Tuttavia, al di là della normale formazione stabilita per i datori, il Par. 3 della Parte II dell’Accordo stabilisce che “il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell’impresa affidataria previsti dall’art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo ‘cantieri’.”

Inoltre, la Parte VII, Par. 2 (“Disposizioni transitorie”) prevede “un periodo transitorio per l’obbligo di formazione dei datori di lavoro, che devono frequentare il corso di formazione in modo che sia concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e quindi entro il 24 maggio 2027”. E poiché “questa disposizione cita gli obblighi formativi di cui all’art. 37 e non l’art. 97 e poiché l’obbligo di formazione dell’art. 97 è precedente all’Accordo Stato-Regioni né lo menziona, si è posta la questione, se il differimento di due anni valga anche per l’obbligo formativo del datore di lavoro dell’impresa affidataria di frequentare il Modulo aggiuntivo Cantieri, o se invece per quest’ultimo sia già vigente l’obbligo”.

Riflessioni sulla formazione del datore di lavoro tra art. 97 e modulo aggiuntivo cantieri del nuovo Accordo Stato-Regioni. La questione del periodo transitorio. - Informazione, formazione, addestramento

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19/02/2026

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Il 4 febbraio scorso sono state emanate da parte della Corte di Cassazione due interessanti sentenze sul tema degli accertamenti sanitari - effettuati dal Medico Competente - finalizzati alla “verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti” ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del D.Lgs.81/08.

In ambo i casi trattati da queste due pronunce, che si sono soffermate sul collegamento tra la sorveglianza sanitaria in materia di stupefacenti e il rapporto di lavoro, i destinatari di tali accertamenti medici sono stati degli autisti di mezzi pubblici (operanti peraltro per la medesima società di trasporto pubblico).

Prima di esaminare nel dettaglio le due sentenze di recente emanazione, ricordo, su questo tema, anche l’importanza della pronuncia Trib. Milano, Sez. Lav., 13 giugno 2017 n.15954, per la cui analisi rinvio al precedente contributo “ Assunzione di stupefacenti e licenziamento: una recente sentenza”, pubblicato su PuntoSicuro del 27 luglio 2017 n. 4061.

Partiamo dunque da Cassazione Civile, Sez. Lav., 4 febbraio 2026 n.2376, con cui la Corte si è pronunciata sul ricorso del lavoratore B., il quale “conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, A. Spa esponendo: a) di avere vinto un concorso-selezione per le mansioni di autista e di essere stato assunto dalla società con lettera del 4.11.2019 a tempo determinato per 24 mesi con patto di prova di sei mesi; b) che il primo giorno di lavoro, il 4.11.2019, aveva svolto un corso pratico-amministrativo ed era stato sottoposto anche ad analisi delle urine a seguito delle quali gli era stata comunicata la sospensione dal lavoro fino all’esito degli accertamenti in corso sulla idoneità al lavoro specifico”.

Analisi delle decisioni della Cassazione sulle conseguenze nel rapporto di lavoro dell’accertamento di assunzione di stupefacenti e dello stato di tossicodipendenza durante il periodo di prova. - Sentenze commentate

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18/02/2026

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Nei cantieri temporanei o mobili il cronoprogramma dei lavori è spesso considerato un adempimento formale, necessario per rispettare obblighi contrattuali e normativi, ma raramente utilizzato come vero strumento di prevenzione. Nella pratica quotidiana dei cantieri, cronoprogramma e PSC viaggiano spesso su binari paralleli, senza dialogare realmente.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) viene così talvolta redatto su ipotesi temporali semplificate, che non sempre rappresentano l’effettiva organizzazione del cantiere.

Il Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 attribuisce invece al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) un ruolo centrale proprio nella pianificazione delle fasi di lavoro, nell’analisi delle interferenze e nel calcolo degli uomini-giorno, elementi che incidono direttamente sulla valutazione dei rischi.

Questo articolo propone una lettura operativa del cronoprogramma come strumento di prevenzione, mostrando come una pianificazione predittiva e prezzata possa migliorare concretamente la qualità del PSC e supportare le decisioni del CSP già in fase di progettazione.

Un contributo dell’Ing. Alexandru Ionut Bogdan sulla sicurezza nei cantieri e sull’importanza del cronoprogramma. - Coordinatori

https://www.puntosicuro.it/rischio-cadute-lavori-in-quota-C-32/sicurezza-nei-cantieri-ascensori-piattaforme-di-lavoro-au...
16/02/2026

https://www.puntosicuro.it/rischio-cadute-lavori-in-quota-C-32/sicurezza-nei-cantieri-ascensori-piattaforme-di-lavoro-auto-sollevanti-AR-25979/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20260216%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+16+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6672

Ci siamo soffermati, in questi anni, sul contenuto di un interessante vademecum che, pubblicato dalla Regione Liguria, ha permesso non solo di analizzare alcune criticità che affliggono il settore edile, ma anche di individuare e favorire idonee iniziative di tutela delle condizioni di sicurezza dei cantieri.

Il documento, dal titolo “ Vademecum tecnico – Lavori in quota”, è il frutto di un approfondito ed intenso lavoro realizzato da un Tavolo tecnico in materia edile, costituito nell’ambito di una riunione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Lavoro che ha permesso di raccogliere indicazioni e buone pratiche “in relazione alle più diffuse misure di sicurezza contro la caduta dall’alto”.

Attraverso i contenuti del vademecum regionale ci siamo già soffermati, su PuntoSicuro, su vari temi rilevanti per la sicurezza sul lavoro nei cantieri:

stabilità ponteggi e verifiche
sistemi di protezione individuale anticaduta
parapetto dell’ultimo impalcato
ascensore e castello di tiro
mantovane parasassi
reti di sicurezza

Informazioni sulla prevenzione in edilizia degli infortuni nei lavori in quota. Focus sugli ascensori di cantiere e le piattaforme di lavoro auto-sollevanti su colonne – PLAC. - Rischio cadute e lavori in quota

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13/02/2026

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Con riferimento alle novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025 continuiamo la nostra opera di approfondimento delle tante tematiche connesse alla formazione dei datori di lavoro.

Approfondimento che è affidato a Renata Borgato, formatrice e docente, che ha recentemente pubblicato anche altri articoli su come affrontare questa novità in materia di formazione.

Il contributo di oggi si focalizza sugli obiettivi del corso, sui soggetti formatori, i docenti formatori, l’organizzazione dei percorsi formativi e riporta anche alcune proposte e riflessioni.

Una delle principali novità dell’ Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 17 aprile 2025, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, consiste nel nuovo corso per datori di lavoro.

Tuttavia, perché il corso possa provare a fare la differenza e diventare un’occasione per innalzare il livello complessivo della sicurezza nei luoghi di lavoro, è necessario innanzitutto applicarlo correttamente. Ad esempio, comprendendo quali sono gli obiettivi dichiarati, i possibili soggetti formatori, i requisiti dei docenti formatori e come devono essere organizzati i corsi.

Un contributo di Renata Borgato si sofferma sull’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 e sui nuovi corsi per datori di lavoro. Soggetti formatori, docenti e organizzazione dei percorsi formativi. - Informazione, formazione, addestramento

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/la-verifica-dell-efficacia-della-formazione-dopo-l-asr-17-aprile-20...
12/02/2026

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/la-verifica-dell-efficacia-della-formazione-dopo-l-asr-17-aprile-2025-AR-26138/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20260212%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+12+febbraio+2026&iFromNewsletterID=6666

Sul tema della verifica dell’efficacia della formazione, il nuovo Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 ha recepito, in maniera evidente, gli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte.

Come affermato dalla Cassazione da decenni, infatti, il datore di lavoro “ha l’obbligo di assicurare ai lavoratori una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro ed alle proprie mansioni, in maniera tale da renderlo edotto sui rischi inerenti ai lavori a cui è addetto (cfr. Sez.3A, sent.n.4063 del 04/10/2007, Rv.238540; Sez.4A, sent.n.41997 del 16/11/2006, Rv.235679).”

Inoltre, secondo la Corte, l’art.37 del D.Lgs.81/08, in ordine alla formazione in materia di salute e sicurezza, ha “scandito: a) l’oggetto, dovendo aver attinenza specifica al posto di lavoro e alle mansioni assegnate al lavoratore; b) la temporalità, essendo evidenziati per la sua somministrazione i momenti dell’assunzione, del trasferimento o cambio di mansioni, dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, nonché la modifica per evoluzione o per innovazione del quadro dei rischi; c) il coinvolgimento degli organismi paritetici” (Cassazione Penale, Sez.IV, 26 maggio 2016 n.22147).

In cosa consiste, che finalità ha e come deve essere effettuata la verifica dell’efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione di lavoro con cui l’Accordo ha recepito il principio di effettività della formazione. - Sentenze commentate

Indirizzo

Via A. Meucci, 2/a
Rignano Flaminio
00068

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+390761508530

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