04/06/2013
La valutazione rischi va datata
04/06/2013 - stampa - Il Sole 24 Ore
Lavoro. Il ministero e l'Inail hanno fornito indicazioni per la compilazione del documento da parte delle imprese
La valutazione rischi va datata
Anche se non previsto espressamente, la mancanza della data certa è sanzionabile
LE MISURE
In molti casi non è necessario indicare i provvedimenti adottati, ma è sufficiente dichiarare che salute e sicurezza sono garantite
Luigi Caiazza
Possibile incappare in sanzioni o addirittura nell'arresto se non si appone una data certa sul documento di valutazione dei rischi (Dvr).
Questa è una delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, d'intesa con l'Inail, in merito all'obbligo, scattato il 1° giugno, di adottare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte delle imprese che occupano fino a 10 addetti. Per aiutare i datori di lavoro alle prese con la redazione del documento, ministero e Inail hanno messo a punto tredici domande e risposte.
Per quanto riguarda la data certa, lo stesso modulo 1, contenuto nell'allegato al decreto ministeriale 30 novembre 2012, suggerisce che possa essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del Rspp, Rls o Rlst, e del medico competente, ove nominato. In assenza di tali figure, la data certa va documentata con posta elettronica certificata o altra forma prevista dalla legge.
In quest'ultima ipotesi il ministero, riportandosi a un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (5 dicembre 2000), ritiene validi: il ricorso alla cosiddetta "auto prestazione" presso gli uffici postali, prevista dal Dlgs 261/99, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico; per le amministrazioni pubbliche, può avvenire mediante l'adozione di un atto deliberativo, di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; apposizione della marca temporale sui documenti informatici (articolo 15, comma 2, della legge 59/97); apposizione di autentica del documento, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità della legge notarile; registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Malgrado la legge non preveda espressamente l'applicazione della sanzione in caso di omessa apposizione della data certa sul documento, il ministero, anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale, ritiene che la circostanza possa «costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal Tu». Se così fosse, ma la soluzione appare quanto meno discutibile, la circostanza configurerebbe il reato più grave in materia di sicurezza punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Altri quesiti riguardano alcuni aspetti del documento, composto da tre modelli, che deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte. In merito al modello 2, nella colonna 3, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In particolare, in fase di valutazione del rischio, associato al pericolo specifico, dovranno essere indicate le misure attuate per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi, secondo il ministero, ma la soluzione appare opinabile, basterà indicare che «sulla base dei dati di letteratura o di certificazioni/attestazioni disponibili», si è ritenuto che «la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita». Con riguardo, poi, alle colonne 3 e 4, ove sono ipotizzati, rispettivamente, i pericoli «presenti» e «non presenti», è richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro abbia considerato tutti i pericoli e non ne abbia trascurato alcuno.
Soffermando l'attenzione sul modello 3, si è ritenuto che il datore di lavoro nella colonna 4 debba indicare, sotto la propria responsabilità, qualunque strumento adottato per valutare il rischio e individuare le misure preventive e protettive, consigliando, però, che lo strumento abbia una certa autorevolezza (per esempio una norma tecnica, buone prassi, linee guida).
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