01/10/2013
Gentile Cliente,
con la presente La informiamo che secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità
2013 ed in particolare come disposto dal Decreto Legge 28 giugno 2013 - n. 76, a
decorrere da domani 1° ottobre l’aliquota IVA ordinaria passerà dal 21% al 22%.
Restano invece, invariate le aliquote IVA ridotte del 4% e del 10%.
Modalità di esecuzione
Al fine della corretta individuazione del momento di effettuazione delle operazioni
soggette ad IVA e, quindi, della corretta applicazione della nuova aliquota con
decorrenza 1° ottobre, ricordiamo che le cessioni di beni si considerano effettuate:
- nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili. Si applica
pertanto a partire dai rogiti notarili stipulati da domani, fermo restando che su eventuali
acconti incassati fino al 30 settembre, ovvero in presenza di emissione della fattura fino alla
predetta data, l’imposta è dovuta nella misura del 21%;
- nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili,
mentre per acconti incassati o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta
l’IVA al 21%;
- per quanto riguarda le prestazioni di servizi, di regola il momento di
effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo. Pertanto eventuali
prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono
soggette all’aliquota del 22%.
Lo stesso dicasi per eventuali parcelle “proforma” emesse dai professionisti fino al 30
settembre, ma incassate successivamente, per le quali è opportuno “correggere” l’importo
dell’IVA, aggiornandolo con la nuova aliquota del 22%.