Job System Sas

Job System Sas Sicurezza sul Lavoro, Medicina del lavoro, Formazione Offriamo consulenza diretta in merito alla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Il nostro staff è composto da professionisti e tecnici con pluriennale esperienza nel settore. Consulenza tecnica altamente specializzata.

28/10/2020
L'organizzazione del lavoro in  Con   ed   ed il coordinamento del Presidente dell'Associazione Orbita Luigi De Santis, ...
03/06/2020

L'organizzazione del lavoro in
Con ed ed il coordinamento del Presidente dell'Associazione Orbita Luigi De Santis, l’Avv.Marco De Feo si occuperà delle linee guida per una corretta adozione del protocollo aziendale anti contagio, riportando esperienze aziendali di realtà industriali con la testimonianza del dott. Marco Scippa Direttore Risorse Umane del gruppo Angel Company e del settore edile con il dott. Dario Mallardi amministratore della MAC & Mallardi Srl.
Verrà riservato uno spazio per rispondere a quesiti raccolti durante il webinar

Di seguito il link per accedere:
https://zoom.us/j/92036260407?pwd=YzlNNDVmczUwdmF5eGRqUXFlVU5Wdz09

Due assist per sanificate e adeguare gli edifici
22/05/2020

Due assist per sanificate e adeguare gli edifici

21/05/2020
21/12/2015

Registro infortuni non più obbligatorio dal 23 dicembre 2015

A prevederlo è l'art.21 comma 4 del DLgs n. 151/15, in vigore dal 24 settembre 2015 che stabilisce che "a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni".

05/07/2015

- Infortunio, responsabilità del RSPP per l'ina-deguata formazione: Con sentenza n. 18444 del 4 maggio 2015, la IV sezione Penale della Corte di Cassazione ha affermato la imputabilità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) laddove, a seguito di un infortunio occorso ad un lavoratore addetto ad una macchina, è emerso che questi abbia ricevuto esclusivamente formazione ed informazione sulla sicurezza di natura generica che non ha interessato l’uso dei macchinari realmente utilizzati dal lavoratore stesso.

13/06/2013

Pubblicata dal Ministero del Lavoro la circolare n.21 del 10 giugno 2013 riguardante le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.

07/06/2013

Buon fine settimana....

04/06/2013

La valutazione rischi va datata
04/06/2013 - stampa - Il Sole 24 Ore
Lavoro. Il ministero e l'Inail hanno fornito indicazioni per la compilazione del documento da parte delle imprese
La valutazione rischi va datata
Anche se non previsto espressamente, la mancanza della data certa è sanzionabile
LE MISURE
In molti casi non è necessario indicare i provvedimenti adottati, ma è sufficiente dichiarare che salute e sicurezza sono garantite
Luigi Caiazza

Possibile incappare in sanzioni o addirittura nell'arresto se non si appone una data certa sul documento di valutazione dei rischi (Dvr).
Questa è una delle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro, d'intesa con l'Inail, in merito all'obbligo, scattato il 1° giugno, di adottare le procedure standardizzate di valutazione dei rischi da parte delle imprese che occupano fino a 10 addetti. Per aiutare i datori di lavoro alle prese con la redazione del documento, ministero e Inail hanno messo a punto tredici domande e risposte.
Per quanto riguarda la data certa, lo stesso modulo 1, contenuto nell'allegato al decreto ministeriale 30 novembre 2012, suggerisce che possa essere attestata dalla sottoscrizione del documento da parte del Rspp, Rls o Rlst, e del medico competente, ove nominato. In assenza di tali figure, la data certa va documentata con posta elettronica certificata o altra forma prevista dalla legge.
In quest'ultima ipotesi il ministero, riportandosi a un provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (5 dicembre 2000), ritiene validi: il ricorso alla cosiddetta "auto prestazione" presso gli uffici postali, prevista dal Dlgs 261/99, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico; per le amministrazioni pubbliche, può avvenire mediante l'adozione di un atto deliberativo, di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; apposizione della marca temporale sui documenti informatici (articolo 15, comma 2, della legge 59/97); apposizione di autentica del documento, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità della legge notarile; registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.
Malgrado la legge non preveda espressamente l'applicazione della sanzione in caso di omessa apposizione della data certa sul documento, il ministero, anche sulla base dell'orientamento giurisprudenziale, ritiene che la circostanza possa «costituire un'omessa valutazione dei rischi con le conseguenze previste dal Tu». Se così fosse, ma la soluzione appare quanto meno discutibile, la circostanza configurerebbe il reato più grave in materia di sicurezza punito con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro.
Altri quesiti riguardano alcuni aspetti del documento, composto da tre modelli, che deve essere obbligatoriamente compilato in ogni sua parte. In merito al modello 2, nella colonna 3, vanno contrassegnati tutti i pericoli presenti. In particolare, in fase di valutazione del rischio, associato al pericolo specifico, dovranno essere indicate le misure attuate per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori. In molti casi, secondo il ministero, ma la soluzione appare opinabile, basterà indicare che «sulla base dei dati di letteratura o di certificazioni/attestazioni disponibili», si è ritenuto che «la salute e la sicurezza dei lavoratori sia già garantita». Con riguardo, poi, alle colonne 3 e 4, ove sono ipotizzati, rispettivamente, i pericoli «presenti» e «non presenti», è richiesta l'indicazione esplicita della presenza o meno di un pericolo per essere sicuri che il datore di lavoro abbia considerato tutti i pericoli e non ne abbia trascurato alcuno.
Soffermando l'attenzione sul modello 3, si è ritenuto che il datore di lavoro nella colonna 4 debba indicare, sotto la propria responsabilità, qualunque strumento adottato per valutare il rischio e individuare le misure preventive e protettive, consigliando, però, che lo strumento abbia una certa autorevolezza (per esempio una norma tecnica, buone prassi, linee guida).
Vai al link

03/06/2013

Sicurezza. Dal 1° giugno procedure standard fino a 10 addetti
Per negozi, uffici e studi cambia la valutazione dei rischi


Luigi Caiazza

Da oggi diventano operative a tutti gli effetti, anche per le sanzioni, le procedure standardizzate per la valutazione del rischio nelle microimprese, che occupano fino a 10 lavoratori, previste dall'articolo 29, comma 5, del Dlgs 81/2008 e attuate con il decreto ministeriale del 30 novembre 2012.
L'obbligo interessa dunque tutti i datori di lavoro che occupano fino a 10 persone e, facoltativamente (perché in alternativa dovranno seguire le procedure ordinarie), i datori di lavoro che occupano da 11 a 50 lavoratori. È importante ricordare che fra le microimprese rientrano tutte le attività: il negozio di quartiere, lo studio professionale, l'officina che occupa un apprendista. Tra i lavoratori, poi, sono considerati anche i tirocinanti e gli stagisti.
Per adempiere correttamente alle nuove procedure il datore di lavoro deve redigere la modulistica nella parte che lo interessa, allegata al decreto ministeriale. Questa consiste in tre moduli: il primo riguarda la descrizione generale dell'azienda, l'organico ai fini della sicurezza, le lavorazioni aziendali e le mansioni impegnate. Il secondo riguarda la casistica di tutti i rischi che possono essere presenti nel luogo di lavoro. Il terzo contiene le indicazioni delle misure attuate e il programma di miglioramento (aggiornamento del documento).
Il datore di lavoro, per individuare tutti i rischi, dovrà avvalersi di professionisti abilitati. Secondo la legge però (articolo 34 del Testo unico) salvo che non siano svolte attività ad alto rischio (individuate dall'articolo 31, comma 6), il datore può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione (Rspp), di pronto soccorso, di prevenzione incendi e di evacuazione. Perché possa svolgere direttamente questi compiti, il datore deve aver frequentato corsi di formazione che, per Rspp, abbiano una durata da 16 a 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi all'attività lavorativa.
Con l'accordo stipulato in conferenza Stato-Regioni il 21 dicembre 2011 (pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 26 gennaio 2012), sono stati individuati gli argomenti, le procedure e la durata dei corsi.
L'accertamento della mancata adozione della procedura standardizzata da parte della microimpresa comporta, per il datore, la pena dell'arresto da tre a sei mesi o dell'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. La stessa pena si applica al datore di lavoro che non ha nominato il Rspp e che non ha frequentato il corso di formazione ad hoc

30/05/2013

Disponibile on line il testo coordinato del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con le disposizioni integrative e correttive introdotte dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106.

Tra le novità (che si possono leggere nella seconda pagina del manuale) possiamo evidenziare quelle più rilevanti quali ad esempio:

- Decreto Interministeriale 4 marzo 2013: criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare;
- Decreto Interministeriale 6 marzo 2013: criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro
- Circolare n. 9/2013 del 05/03/2013: D.M. 11 aprile 2011 - chiarimenti;
- Circolare n.12/2013 del 11/03/2013: accordo 22 febbraio 2012 in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - chiarimenti.
- Decreto Interministeriale del 27 marzo 2013: semplificazione in materia di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo;
- l'inserimento della modifica all?art. 6 comma 8 prevista dal Decreto Legislativo 13 marzo 2013, n. 32;
- l'inserimento degli interpelli dal n. 1 al n. 7 del 2013;
- la sostituzione del Decreto Dirigenziale del 19 dicembre 2012 con il Decreto Dirigenziale del 24 aprile 2013 dei soggetti abilitati per l?effettuazione delle verifiche periodiche di cui all?art. 71 comma 11.

Il testo è disponibile su:http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/8FF9C722-DAA6-4170-88C3-131AC317957A/0/TU8108EdMaggio2013.pdf

fonte: Ancl S.U.

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