20/03/2026
L'esercizio del diritto di voto per le persone con disabilità.
I prossimi 22 e 23 marzo i cittadini italiani saranno chiamati alle urne in occasione della consultazione referendaria sulla giustizia. Pertanto ne approfittiamo per ricordare le disposizioni che favoriscono l’esercizio del voto delle persone con disabilità.
Le norme vigenti forniscono indicazioni sull’accessibilità dei seggi elettorali. In particolare, gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell’ufficio elettorale.
Inoltre almeno una cabina elettorale deve avere i seguenti requisiti: accessibilità alle carrozzine; lista dei candidati affissa ad una altezza che consenta una agevole lettura; piano di scrittura con altezza di circa 80 centimetri; identificazione di tale cabina con affissione di apposita segnaletica.
In applicazione a quanto previsto dal DPR n. 361/1957, sono da considerarsi “elettori fisicamente impediti”, i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.
Pertanto solo le persone con tali compromissioni, e non con altre, possono esercitare il diritto di voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o di un altro elettore, volontariamente scelto come accompagnatore. La legge n. 17/2003 ha precisato che non è necessario che l’elettore accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali dello stesso comune dell’assistito. L’unico requisito richiesto per l’accompagnatore dell’elettore con disabilità è quello dell’iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano.
Le persone con quelle compromissioni possono presentare un’apposita domanda presso il proprio comune di residenza, corredata dal verbale di invalidità/cecità, al fine di far inserire l’annotazione del diritto al voto assistito direttamente nella tessera elettorale personale mediante apposizione di un corrispondente simbolo o timbro (AVD). Gli elettori che riportano sulla tessera elettorale tale indicazione vengono ammessi al voto con l’aiuto di un accompagnatore senza altra formalità.
Nel caso in cui la disabilità non sia evidente, oppure non sia nota al presidente di seggio, deve essere presentato uno specifico certificato rilasciato da medici designati dall’Azienda sanitaria locale. Tale documento deve precisare che la condizione della persona impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di altro elettore.
Nei giorni scorsi è stata emanata la Circolare n. 32/2026 dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Direzione Centrale per i Servizi Elettorali) del Ministero dell’Interno in materia di esercizio del diritto di voto delle persone con disabilità. In coerenza con i principi costituzionali che presidiano l'esercizio del diritto di voto (personalità, eguaglianza, libertà e segretezza), sono state fornite ulteriori indicazioni volte a semplificare e uniformare le prassi applicative per il diritto di voto delle persone con disabilità. In particolare, con la Circolare in commento è stata valutata la possibilità di utilizzare la Carta Europea della Disabilità (Disability Card) come ulteriore documento per avvalersi del voto assistito. Pertanto, per le diverse consultazioni elettorali e referendarie, il Presidente di seggio potrà considerare quale documentazione idonea a supporto della richiesta di voto assistito anche la Disability Card quando rechi la lettera A attestante la necessità di accompagnatore.
Questa circolare rappresenta un importante e ulteriore passo avanti nel rispetto del diritto di voto delle persone con disabilità.