Confestetica

Confestetica Confestetica è l'unica associazione nazionale maggiormente rappresentativa dell’estetista professionista. Associazione Nazionale Estetisti

Fondata nel 2007, con 22.000 iscritti è oggi l’associazione più grande d’Italia. La mission è la tutela e la rappresentanza dell'estetista

08/10/2025

🔴 ATTENZIONE ESTETISTE: IL VOSTRO FUTURO È A RISCHIO!🔴

Stiamo parlando di un Disegno di Legge che riguarda tutta la categoria, indipendentemente dai trattamenti che offrite o dal tipo di specializzazione che avete. Questo DDL rappresenta un serio passo indietro, riportandoci agli anni ’80, quando la professione di estetista non era adeguatamente valorizzata e regolamentata.

❌ Cosa potrebbe accadere?
- La nostra professione regolamentata rischia di essere trasformata in un semplice "mestiere".
- I percorsi formativi verranno drasticamente ridotti, compromettendo la qualità e la sicurezza dei trattamenti.
- Si apre la strada a gravi rischi per la salute pubblica e per i cittadini, con operatori meno qualificati.
- L’estetista perderà il suo ruolo centrale, lasciando il mercato in balia di una **concorrenza sleale** che sottrarrà competenze e clienti.

💡 E TU? Cosa accadrà al tuo futuro come estetista? Ti invitiamo a partecipare attivamente e informarti, perché questa battaglia non riguarda solo una legge, ma il **valore del nostro lavoro, la sicurezza dei nostri clienti e la dignità della nostra professione.

👉 Non restare a guardare!
Il cambiamento inizia da te: unisciti alla discussione, fai sentire la tua voce e difendiamo insieme il ruolo dell’estetista come professionista qualificata e riconosciuta!

Non mancare questa sera alle 21:00!
👉Clicca sul link e unisciti alla call per scoprire cosa sta accadendo alla nostra professione e come il nuovo disegno di legge potrebbe stravolgere il futuro della categoria.

❗ La tua assenza potrebbe costarti caro: non conoscere questi cambiamenti significa restare indietro mentre tutto il settore evolve.

📌 Non perdere questa occasione per informarti e difendere il tuo lavoro!
Clicca ora e partecipa: il tuo futuro è nelle tue mani.

Questa sera alle 21:00 Papa il segretario Nazionale sarà in call, insieme ad altri partecipanti e alle scuole più importanti d’Italia, per spiegare i punti critici e devastanti di questo Disegno di Legge assurdo.

👉 Non mancare! Basta cliccare sul link per collegarti e scoprire cosa sta accadendo al futuro della nostra categoria.

https://www.instagram.com/lneitalia?upcoming_event_id=17980938251907165

La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico: Istituto Superiore di Sanità – la dermopigmentazione è attivit...
05/01/2023

La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico: Istituto Superiore di Sanità – la dermopigmentazione è attività propria dell’estetista: Sentenza Consiglio di Stato.

La dermopigmentazione è attività propria dell’estetista, così ha deciso il Presidente Franco Frattini nella sua sentenza Consiglio di Stato n. 0473221 del 2021.

L’esito della sentenza ha tenuto conto dell’art. 1, 2, 3, 4, 6 e 10 della legge 4 gennaio 1990 n. 1, nonché della scheda n. 23 del D.M. 206/2015 e della verificazione all’Istituto Superiore di Sanità, nella quale viene accertata che la dermopigmentazione non è un trattamento terapeutico, bensì attività propria dell'estetista.

Tutto ha avuto origine dalla nota circolare del Ministero della Salute 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, poi annullata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 0473221 del 2021.

La circolare del Ministero della Salute, prima del suo annullamento, vietata arbitrariamente all’estetista, sia la formazione che l’erogazione della dermopigmentazione dell’ar**la-capezzolo, dichiarandola "tatuaggio medicale" di pertinenza medica.

Per erogare la dermopigmentazione correttiva, che in alcuni casi viene ancora chiamata ingannevolmente “tatuaggio con finalità medica”, si deve possedere l’abilitazione in estetica di cui all’articolo 2, 3 e 4 della Legge 4 gennaio 1990, n.1.

La dermopigmentazione è attività propria dell’estetista così come normato dall’articolo 1, 6 comma tre, lettera f) e 10 della Legge 4 gennaio 1990, n.1.

La dermopigmentazione viene effettuata solo a operatori estetici con il dermografo, apparecchiatura normata in attuazione dell’articolo 10, dal Decreto interministeriale 15 ottobre 2015, n. 206 – scheda n. 23.

Chiunque esegua la dermopigmentazione anche detta "tatuaggio con finalità medica", privo dell'abilitazione estetica e dell'autorizzazione (licenza estetica) rilasciata dal Sindaco, esercita un'attività abusiva, sanzionata dall'articolo 12 Legge 4 gennaio 1990, n.1.

I documenti ufficiali sono raggiungibili dai link in fondo all’articolo

1. Circolare Ministero della Salute ANNULLATA: (La dermopigmentazione attività medicale) [Link nell'articolo]

2. Verificazione Istituto Superiore di Sanità: La dermopigmentazione non è un “trattamento” terapeutico
[Link nell'articolo]
3. Sentenza Consiglio di Stato: La dermopigmentazione attività propria dell’estetista
[Link nell'articolo]

Articolo con link all'articolo e ai documenti ufficiali
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/istituto-superiore-di-sanita-la-dermopigmentazione-non-e-un-trattamento-terapeutico-sentenza-consiglio-di-stato-la-dermopigmentazione-attivita-propria-dellestetista

L'estetista fa il mondo più bello. Felice nuovo anno.
31/12/2022

L'estetista fa il mondo più bello. Felice nuovo anno.

La “ciglista” ci mancava proprio – veri abusi di professione già regolamentata.Lo stratagemma è sempre il medesimo: si p...
27/10/2022

La “ciglista” ci mancava proprio – veri abusi di professione già regolamentata.

Lo stratagemma è sempre il medesimo: si prende un trattamento di competenza dell’estetista, già normato per legge, e alla persona che lo esegue si dà un nuovo nome - in questo caso “ciglista” . Poi si dice che è una nuova figura professionale non regolamentata e penalizzata addirittura da un vuoto normativo.

A questo punto si cerca il politico di turno e si tenta di normare questa nuova professione, appena inventata che prende il nome da un trattamento sottratto alla competenza già propria dell’estetista.
Poi dopo un percorso formativo di poche ore le vorrebbero dare pure una sua identità, consentendole di aprire i “centri per ciglia” in autonomia.

Queste sarebbero le aziende del Green, del progresso, dove per loro tutto dovrebbe essere fluido e privo di identità storica e professionale. Per loro le nuove professioni emergenti sarebbero da regolamentare, anche se si appropriano di professioni già regolamentate dalla legge nazionale.

Questa è schizofrenia, che porta alla polverizzazione della professione dell’estetista, distruggendone la sua identità professionale a favore delle “non categorie”, inventate da aziende senza scrupoli, che pur di vendere tutto a tutti, ignorano la legge, o ancor peggio, fingono di ignorarla.

Questo è il vero pericolo che corre l’estetista. L’estinzione.
Confestetica sta combattendo da 15 anni, la psicosi di massa di alcune aziende e non solo, che vorrebbero frammentare la professione di estetista creando tanti micro-mestieri, con l’istituzione di piccoli corsi di poche ore, che riguardano solo singoli trattamenti estetici, svolti da queste figure inventate ad hoc. Una vera sostituzione di professione, con il solo fine di far acquistare corsi e prodotti a quante più persone possibile.

Un gioco al ribasso, vendere all’estetista per queste aziende è troppo difficile, perché l’estetista è una professionista, non ci casca, e poi i centri estetici sono solo 45.000 in tutto il territorio, invece con le loro strategie confusionarie e illegali, possono contare su una platea molto più ampia di persone, le quali, frequentando questi corsi fasulli, restano illuse di poter contare su una nuova professione a partita iva, che nella realtà non esiste, perché i trattamenti estetici, per legge, li può fare solo l’estetista, in un istituto di bellezza e nessun altro.

L’estetista e gli istituti di bellezza sono a rischio estinzione e proprio per questo tutte devono alzare la guardia, altrimenti tra poco le estetiste si troveranno tutte disoccupate, perché saranno sostituite da tante micro-figure come la ciglista, la sopracciglista, la dermopigmentista, la manicurista, la pedicurista, la laserista, l’onicotecnica, la cerettista, la visagista.

Siamo in una vera giungla!

Confestetica, però, è sempre in prima linea. Abbiamo bisogno che tutte le estetiste prendano coscienza e siano consapevoli di questo disastro, che alimenta sempre di più l’abusivismo e che fa parte di una certa cultura politica degli ultimi 15 anni volta a togliere l’identità all’estetista.

Fonte Confestetica
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/la-ciglista-ci-mancava-proprio-veri-abusi-di-professione-gia-regolamentata

Cercasi estetista a partita iva. È illegale!L’estetista a Partita Iva è un fenomeno che negli ultimi anni sta prendendo ...
24/10/2022

Cercasi estetista a partita iva. È illegale!

L’estetista a Partita Iva è un fenomeno che negli ultimi anni sta prendendo sempre più piede soprattutto in alcune catene di franchising o in piattaforme online che offrono servizi estetici a domicilio.

Due pratiche illegali, in palese violazione della legge di settore, che specifica chiaramente che non si può lavorare nei centri estetici a Partita Iva e non si possono eseguire trattamenti a domicilio.

Nel settore dell’estetica professionale, oltre all’estetista abilitata, ruotano altre figure, spesso prive di abilitazione, che si occupano di singoli trattamenti estetici, come ad esempio la dermopigmentazione, la ricostruzione delle unghie e altri trattamenti specifici.

In molti casi, queste figure atipiche, che di fatto la legge ha già riconosciuto e classificato come estetiste e perciò rientrano nella nostra categoria, si fanno chiamare con termini fantasiosi derivanti dal nome del singolo trattamento estetico di cui si occupano, ad esempio dermopigmentista, onicotecnica, laserista eccetera.

Spesso queste “freelance in estetica” sono malconsigliate: aprono la loro Partita Iva presso l’Agenzia delle Entrate e si propongono ai centri estetici per delle collaborazioni, come se la Legge di settore del 4 gennaio 1990 n. 1 non esistesse, eludendo peraltro anche l’iscrizione al Registro delle Imprese che è sempre obbligatorio.

È un fenomeno illegale che però è frequentemente presente sui portali di “cerco lavoro” con annunci dove si ricercano estetiste a Partita Iva. Nella maggior parte dei casi, oltretutto, si tratta di annunci permanenti da parte di catene di franchising che si sono improvvisate nel settore dell’estetica.

Il rischio, se pur circoscritto, è che l’emulazione dell’illecito si possa diffondere anche nei centri estetici dove ci sono le estetiste titolari, a volte non correttamente informate dai propri consulenti e, per questo in buona fede, non sanno che in caso di controlli da parte dell’Ispettorato del Lavoro a rimetterci sia proprio la titolare stessa, perché in fase di accertamento, gli ispettori, che la legge 1/90 la conoscono bene e la applicano, considerano quella cosiddetta “freelance” per quello che è, ovvero un’estetista in nero, non messa in regola.

L’estetista autonoma freelance non esiste, così come non esiste la dermopigmentista, l’onicotecnica, la visagista eccetera, ma esiste l’estetista autonoma regolamentata dalla legge 1/90, che in alcun modo può erogare con la sola Partita Iva, servizi di estetica presso gli istituti di bellezza, né in altri luoghi diversi.

Alcuni pensano che solo per il fatto di essere in possesso della Partita Iva, si sia in regola, dimenticandosi l’iscrizione al Registro delle Imprese.

Ma tutto questo è legale?
La risposta è no!

Da oltre Trentadue anni, la legge di settore del 4 gennaio 1990 n. 1, ha ben chiarito che:
non è consentito l'esercizio dell’attività autonoma di estetista (NDR anche se in possesso della Partita Iva) ai soggetti non iscritti al Registro delle Imprese;
l’esercizio dell’attività autonoma di estetista è soggetto a SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività);
si deve essere in possesso del titolo abilitante di estetista;
non è ammesso lo svolgimento dell’attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.

Pertanto, le pseudo estetiste, le dermopigmentiste, le onicotecniche, le tatuatrici, le laseriste eccetera a Partita Iva che si propongono di collaborare con i centri estetici sono illegali. Le titolari sono quindi passibili di sanzioni molto pesanti, perché chiunque eroghi servizi estetici all’interno del centro estetico con Partita Iva elude la legge ed è classificato come lavoro nero.

Poi c’è il danno della categoria, ovvero la quasi totalità dei centri estetici che assumono regolarmente le proprie dipendenti, pagando contributi, ferie, tredicesima, maternità, malattia eccetera, si trovano a dover competere con queste pratiche scorrette e sleali, in quanto un’estetista a Partita Iva costa molto meno di una estetista assunta in regola. Un vero dumping che danneggia le imprese sane di questo settore, che rispettano le leggi, che corrispondono alla quasi la totalità dei 44.515 centri estetici in Italia, che hanno 75.838 estetiste regolarmente occupate.

Fonte:
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/cercasi-estetista-a-partita-iva-e-illegale?fbclid=IwAR0aG16C51_ucyTHV98HgJ0MsyHAOFOrLu5rv9gB1wUB4YP_bF5fuXjSZvY

Sempre negli anni Cinquanta (Settant'anni fa), Nilla Pizzi dall'estetista, per farsi disegnare le sopracciglia, il conto...
29/09/2022

Sempre negli anni Cinquanta (Settant'anni fa), Nilla Pizzi dall'estetista, per farsi disegnare le sopracciglia, il contorno labbra per poi concludere con la manicure.

Ora come si può dire che la dermopigmentazione sia attività del tatuatore e non più dell'estetista?

Ma questo lo stiamo risolvendo in altre sedi.

intanto godetevi le foto storiche della nostra stupenda professione, che merita di evolversi...

Tatuaggio con finalità medica – termine ingannevoleUn po' per moda, per status, per interessi economici, o per ignoranza...
23/07/2022

Tatuaggio con finalità medica – termine ingannevole

Un po' per moda, per status, per interessi economici, o per ignoranza, molti chiamano tatuaggio con finalità medica, ciò che di fatto non ha alcuna finalità terapeutica. Infatti, il tatuaggio impropriamente definito medicale, non cura alcuna malattia e definirlo tale, risulta essere altamente ingannevole e fuorviante.
In realtà il tatuaggio con finalità medica altro non è che il Tatuaggio con finalità Estetica Correttiva, ovvero è una tecnica estetica finalizzata a colorare la cute attraverso l’introduzione di inchiostri specifici nello strato superficiale del derma papillare con l’ausilio di un dispositivo elettrico chiamato dermografo e aghi monouso.

Ciò che differenzia il “tatuaggio con finalità medica”, correttamente chiamato Tatuaggio Estetico Correttivo (TEC) dal tatuaggio artistico sono le finalità, cioè il campo di applicazione.

Il tatuaggio artistico ha la finalità di decorare il corpo, mentre il “tatuaggio con finalità medica” ha la finalità di migliorare l’aspetto e l’immagine estetica attraverso la modificazione, la correzione, l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti sul corpo e sul viso.

Il “tatuaggio, con finalità medica” è l’attività propria dell’estetista, che in forza della sua abilitazione esclusiva, riconosciuta per legge, può essere eseguita solo all’interno di un centro estetico autorizzato dal Comune di pertinenza con il rilascio della “licenza estetica”, dal “nulla osta” sanitario della rispettiva ASL, previa iscrizione obbligatoria come impresa estetica in Camera di Commercio.

In qualsiasi altro luogo, diverso dal centro estetico, così come stabilito dalla legge nazionale, non è consentito eseguire il “tatuaggio, con finalità medica”, quindi nemmeno in un ambulatorio medico con “licenza comunale sanitaria”, in quanto risulta sprovvisto della “licenza comunale estetica”, dove quest’ultima viene rilasciata solo ed esclusivamente a chi è in possesso del titolo abilitante di estetista.

Il “tatuaggio con finalità medica” ha una vasta gamma di applicazioni. Viene in genere eseguita su persone che hanno necessità di coprire condizioni patologiche della cute, ripristinare l’aspetto di una cute sana o come complemento agli interventi di chirurgia ricostruttiva.

Il Ministero della Salute, con la circolare 0014138-15/05/2019-DGPRE-MDS-P, utilizzando il termine “ingannevole” tatuaggio con finalità medica, aveva vietato all’estetista di svolgere l’attività propria prevista dalla legge, ovvero il tatuaggio del complesso ar**la capezzolo, tenendola ferma per oltre due anni, con tutti gli effetti negativi che poi ne sono derivati, anche per tutte quelle donne malate oncologiche che in tutto quel tempo, non hanno potuto sottoporsi a tale trattamento. Fortunatamente, questa volta la legge ha prevalso, infatti, su ricorso presentato da Confestetica, il Consiglio di Stato con sentenza definitiva n. 04732/2021, ha definitivamente annullato quella circolare del Ministero della Salute, evidenziando che il “tatuaggio con finalità medica” è attività propria dell’estetista.

La sentenza ha posto una pietra tombale sulla questione, anche se a dire il vero la legge n. 1 del 4 gennaio 1990 e il D.M. n. 352 del 1994 e il D.M. n. 206 del 2015 erano già inequivocabili in tal senso. Ma visto che siamo in un paese che si chiama Italia dove per alcuni furbetti le leggi sono interpretabili e addirittura con propaganda non sense, invocano il vuoto normativo, che di fatto non esiste, è bene far intervenire il Consiglio di Stato in modo netto e chiaro.

L’istituto superiore di Sanità, nella relazione del 27 aprile 2021, ha chiarito che nel caso di pazienti oncologici, il “tatuaggio con finalità medica” del complesso ar**la capezzolo, non costituisce una fase della procedura medica, ma una fase estetica, che interviene a valle del percorso diagnostico-terapeutico che tende a garantire, un buon esito estetico finale capace di restituire un equilibrio ed un benessere psicologico altrimenti compromesso.

L’attività estetica svolta dall’estetista abilitata è in perfetta sintonia con la definizione di salute dell’OMS in base alla quale: la salute è “uno stato di completo benessere fisico, sociale e mentale, e non soltanto l’assenza di malattia o di infermità”.

È ingannevole, quindi, definirlo “tatuaggio con finalità medica” come se fosse un trattamento terapeutico, ovvero, il complesso dei mezzi e dei provvedimenti usati per contrastare le malattie, i loro sintomi e le possibili complicanze, caso in cui prevarrebbe la finalità terapeutica, quanto, piuttosto, di un trattamento estetico che contribuisce a recuperare l’integrità corporea lesa dalla preesistente

condizione patologica, alleviando il disagio psicologico e ripristinando l’autostima del cliente, che non può in questo caso definirsi paziente, quale componente fondamentale finalizzata al recupero del benessere e di una socialità piena.

Per trattamento terapeutico si intende un trattamento che prevede il ricorso ad un piano terapeutico ed il “tatuaggio con finalità medica” non rientra in tale categoria non potendo essere assimilato ad un “trattamento” terapeutico.

In definitiva, il “tatuaggio con finalità medica” è l’atto che, attraverso l’introduzione di pigmenti, mira ad ottenere una restitutio ad integrum della parte lesa a seguito di ricostruzione chirurgica.

Articolo: Confestetica news
https://www.confestetica.it/punto-estetico/news/tatuaggio-con-finalita-medica-termine-ingannevole

Carissime estetiste, in questi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria manipolazione e falsificazione della realt...
23/04/2022

Carissime estetiste, in questi giorni abbiamo assistito ad una vera e propria manipolazione e falsificazione della realtà da parte degli organi di Stampa che attribuiscono ad una estetista la morte di Samantha Migliore dopo essersi sottoposta in casa propria ad un trattamento di medicina estetica al seno.
In realtà, ad effettuare il trattamento di medicina estetica al seno di Samantha Migliore è stata una sudamericana, Pamela Andress organizzatrice di eventi, che nulla ha a che vedere con la professione di estetista.

La stampa "ha deciso" che questa nota sudamericana doveva essere un'estetista ed è da ieri che con grande fatica stiamo facendo rettificare tutti i giornali e le trasmissioni TV che ancora oggi riportano falsamente la parola estetista.

Abbiamo fatto rettificare Il Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, l'agenzia ANSA e molti altri, ma ancora non basta, tanto è vero che oggi abbiamo dovuto rifare un nuovo comunicato stampa, che di seguito vi riportiamo.

COMUNICATO STAMPA

a seguito delle rettifiche in parte già effettuate dal Corriere della Sera, Il Resto del Carlino, Ansa e altri, circa la notizia della morte de...

Indirizzo

Viale Tripoli
Rimini

Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 18:00
Martedì 09:00 - 18:00
Mercoledì 09:00 - 18:00
Giovedì 09:00 - 18:00
Venerdì 09:00 - 18:00
Sabato 09:00 - 12:30

Telefono

+393338750087

Notifiche

Lasciando la tua email puoi essere il primo a sapere quando Confestetica pubblica notizie e promozioni. Il tuo indirizzo email non verrà utilizzato per nessun altro scopo e potrai annullare l'iscrizione in qualsiasi momento.

Contatta Lo Studio

Invia un messaggio a Confestetica:

Condividi

Share on Facebook Share on Twitter Share on LinkedIn
Share on Pinterest Share on Reddit Share via Email
Share on WhatsApp Share on Instagram Share on Telegram

L’unica associazione nazionale maggiormente rappresentativa dell’estetista professionista

Confestetica è l’unica associazione nazionale maggiormente rappresentativa dell’estetista.

Fondata nel 2007, ad oggi conta 19.558 iscritti certificati.

La mission di Confestetica è la tutela, la rappresentanza e la crescita dell'estetista.