22/10/2022
FACCIAMO CHIAREZZA SULLA PROFESSIONE:
il Decreto attuativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale:
Individuazione della figura e del profilo dell'osteopata
Art 1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza
medica, e all'indicazione al trattamento osteopatico, dopo aver
interpretato i dati clinici, riconosce l'indicazione o la
controindicazione al trattamento osteopatico ed effettua la
valutazione osteopatica attraverso l'osservazione, la palpazione
percettiva e i test osteopatici per individuare la presenza di segni
clinici delle disfunzioni somatiche del sistema muscolo scheletrico
Art. 2.
Ambiti di attivita' e competenza
1. L'osteopata, in riferimento alla diagnosi di competenza
medica, e all'indicazione o la controindicazione al trattamento
osteopatico ed effettua la valutazione osteopatica attraversa
l'osservazione, la palpazione percettiva e i test osteopatici per
individuare la presenza di segni clinici delle disfunzioni somatiche
del sistema muscolo scheletrico.
2. L'osteopata opera con le seguenti modalita':
a) pianifica il trattamento osteopatico e predispone modalita'
di trattamento selezionando approcci e tecniche osteopatiche
esclusivamente manuali, non invasive ed esterne, adeguate al paziente
ed al contesto clinico;
b) esegue, in sicurezza e nel rispetto della dignita' e della
sensibilita' del paziente, il trattamento manipolativo osteopatico
attraverso tecniche specifiche e selezionate per il singolo paziente;
c) valuta gli esiti del trattamento osteopatico, ne verifica
l'appropriatezza e pianifica il follow-up condividendoli con il
paziente, con eventuali caregiver e/o con altri professionisti
sanitari;
d) al fine di prevenire alterazioni dell'apparato muscolo
scheletrico, promuove azioni educative verso il soggetto in
trattamento, verso la famiglia e la collettivita'; educa il paziente
nelle abilita' di autogestione dell'organismo e ne pianifica il
percorso educativo anche in collaborazione con altri professionisti;
a fine trattamento verifica le rispondenze tra metodologia attuata e
gli obiettivi di recupero funzionale riabilitativo e psicosociale;
reindirizza il paziente al medico inviante quando i sintomi
persistono oltre i tempi previsti o peggiorano.
Art. 3.
Contesto operativo
1. L'osteopata svolge attivita' professionale, di ricerca, di
formazione, di autoformazione e di consulenza, nelle strutture
sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private ove siano richieste le
sue competenze professionali, in regime di dipendenza o
libero-professionale.
Art. 4.
Valutazione dell'esperienza professionale
ed equipollenza dei titoli
1. Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di
valutazione dell'esperienza professionale nonche' i criteri per il
riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea
universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico e' definito
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi
dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3.
Art. 5.
Clausola di invarianza
1. Con il presente Accordo non si da' luogo a nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 6.
Recepimento
1. Il presente Accordo e' recepito con Decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Il Presidente: Boccia
Il Segretario: Grande
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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