19/09/2022
Il 2 settembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo decreto sulla gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, che sostituisce il precedente decreto ministeriale del 10 marzo 1998 sulla gestione e formazione antincendio sui luoghi di lavoro: in particolare, sono abrogati l’articolo 3, comma 1, lettera f) e gli articoli 5,6 e 7 del decreto.
👆 Il decreto entrerà in vigore il prossimo 4 ottobre.
L’articolo 5 del nuovo decreto stabilisce che la frequenza di specifici corsi di aggiornamento ha cadenza almeno quinquennale e non più triennale come considerata finora e come previsto dal DM 388/2003 per gli addetti di primo soccorso.
Se al momento dell’entrata in vigore del decreto sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso, ovvero entro il 04/10/2023.
Eventuali corsi già programmati ai sensi del D.M. 10 marzo 1998 entro il 04/10/2022 potranno essere completati entro sei mesi (aprile 2023).
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