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Sea-Lab Srl   Medicina Del Lavoro  Qualche facile regola da seguire per prevenire i fastidiosi  mal di schiena.1)Qualsia...
02/05/2017

Sea-Lab Srl Medicina Del Lavoro
Qualche facile regola da seguire per prevenire i fastidiosi mal di schiena.
1)Qualsiasi sollevamento deve avvenire divaricando leggermente i piedi, piegando gli arti inferiori e inclinando la colonna mantenendola ben allineata. Il carico sollevato non deve essere ingombrante e non deve superare i 23-30 Kg per gli uomini e 15-20 Kg per le donne.
2)Il carico va tenuto il più vicino possibile al corpo. Vanno possibilmente evitati i movimenti di trasporto con un arto. Durante il trasporto di valigette o borse evitare di inclinarsi dal lato del peso. Il pavimento e l’ambiente di lavoro in genere non devono presentare dislivelli o irregolarità eccessive o essere presenti ostacoli. Quando è possibile usare ausili meccanici. Mantenere la postura corretta anche nelle azioni di spinta o tiro.
3)Evitare il trasporto dei pesi per distanze e periodi eccessivamente lunghi. Come già ricordato, durante le azioni di trasferimento di pesi evitare le torsioni del busto.

01/04/2017

La malattia professionale è un evento dannoso alla persona che si manifesta in modo lento, graduale e progressivo, involontario e in occasione del lavoro. Nella malattia professionale, diversamente che nell’infortunio, l’influenza del lavoro nella genesi del danno lavorativo è specifica, poiché la malattia deve essere contratta proprio nell’esercizio ed a CAUSA di quell’attività lavorativa o per l’esposizione a quella determinata noxa patogena.

La metodologia medico-legale classica per il riconoscimento di una malattia professionale esige l’osservanza di un iter valutativo che si può riassumere nei seguenti punti, tutti necessari e fondamentali

1.Identificazione dell’agente professionale o della mansione lavorativa ipoteticamente responsabile;
2.Evidenza scientifica della capacità lesiva della sostanza e della mansione attestata da Organismi nazionali o internazionali;
3.Esposizione lavorativa accertata e per tempi abbastanza significativi per durata e quantità;
4.Tipologia della malattia uguale a quella comunemente indotta dalla sostanza (o correlata alla mansione);
5.Manifestazione della malattia dopo diversi anni di esposizione.

Per malattie professionali si intendono solo quelle inserite nelle Nuove tabelle delle malattie professionali nell’industria e nell’agricoltura pubblicate nella G.U. n.169 del 21 luglio 2008. Le nuove tabelle prevedono 85 voci per l’industria (erano prima 58) e 24 per l’agricoltura (in precedenza 27) essendo stati esclusi alcuni agenti chimici per i quali vige ormai da tempo espresso divieto di utilizzo. Conservano la stessa struttura delle precedenti con suddivisione in tre colonne (Malattie-lavorazioni – periodo massimo di indennizzabilità) e, in ordine, sono elencate le malattie da agenti chimici, quelle dell’apparato respiratorio, della pelle non descritte in altre voci e quelle da agenti fisici. Per ciascuna voce di tabella è stata inserita l’indicazione nosologica delle malattie correlate ai diversi agenti, con la relativa codifica ICD10.

Particolare interesse suscita l’inclusione nelle tabelle di malattie provocate dal sovraccarico biomeccanico del rachide o di segmenti ossei dovute a sollecitazioni meccaniche ripetute nel tempo. Vengono riconosciute alcune malattie muscolo-scheletriche o neuro vascolari del sistema mano braccio, dell’ernia discale lombare, di sovraccarico di grandi articolazioni come quella del ginocchio che potevano prima essere facilmente riconosciute e indennizzate. Tali patologie hanno rappresentato le più frequenti forme di malattie professionali extratabellate denunciate all’INAIL negli ultimi anni.

Secondo l'art. 139 del D.P.R. 1124/1965 “ È obbligatoria per ogni medico che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali che saranno indicate nell'elenco (contenuto nel D.M. 18 aprile 1973) .... La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato del Lavoro competente per il territorio...."

Con il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27 aprile 2004 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 2004 – è stato aggiornato l’elenco delle malattie di origine lavorativa per le quali è obbligatoria la denuncia alla Asl, all’Inail e all’Ispettorato del lavoro ai sensi e per gli effetti dell’art. 139 del DPR n. 1124 del 30 giugno 1965 (Testo Unico sull’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali).

Sia nel caso di certezza diagnostica o solo sospetto di malattia professionale deve essere sporta la denuncia della malattia da parte del medico competente.

Compito del medico competente è quello di compilare il certificato medico di malattia professionale, che il lavoratore dovrà consegnare al proprio datore di lavoro entro i 15 giorni successivi dalla dichiarazione ufficiale della patologia. Entro i 5 giorni successivi alla consegna del certificato medico di malattia professionale consegnato al datore di lavoro, quest'ultimo dovrà trasmettere all'Inail la denuncia di malattia professionale. Il medico competente ha invece l'obbligo di denunciare la malattia professionale all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria della ASL competente per il territorio, obbligato ad inviare, a sua volta, il referto all'Autorità Giudiziaria. Grazie alla segnalazione della malattia professionale, come del resto dell'infortunio, all'Autorità competente, si innesca un meccanismo di prevenzione e controllo dei luoghi di lavoro per arrestare o limitare i rischi che determinano eventi accidentali e dannosi per il lavoratore. Obbligo del medico competente è inoltre l'invio del primo certificato medico di malattia professionale all'INAIL.

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, DROGHE E LAVORO: LA NUOVA INTESA
Presso la Conferenza Stato Regioni è in approvazione nuova Intesa ai sensi dell'art. 41, comma 4-bis, che unifica e ridefinisce soggetti, obblighi e procedure in ordina alla sorveglianza sanitaria su alcol e droghe.

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