05/03/2026
𝗤𝘂𝗮𝗻𝗱𝗼 𝘂𝗻 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘁𝗮 “𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗮𝗰𝗼𝗹𝗼”?
La Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento VVF (Prot. n. 0000674 del 15/01/2026) chiarisce l’inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
In via generale, 𝗯𝗮𝗿 𝗲 𝗿𝗶𝘀𝘁𝗼𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗻𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗗.𝗣.𝗥. 𝟭𝟱𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟭 𝗽𝗲𝗿𝗰𝗵𝗲́ 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗔𝗹𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗼 𝗜.
Per i pubblici esercizi dove la musica o il karaoke hanno carattere accessorio e non prevalente rispetto alla somministrazione, il D.M. 19/08/1996 prevede l’esclusione dal proprio campo di applicazione del Codice di Prevenzione Incendi a condizione che non vi siano sale appositamente allestite per esibizioni, non venga modificato il layout, non siano apportate modifiche agli impianti e che la capienza della sala non superi 100 persone.
Restano invece sempre obbligatori i seguenti adempimenti:
1. La redazione del documento di valutazione di tutti i rischi, tenendo conto, quando rilevante, dell’impatto organizzativo della presenza del pubblico;
2. La formazione e l’addestramento delle figure responsabili con particolare attenzione agli addetti al servizio antincendio;
3. La Valutazione del Rischio Incendio secondo il DM 3 settembre 2021 o il "Minicodice" per attività a basso rischio, considerando fonti di calore, cucine, impianti elettrici e il pubblico presente;
4. La Redazione del Piano di Emergenza Interno con planimetrie di esodo se presenti:
-Occupazione di almeno 10 lavoratori.
-Presenza contemporanea di più di 50 persone totali (clienti + staff), indipendentemente dal numero dei lavoratori.
-Attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (rientranti nell’Allegato I del DPR 151//2011.
5. Installazione e manutenzione dei presidi antincendio, cartellonistica di sicurezza e uscite di emergenza libere.
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