626 Advice Srl

626 Advice Srl 626 Advice è una società leader nel campo della Sicurezza sul Lavoro, Formazione, Sicurezza Cantie

La qualità dei servizi offerti, la tempestività di intervento, l’assistenza post-vendita e la soddisfazione del cliente sono da sempre gli elementi cardine della nostra filosofia di lavoro; il nostro Staff è composto da diversi professionisti ognuno specializzato nel proprio settore di appartenenza, capaci di lavorare in sinergia al fine di offrire la massima professionalità al prezzo più vantaggioso sul mercato.

https://www.puntosicuro.it/sanita-servizi-sociali-C-12/sicurezza-rischi-criticita-per-i-prestatori-di-assistenza-domicil...
03/12/2025

https://www.puntosicuro.it/sanita-servizi-sociali-C-12/sicurezza-rischi-criticita-per-i-prestatori-di-assistenza-domiciliare-AR-25954/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251203%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+3+dicembre+2025&iFromNewsletterID=6566

In tutta Europa l’assistenza domiciliare riveste una grande importanza per la popolazione. Permette a milioni di persone di vivere autonomamente nelle proprie case, ricevendo il sostegno necessario dovuto alle difficoltà connesse all’età o alla disabilità.

Tuttavia, malgrado la rilevanza e valore sociale di questa attività, non sono pochi i rischi significativi per la salute e la sicurezza a cui sono sottoposti gli addetti all’assistenza. Anche perché questo lavoro si svolge spesso all’interno di abitazioni private, spesso senza supervisione diretta e in condizioni molto diverse tra loro.

Quella dell’ assistenza domiciliare risulta essere una delle professioni meno retribuite nell’Unione Europea ed anche estremamente impegnative dal punto di vista fisico e psicosociale. E, se tra i problemi di salute più frequenti rientrano i disturbi muscolo-scheletrici e i rischi psicosociali, possono essere presenti anche rischi fisici, biologici e chimici.

Indicazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro dei prestatori di assistenza domiciliare. Le criticità e i principali rischi dei lavoratori - Sanità e servizi sociali

https://www.puntosicuro.it/rspp-aspp-C-70/le-attivita-del-responsabile-del-servizio-di-prevenzione-protezione-AR-25838/?...
01/12/2025

https://www.puntosicuro.it/rspp-aspp-C-70/le-attivita-del-responsabile-del-servizio-di-prevenzione-protezione-AR-25838/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20251201%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+1+dicembre+2025&iFromNewsletterID=6562

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 definisce (articolo 2) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione come la ‘persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi’ che è finalizzato all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali dei lavoratori ed è composto dal RSPP ( responsabile del servizio) e, laddove nominati, dagli ASPP (addetti).

Dopo aver già fornito informazioni, in un precedente articolo, sul possibile profilo dell’addetto ASPP, ci soffermiamo oggi sulla figura e il profilo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione con riferimento ai contenuti del documento Inail “ La creazione di competenze e di consapevolezza dei vari attori del Sistema di Gestione della Salute e della Sicurezza aziendale nel settore “automotive”. Rapporto operativo”.

Indicazioni sulla creazione di competenze e di consapevolezza, nel settore automotive, degli attori del sistema di gestione della salute e della sicurezza aziendale. Focus sul profilo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. - RSPP, ASPP

https://www.puntosicuro.it/sgsl-mog-dlgs-231/01-C-58/l-utilita-dei-modelli-organizzativi-nella-promozione-del-benessere-...
28/11/2025

https://www.puntosicuro.it/sgsl-mog-dlgs-231/01-C-58/l-utilita-dei-modelli-organizzativi-nella-promozione-del-benessere-AR-25825/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251128%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+28+novembre+2025&iFromNewsletterID=6558

Nei contesti lavorativi parlare di benessere organizzativo e di benessere individuale vuol dire “evocare i due pilastri su cui edificare la tutela da assicurare alla persona che lavora, tanto in ambito pubblico che privato, ossia organizzazione e salute”. E in questi contesti la dimensione del benessere non può non arrivare a “intrecciarsi con il ruolo, rivestito nella protezione del singolo, dal substrato organizzativo nel cui ambito egli rende la prestazione”.

Riportando il ragionamento “a una prospettiva di carattere organizzativo”, si indica che è l’organizzazione “a farsi carico anche di quella forma di rischi particolarmente insidiosi noti come psicosociali, sulla cui intensificazione la crescente diffusione dei processi di digitalizzazione e automazione è destinata a incidere fortemente”. Ed infatti tali fattori di rischio, “riguardando la relazione che il lavoratore intrattiene con l’attività svolta, l’ambiente di lavoro e le regole attraverso cui il lavoro stesso è organizzato, richiedono per l’appunto d’intervenire sul versante organizzativo al fine d’identificare le scelte di politica aziendale valutabili come condizioni di rischio, così da correggere i processi decisionali ad esse sottesi”.

I modelli di organizzazione e di gestione, il benessere organizzativo, il benessere individuale e gli strumenti di partecipazione e inclusione. - SGSL, MOG, dlgs 231/01

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/il-preposto-di-fatto-non-un-opzione-organizzativa-per-la-vigilanza-...
27/11/2025

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/il-preposto-di-fatto-non-un-opzione-organizzativa-per-la-vigilanza-AR-25933/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251127%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+27+novembre+2025&iFromNewsletterID=6556

Mi capita talvolta di sentirmi chiedere se la presenza di un preposto di fatto all’interno di un reparto o in un turno di lavoro o in un qualche ambito di attività sia sufficiente e adeguata a soddisfare l’esigenza della vigilanza - quale obbligo del datore di lavoro e del dirigente - sull’attività dei lavoratori.

In quei casi, dopo aver risposto in termini negativi alla domanda e aver precisato che la vigilanza passa ormai attraverso la presenza di preposti formalmente individuati da parte del datore di lavoro, normalmente aggiungo sinteticamente che la figura del cosiddetto “preposto di fatto” non dovrebbe neanche più esistere all’interno di un’organizzazione, se non nelle eventuali qualificazioni effettuate ex post dall’organo di vigilanza e/o dal magistrato a seguito di infortunio o malattia professionale.

Quella del preposto di fatto, infatti, non solo non è da concepirsi come una soluzione organizzativa che possa essere adottata ai fini della vigilanza, ma non può essere neanche vista come una figura che possa essere tollerata dall’organizzazione.

Per quali motivi dopo l’introduzione dell’obbligo di individuare formalmente i preposti ai fini della vigilanza la figura del preposto di fatto è confinata alla sola fase di accertamento delle responsabilità penali a seguito di infortunio. - Sentenze commentate

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/le-responsabilita-del-preposto-privo-della-formazione-sulla-sicurez...
20/11/2025

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/le-responsabilita-del-preposto-privo-della-formazione-sulla-sicurezza-AR-25916/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251120%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+20+novembre+2025&iFromNewsletterID=6544

Prima di esaminare nello specifico quali responsabilità possano essere attribuite ad un preposto che abbia causato un infortunio senza avere, a monte, ricevuto la formazione necessaria in materia di salute e sicurezza, occorre premettere che l’esigenza che i preposti siano formati sulla sicurezza supera qualsiasi formalismo.

Con Cassazione Penale, Sez.III, 12 maggio 2022 n.18839, che ha confermato la condanna di un datore di lavoro per aver omesso di “sottoporre i dipendenti ad una formazione adeguata e specifica in materia di salute e di sicurezza”, la Corte ha infatti chiarito, con specifico riferimento alle figure dei preposti, che “la mancanza di nomina formale […] non è rilevante sulla formazione, in quanto quello che rileva è la ratio della norma che mira ad evitare la mancanza di formazione specifica per chi comunque esercita la funzione di preposto; le norme sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque svolte.”

In quali casi i preposti sono stati ritenuti responsabili dalla Cassazione per gli infortuni da loro causati pur non essendo stati formati e in quali casi invece la mancata formazione è stata causa di esclusione della loro responsabilità. - Sentenze commentate

https://www.puntosicuro.it/rischio-elettrico-C-34/lavori-su-impianti-elettrici-una-nuova-edizione-della-norma-cei-11-27-...
19/11/2025

https://www.puntosicuro.it/rischio-elettrico-C-34/lavori-su-impianti-elettrici-una-nuova-edizione-della-norma-cei-11-27-AR-25912/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251119%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+19+novembre+2025&iFromNewsletterID=6542

Sono molte le attività che possono presentare rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori. E per favorire un’adeguata prevenzione oltre alle norme di legge rappresentate dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – con particolare riferimento al Titolo III, Capo III (articoli da 80 a 87) – sono disponibili anche diverse norme tecniche di riferimento.

Una delle più importanti, su cui anche noi come giornale ci siamo soffermati in passato, è la norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, una norma che contiene le prescrizioni minime per la sicurezza di attività di lavoro sugli impianti elettrici e che - come riportato nella risposta della Commissione interpelli nell’ Interpellon. 3/2012 – “costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge” (articolo 82 e 83 del Decreto Legislativo 81/2008) per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione.

Una nuova edizione della Norma CEI 11-27, in vigore dal primo novembre 2025. Indicazioni sulle novità della norma tecnica. Ambiti applicativi, definizione dei ruoli professionali, distanze di sicurezza e formazione. - Rischio elettrico

https://www.puntosicuro.it/trasporti-magazzinaggio-C-27/utilizzo-in-sicurezza-delle-piattaforme-di-sollevamento-per-ramp...
18/11/2025

https://www.puntosicuro.it/trasporti-magazzinaggio-C-27/utilizzo-in-sicurezza-delle-piattaforme-di-sollevamento-per-rampe-di-carico-AR-25728/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20251118%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+18+novembre+2025&iFromNewsletterID=6540

In tutte le attività di lavoro in cui si utilizzano piattaforme elevabili sulle rampe di carico possono verificarsi gravi infortuni, soprattutto sopra o davanti alla piattaforma idraulica di trasbordo.

Questi i pericoli principali che possono portare anche ad infortuni gravi o mortali:

“Caduta di persone dalla rampe di carico
Schiacciamento di persone durante la corsa di salita e discesa della piattaforma
Schiacciamento di persone sotto la piattaforma”.


A ricordarlo è la presentazione della nuova lista di controllo “Piattaforme di sollevamento per rampe di carico. Lista di controllo” prodotta da Suva, Istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni.

Una check list sull’utilizzo in sicurezza delle piattaforme di sollevamento per rampe di carico. Le protezioni contro le cadute dall’alto, l’equipaggiamento, i pericoli di schiacciamento e la manutenzione. - Trasporti e magazzinaggio

https://www.puntosicuro.it/cultura-della-sicurezza-C-136/l-importanza-della-comunicazione-per-la-sicurezza-sul-lavoro-AR...
17/11/2025

https://www.puntosicuro.it/cultura-della-sicurezza-C-136/l-importanza-della-comunicazione-per-la-sicurezza-sul-lavoro-AR-25893/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251117%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+17+novembre+2025&iFromNewsletterID=6538

Da qualche anno l’attenzione degli addetti ai lavori si è sempre più concentrata su nuove forme di comunicazione per la salute e la sicurezza sul lavoro (SSL).

Senza alcun dubbio, la comunicazione riveste un ruolo cruciale in ogni ambito della vita ed è, pertanto, importante promuoverne lo sviluppo in modo trasversale.

Nel contesto della SSL, comunicare significa informare, consigliare, orientare, formare, motivare, criticare, rassicurare, porre domande, chiedere supporto, riconoscere ed anche esprimere lamentele.

Per tutti noi addetti ai lavori, a prescindere dalla qualità del sistema comunicativo o dalla sua struttura, gli ostacoli alla comunicazione efficace in tema di SSL rappresentano una sfida costante da affrontare.

La Comunicazione è importante per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro ma è opportuno tenere presente sia la presenza di barriere alla stessa che la scelta dell’approccio comunicativo da utilizzare in funzione del contesto e dei destinatari.  - Cultura della sicurezza

https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/grandi-opere-in-sicurezza-autonomia-coordinamento-ruolo-degli-rls-AR-25716/?utm...
14/11/2025

https://www.puntosicuro.it/edilizia-C-10/grandi-opere-in-sicurezza-autonomia-coordinamento-ruolo-degli-rls-AR-25716/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2&utm_campaign=nl20251114%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+14+novembre+2025&iFromNewsletterID=6534

Attraverso le “ Linee di indirizzo per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico”, un documento approvato dalla Regione Lombardia il 20 dicembre 2024 con la Deliberazione (DGR) n. 3679, abbiamo già segnalato già, in alcuni precedenti articoli, diverse buone prassi relative alla gestione della sicurezza in cantiere.

Per promuovere la regolarità dei lavoratori e la riduzione degli infortuni e degli incidenti mortali sui luoghi di lavoro nei cantieri di grandi opere, il documento regionale affronta molti temi importanti. Dal ruolo dei vari soggetti all’idoneità di imprese e lavoratori autonomi, dalla documentazione necessaria alle indicazioni su vari aspetti specifici (amianto, attrezzature, opere provvisionali, …).

Torniamo oggi, in particolare, su alcuni temi affrontati nel capitolo dedicato agli “Aspetti generali” della sicurezza nei cantieri.

Linee di indirizzo in Regione Lombardia per la sicurezza del lavoro nei cantieri delle grandi opere pubbliche e private di interesse pubblico. L’importanza dell’autonomia, le riunioni di coordinamento e l’attività degli RLS e degli RLSP. - Edilizia

https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/dl-159/2025-le-novita-su-formazione-promozione-della-sicurezza-AR-25898/?utm_s...
14/11/2025

https://www.puntosicuro.it/normativa-C-65/dl-159/2025-le-novita-su-formazione-promozione-della-sicurezza-AR-25898/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251114%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+14+novembre+2025&iFromNewsletterID=6534

In attesa degli sviluppi relativi al processo di conversione in legge, proseguiamo con la presentazione del nuovo decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 recante “Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile”.

Presentando il testo del DL approvato il 28 ottobre 2025 dal Consiglio dei Ministri abbiamo accennato alle novità del badge digitale e della patente a crediti, delle norme tecniche e del potenziamento della vigilanza. Successivamente abbiamo presentato il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale (il 31 ottobre 2025, data di entrata in vigore) che dovrà essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni.

Nei nostri articoli abbiamo accennato alle tante altre novità del DL in materia di salute e sicurezza (tutele degli studenti, volontariato, mancati infortuni, sorveglianza sanitaria, promozione della salute, DPI, sistemi di protezione delle cadute dall’alto, scale verticali permanenti, …) e alle varie modifiche al Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ( D. Lgs. 81/2008).

Questi gli articoli pubblicati sul DL 159/2025:

- Nuovo DL 159/2025: ultime novità, mancati infortuni e volontariato;
- DL 159/2025: le novità su sorveglianza sanitaria e promozione della salute;
- DL 159/2025: novità su protezione delle cadute dall’alto, DPI e scale verticali.

Il decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159 con misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. Focus sulle nuove risorse, sull’aggiornamento RLS, sul fascicolo elettronico del lavoratore e - Normativa

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/sopralluoghi-preliminari-alla-stipula-dell-appalto-obblighi-art.26-...
13/11/2025

https://www.puntosicuro.it/sentenze-commentate-C-103/sopralluoghi-preliminari-alla-stipula-dell-appalto-obblighi-art.26-AR-25891/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251113%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+13+novembre+2025&iFromNewsletterID=6532

Con Cassazione Penale, Sez.IV, 28 ottobre 2025 n.35017, la Corte si è pronunciata sulle responsabilità della datrice di lavoro committente (A) della Ci. S.r.l. per l’infortunio occorso all’imprenditore individuale C., nel corso di un sopralluogo effettuato “per conto della Ci. Srl senza che vi fosse stato nessun preventivo conferimento di incarico da parte dell’ente.”

Si trattava, “in particolare, di un preliminare sopralluogo finalizzato alla sola verifica dello stato dei luoghi, propedeutico all’eventuale successiva formalizzazione di un accordo negoziale avente ad oggetto la realizzazione di un lavoro.”

All’imputata A. “era stato contestato di avere, in violazione delle norme previste dall’art.26, commi 1 lett.b) e 2 lett.b), D.Lgs.9 aprile 2008, n.81, omesso di informare il C. dello specifico rischio derivante dal fatto che le lastre di copertura del tetto non fossero portanti, così che la persona offesa, nell’eseguire un sopralluogo per verificare la fattibilità dei lavori di manutenzione del tetto, era salita sopra di esso senza utilizzare alcuna protezione, camminando su lastre ondulate in fibrocemento che, sotto il suo peso, si erano infrante, così da farlo cadere a terra da un’altezza di circa otto metri e da provocargli lesioni gravi.”

Una sentenza di Cassazione Penale ha chiarito a quali condizioni si applichino gli obblighi dell’art.26 D.Lgs.81/08 alle attività preparatorie al vero e proprio contratto di appalto o d’opera: il principio e i precedenti giurisprudenziali. - Sentenze commentate

https://www.puntosicuro.it/infortuni-sul-lavoro-C-138/infortuni-sul-lavoro-nel-settore-dell-assistenza-socio-sanitaria-A...
12/11/2025

https://www.puntosicuro.it/infortuni-sul-lavoro-C-138/infortuni-sul-lavoro-nel-settore-dell-assistenza-socio-sanitaria-AR-25873/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=nl20251112%2BPuntoSicuro%3A+sommario+del+12+novembre+2025&iFromNewsletterID=6530

Nell’Unione europea si sono verificati, nel 2022, 2.973.646 infortuni sul lavoro non mortali (con almeno quattro giorni di assenza dal lavoro), di cui 469.685 nel settore dell'assistenza sanitaria e sociale. E di questo ultimi, 234.202 si sono verificati nel settore sanitario, 125.834 nell'assistenza residenziale e 109.648 nel settore sociale.

Se poi nel 2012 gli infortuni non mortali nel cosiddetto settore HeSCare (assistenza sanitaria, assistenza residenziale, attività di assistenza sociale in ospedali, studi medici, case di cura e a domicilio, …) rappresentavano il 9% di tutti gli infortuni non mortali nell'UE (settore al quarto posto nella classifica generale), questa percentuale è quasi raddoppiata nel 2022, raggiungendo il 16% (settore al secondo posto nella classifica generale).

Indicazioni dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sugli infortuni sul lavoro nel settore dell’assistenza socio-sanitaria. I principali dati relativi agli infortuni nel settore, gli obiettivi del report e i casi studio. - Infortuni sul lavoro

Indirizzo

Via A. Meucci, 2/a
Rignano Flaminio
00068

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 13:00

Telefono

+390761508530

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando 626 Advice Srl pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Condividi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram