30/12/2025
📌 𝗘𝗖𝗠: 𝗰𝗮𝗻𝗰𝗲𝗹𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗿𝗲𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗔𝗹𝗯𝗼
Con una nuova Delibera, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua (CNFC) ha chiarito le regole relative all’obbligo formativo ECM nei casi di cancellazione e/o reiscrizione all’Albo professionale.
In caso di cancellazione dall’Albo, l’obbligo ECM non sussiste per l’anno in corso se la cancellazione viene deliberata entro il 30 giugno; mentre, se avviene dopo tale data, l’obbligo resta valido per l’intero anno.
Per la reiscrizione, l’obbligo ECM sussiste per tutto l’anno se l’iscrizione avviene entro il 30 giugno, mentre non sussiste per l’anno in corso se l'iscrizione viene deliberata successivamente.
👉Per entrambi i casi fa fede esclusivamente la data della delibera.
Qualora cancellazione e reiscrizione avvengano nello stesso anno solare, l’obbligo ECM rimane valido per l’intero anno. I crediti ECM già acquisiti e gli eventuali debiti formativi non vengono in alcun caso azzerati.
🔗 Per ulteriori informazioni:https://ordinepsicologilazio.it/post/ecm-canc-reiscr